Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 98
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 17319/2021 R.G.T.
SENTENZA
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Anna Morsillo, come da procura in Parte 1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Della Porta, come da procura in CP 1
,
atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli, tutti ad oggi maggiorenni (_1 in data 24.6.2001, R_ in data 26.11.2002, Per 3 in data 2.4.2006), che da 5 anni il clima domestico era diventato tesissimo a causa delle condotte di umiliazione psicologica già da moltissimo tempo perpetrate dal marito (la coppia dal 2015 iniziava a dormire in stanze separate) e, poi, acuitesi, tanto da fa rivolgere la ricorrente ad un legale per la separazione nel 2019, che la moglie aveva lasciato gli studi universitari dopo la nascita dei primi due figli ed anche il lavoro dopo la nascita della terza figlia per dedicarsi alla famiglia e consentire al marito di
crescere professionalmente, chiedeva, oltre alle statuizioni inerenti l'affidamento, il
collocamento ed il diritto di visita della figlia allora minorenne: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e condannarsi il coniuge al risarcimento dei danni come meglio indicato nel ricorso;
assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente;
determinarsi un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari ad euro 2.400,00 mensili, oltre al 90% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale a carico del marito, nonchè un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 1.200,00 mensili.
Il resistente si costituiva, contestava le deduzioni della moglie, rilevava che la stessa aveva deciso autonomamente di lasciare gli studi universitari ed il lavoro ed aveva intrattenuto relazioni extraconiugali anche allontanandosi da casa per più giorni, nonché aggredito anche fisicamente il marito, che lo stesso si era trasferito nel 2021 con la figlia _1 a
Santa Marinella, luogo dove la famiglia trascorreva le vacanze, in un villino di proprietà del CP_1 stesso, e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione ed a quelle relative alla figlia allora minore: l'addebito alla moglie con la sua condanna al pagamento di una somma
a titolo di risarcimento dei danni, come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
il pagamento a suo carico delle spese condominiali e di riscaldamento della casa coniugale;
un assegno di mantenimento a suo carico per i figli pari ad euro 200,00 mensili ciascuno (quello per la figlia _1, da versare direttamente alla stessa).
A fronte di questo, la moglie accusava nelle note successive il marito di avere intrattenuto
relazioni extraconiugali.
In sede presidenziale, dopo l'audizione dei figli, veniva disposto quanto segue con ordinanza del gennaio 2022: “... rilevato che i coniugi vivono di fatto da tempo separati atteso che la moglie vive nella casa familiare con i figli e che il marito vive in una abitazione di sua proprieta' sita in
S.Marinella;
rilevato che la figlia PE è minorenne ed i figli _1 e R_ sono maggiorenni ma non ancora
indipendenti economicamente;
rilevato che la figlia PE nel corso del suo ascolto ha riferito che vive con la madre e con i suoi fratelli nella casa familiare, che il padre vive a S.Marinella, che vede il padre tutti i fine settimana a Santa
Marinella dal venerdì sera al lunedì mattina allorquando il padre l'accompagna a scuola, che la predetta organizzazione le è gradita in quanto le consente di vedere entrambi i genitori con i quali ha buoni rapporti,
che la madre si è sempre occupata di tutte loro esigenze e che anche il padre lo ha fatto negli ultimi cinque
anni;
rilevato che il figlio R_ ha dichiarato che vive con la madre e con le sue sorelle che da quando i genitori si sono separati vede il padre nel fine settimana in quanto lo va a trovare a Santa Marinella ed in quanto durante la settimana non ha la possibilita' di vederlo per impegni universitari, che la madre sta cercando lavoro e che il padre è impegnato con il lavoro in quanto libero professionista, che ha un buon rapporto con la sorella Per_3 e che invece ha un rapporto un po piu' complicato con la sorella _1;
rilevato che la figlia _1 ha riferito che vive alcuni giorni dalla madre, altri giorni dal padre e talvolta anche dal suo fidanzato, che, pur volendo bene ad entrambi i genitori, preferisce vivere con il padre a Santa
Marinella atteso che si trova meglio ed è piu' serena e che, invece, a casa con la madre l'atmosfera è molto più tesa anche perché quest'ultima non accetta che possa avere un'opinione diversa dalla sua;
ritenuto, cio' premesso, che non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso per la figlia minore ER 3 non essendo emerse né essendo state prospettate limitazioni della capacita' genitoriale
delle parti;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia minore PE deve essere affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita' genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
ritenuto che la figlia minore PE deve essere collocata, in via prevalente, presso la madre con la quale ha sempre vissuto e con la quale vive attualmente e che deve ritenersi il suo genitore di riferimento in ragione della sua eta' e delle sue presumibili esigenze, anche considerato cha la stessa è casalinga e che, pertanto, deve presumersi che abbia un tempo maggiore per assolvere ai compiti di assistenza e di cura della minore rispetto a quello nella disponibilita' del padre che svolge l'attivita' lavorativa di perito assicurativo, considerato l'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi come emerge dalle