Trib. Lodi, sentenza 26/02/2024, n. 102

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 26/02/2024, n. 102
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 102
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in persona del Giudice del lavoro dr.ssa E G, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 152/2022 RG Lav. promossa da:
(c.f. , residente in Sant'Angelo Lodigiano (LO), via Parte_1 C.F._1
D Pni n. 33, rappresentata e difesa dalle avv.te T B (c.f. ) e C.F._2
A D (c.f. e domiciliata presso il loro studio in Milano, via Macedonio C.F._3
Melloni n. 10;

Ricorrente contro
(c.f. ) residente in Lodi (LO), via Defendente da Lodi n. Controparte_1 C.F._4
64, in proprio e quale titolare della (P.I. con Organizzazione_1 P.IVA_1
sede legale in Cornegliano Laudense (LO), viale Toscana n. 2;

(P.I. ) con sede legale in Lodi (LO), via Luigia Cingia Controparte_2 P.IVA_2
n.11, in persona del rappresentante legale pro tempore;

(P.I. ) con sede legale in Lodi (LO), Piazza Castello n. 19, in persona del CP_3 P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore;

Resistenti contumaci
(c.f. ), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3, in persona Controparte_4 P.IVA_4
dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata CP_5
e difesa dagli avv.ti Luca Purpura (c.f. ), Antonio Cacciato (c.f. C.F._5
e Giulia Colombo (c.f. ) del Foro di Milano, con C.F._6 C.F._7
domicilio eletto presso lo studio dei suddetti avvocati in Milano, Giardino A. Calderini, 3;

Resistente
e con l'intervento di
(c.f. ), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3, in persona Controparte_6 P.IVA_5
dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata CP_5
e difesa dagli avv.ti Luca Purpura (c.f. ), Antonio Cacciato (c.f. C.F._5
) e Giulia Colombo (c.f. ) del Foro di Milano, con C.F._8 C.F._7
domicilio eletto presso lo studio dei predetti avvocati in Milano, Giardino A. Calderini, 3;

Interveniente;

OGGETTO: omesso pagamento del trattamento di fine rapporto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 7 aprile 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, già lavoratrice subordinata alle dipendenze della impresa individuale e poi delle società resistenti nel CP_1
periodo compreso tra il 9.05.2001 ed il 19.06.2021, adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lodi per sentir dichiarare – previo accertamento dei trasferimenti di azienda occorsi tra le imprese convenute – il diritto a percepire la somma di € 7.355,90 a titolo di Tfr maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro e rimasto in azienda, nonché l'inadempimento delle convenute all'obbligo di versare al Fondo di previdenza complementare € 8.472,25 a titolo di Controparte_6
Tfr maturato dal 30.05.2007 alla cessazione del rapporto, con condanna delle resistenti al pagamento della predetta somma in favore del Fondo.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione


1. Accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la ditta individuale (già CP_1 Parte_2 Parte_3

e tre quest'ultima e con ogni conseguenza di legge in riferimento al
[...] CP_3
rapporto di lavoro della sig.ra ;
ovvero in subordine accertare e dichiarare la sussistenza Pt_1 di un unico centro di imputazione di interessi tra (già Controparte_2 [...]

) e con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla Parte_3 CP_3
responsabilità solidale ex art. 1294 c.c.;


2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire la somma di € 7.355,90 a titolo di

TFR maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro (come meglio indicato in diritto) e rimasto in azienda e conseguentemente dichiarare tenute e condannare le parti convenute e Parte_3 (già e e in Controparte_2 Parte_3 Parte_3 CP_3
solido, ovvero ognuna per la parte di spettanza, al pagamento in favore della sig.ra della Pt_1 somma di € 7.355,90, ovvero della somma anche maggiore che risulterà di giustizia a titolo di TFR rimasto in azienda ovvero occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno;


3. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla maturazione della somma di € 8.472,25, ovvero quell'altra somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, alla stessa dovuta a titolo di TFR maturato dal 30.5.2007 alla cessazione del rapporto e destinato al fondo di previdenza complementare gestito da (C.F.: ), e conseguentemente Controparte_6 P.IVA_5 dichiarare tenute e condannare le parti convenute (già Parte_3 Controparte_2

) e in solido, ovvero ognuna per la Parte_3 Pt_3 Parte_3 CP_3
parte di spettanza, a corrispondere tale somma al fondo di previdenza complementare gestito da
(C.F.: ) per i titoli indicati in ricorso ovvero a titolo di Controparte_6 P.IVA_5
risarcimento del danno;


4. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi che risulteranno dovuti dalle singole scadenze al saldo.



