Trib. Vasto, sentenza 04/12/2024, n. 90

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 04/12/2024, n. 90
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 90
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 684/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 684/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. SICHETTI MARIA, come da procura in atti;

OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 15.11.2024, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 14.8.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
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Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in Vasto il 02/07/2005 e che dalla loro unione sono nati i figli e , tuttora Persona_1 Controparte_1 minorenni, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1. RECIPROCO RISPETTO I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e civile reciproco rispetto;

2. REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre, nell'appartamento di proprietà della SI.ra , Parte_1 sita in Vasto (Ch), alla Via Pietra, n. 9;
il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale Parte_2 reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;

3. RESIDENZA DEI MINORI I minori manterranno la residenza anagrafica in Vasto (Ch), alla Via Pietra n. 9bis/A, presso l'abitazione familiare, e costituirà l'indirizzo di riferimento per consentire anche all'altro genitore l'esplicazione dei propri diritti e doveri di padre. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.

4. EDUCAZIONE DEI MINORI Entrambi i genitori eserciteranno unitamente la responsabilità genitoriale sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi i genitori si impegnano inoltre a seguirli nello studio, ciascuno compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, nonché a vigilare sul rendimento scolastico.

5. REGIME DI FREQUENTAZIONE Il SI. Per_ CP_
potrà avere e tenere con sé i figli e , salvo diverso accordo dei genitori, Parte_2 compatibilmente con gli impegni di salute, scolastici e ricreativi dei minori, secondo il seguente programma, fermo l'impegno da parte del SI. a comunicare alla SI.ra Parte_2 Pt_1 preventivamente, entro un termine congruo, eventuali cambiamenti di orari di lavoro. Si precisa che gli orari, come di seguito indicati, potranno comunque subire modifiche su accordo dei genitori e per motivi di lavori degli stessi e, in particolare, nel periodo
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