Trib. Bologna, sentenza 28/10/2024, n. 2787

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 28/10/2024, n. 2787
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2787
Data del deposito : 28 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 3560/2024 R.G. promossa da
ND OV (C.F. [...]), residente a ST (BG) (avv. Christian Brivio, rinunciante al mandato);

- ATTORE contro
MINT STREET HOLDING S.P.A. (C.F. 02913631202), residente a Bologna (avv. Silvia Frattesi);

- CONVENUTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto
* * *
Per l'attore: come da prima memoria integrativa depositata il 22 luglio 2024, ultimo atto difensivo dell'attore: «Il Tribunale di Bologna adito voglia
- disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto notificato;

- nel merito e in via principale: dichiarare non dovute le somme indicate di cui all'atto di precetto in quanto la causa estintiva deve ritenersi maturata prima della sentenza di primo grado con contestuale revoca delle statuizioni civili in essa contenute.
- in ogni caso: con condanna alle spese e competenze in giudizio».
Per la convenuta: come da verbale, con richiamo alla comparsa di risposta. «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia del precetto e – nella denegata ipotesi in cui l'organo giudicante la dovesse ritenere proposta - del titolo esecutivo, non sussistendone i presupposti;

- in via principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere l'opposizione avversaria in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto;

pagina 1 di 6 - in via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si allegano e producono i seguenti: atti
• atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c., notificato in data 12 marzo 2024 documenti
• sentenza n. 1125/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 6 maggio 2019;

• sentenza n. 1975/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 22 settembre 2020. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.
Viene in decisione, all'esito di istruttoria svoltasi con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'opposizione a precetto proposta da OV EL con citazione notificata il 12 marzo 2024 alla società Mint Street Holding s.p.a., costituitasi l'11 giugno 2024.
L'atto di precetto opposto, notificato il 24 febbraio 2024, reca intimazione di pagare la complessiva somma di euro 379.794,44, oltre interessi successivi al 1 febbraio 2024, imposta di registro atti giudiziari, spese di notifica e successive occorrende.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa noti alle parti.
3.
Era auspicabile una soluzione amichevole.
4.
Con atto depositato il 19 agosto 2024 il difensore dell'opponente ha dichiarato di aver rinunciato al mandato.
L'attore non ha nominato altro difensore in sostituzione di quello che ha rinunciato al mandato.
La convenuta non ha depositato memorie integrative.
Alla prima udienza di trattazione 24 ottobre 2024, comparso il solo difensore della convenuta, si è svolta la discussione orale.
5.
L'attore ha instaurato il giudizio con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Come pacifico in atti e comunque documentalmente provato, l'atto di precetto qui opposto è stato notificato sulla base di titolo esecutivo, o meglio titoli esecutivi, di formazione giudiziale.
pagina 2 di 6
Si tratta, in primo luogo, di una sentenza pronunciata in sede penale recante condanna, provvisoriamente esecutiva ex lege, al pagamento della provvisionale ex art. 539, comma 2, c.p.c. e condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (artt. 538
541 c.p.c.).
Anche il giudice d'appello, pur avendo dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, ha condannato l'odierno opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
Le due sentenze penali sono state notificate all'odierno opponente unitamente all'atto di precetto.
Con sentenza 6 – 13 maggio 2019 n. 1125 il Tribunale di Bergamo, affermata la responsabilità penale dell'odierno opponente in relazione a
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