5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, maggiorati come per legge di Iva, cpa e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che sidichiarano antistatari oltre al rimborso del contributo unificato versato nella misura di € 118,50.

Si richiamano le istanze istruttorie già contenute nel ricorso introduttivo del giudizio ovvero e nelle note depositate in data 18.8.22 ed i documenti tutti ivi prodotti.
Si insiste dunque sulle richieste istruttorie al fine di poter accertare la responsabilità solidale delle società convenute come conseguenza dell'intervenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la ditta individuale (già Parte_3 Parte_3
e tre quest'ultima e ovvero in subordine la sussistenza di un
[...] CP_3 unico centro di imputazione di interessi tra (già Controparte_2 Parte_3
) e e la responsabilità solidale delle citate società ex art. 1294
[...] CP_3
c.c.
In particolare, in via istruttoria, senza l'inversione dell'onere della prova si chiede di essere ammessi a prova diretta, per interrogatorio e testi, sulle circostanze di fatto esposte ai punti da 1 a
35 del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dall'espressione
“vero che”.
Si indicano quali testi: Meta”. Testimone_1
Parte ricorrente conveniva in giudizio anche il “affinché lo stesso possa CP_7
precisare il credito e, in ogni caso, affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti, assumendo che la lavoratrice sia l'unica legittimata attiva per il recupero di tali crediti”.(così pag.16 del ricorso).
A sostegno delle proprie domande la ricorrente rappresentava le seguenti circostanze di fatto:
Sul rapporto di lavoro
- La sig.ra era stata assunta in data 9.05.2001 dalla Pt_1 Organizzazione_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time per 20 ore settimanali,
[...]
con mansioni di operaia qualificata presso la sede di Lodi, Corso Vittorio Emanuele n. 27
(cfr. busta paga maggio 2001 – doc. 4 parte ricorrente). La impresa si occupava di confezionamento di abbigliamento e biancheria intima;

- Con atto notarile datato 28.10.2002 era intervenuto un trasferimento d'azienda tra la impresa individuale cedente e la società cessionaria Parte_3 [...]
, che in seguito aveva cambiato denominazione in “ Parte_3 Pt_3 Parte_3
mantenendo immutato il codice fiscale (cfr. atto notarile Notaio
[...] Per_1
repertorio n. 32126, prot. depositato il 15.11.2002, indicato a pag.
[...] Persona_2
4 della visura – doc. 2);

- In esito al trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro della ricorrente era proseguito senza soluzione di continuità, con identiche mansioni, presso l'unità operativa sita in Lodi, via San Bassiano n. 9, come risulta dall'indicazione della medesima data di assunzione
(9.05.2001) nella busta paga di ottobre 2002 versata in atti (cfr. busta paga ottobre 2002 – doc. 5);

- Nel mese di giugno 2005 la sig.ra – pur restando dipendente di Pt_1 [...]
” – era tornata a prestare la propria attività presso la Parte_3
precedente sede di Corso Vittorio Emanuele n. 27 a Lodi (cfr. busta paga maggio-giugno
2005 – doc. 6);

- In data 14.03.2016 la titolarità del rapporto di lavoro era mutata nuovamente e – senza soluzione di continuità – la ricorrente aveva iniziato a prestare la propria opera presso la sede di Lodi, Piazza Castello n. 19 alle dipendenze di tra i cui soci risultano CP_3
il sig. (figlio di e la sig.ra amministratrice unica e già Parte_3 Pt_3 Parte_3
socia della compagine cedente (cfr. busta paga marzo 2016 e visura – doc. 9 e 9bis). La
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