Trib. Pescara, sentenza 11/01/2024, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 11/01/2024, n. 6
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 6
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

Fascicolo n. 1137/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, in persona della dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza dell'11.01.2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento iscritto al n. 1137/2021 R.G.L.
PROMOSSO DA
(CF.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ABBONIZIO RAFFAELE, giusta procura in atti;

PARTE RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. SQUARTECCHIA CP_1 P.IVA_1
MASSIMO, giusta procura in atti;

PARTE RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive per lavoro straordinario ed altri emolumenti.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate depositate dalle parti per l'udienza dell'11.01.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, dipendente della giusta contratto di lavoro a tempo Parte_1 CP_1
indeterminato con orario full time, qualifica di conducente ed inquadramento nel livello 3S del


conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società datrice di Organizzazione_1 lavoro per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore del complessivo importo di €
117.716,45 a titolo di differenze retributive maturate per il periodo corrente dal 1.01.2016 al
30.06.2021 per lavoro straordinario notturno e diurno, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa per la società convenuta sin dal
18/09/2013 osservando un orario di lavoro pari a ben 70 ore settimanali ovvero di gran lunga superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e di non aver mai percepito alcuna retribuzione per lo straordinario prestato. Domandava, pertanto, il compenso a lui dovuto con riguardo agli ultimi cinque anni del rapporto - ovvero nel limite del termine di prescrizione - sia
a titolo di lavoro straordinario che quale indennità per ferie non godute.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale contestava integralmente tutto CP_2
quanto ex adverso prodotto e dedotto instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo delle prove orali, all'udienza dell'11/01/2024, tenutasi in modalità cartolare, la scrivente – medio tempore subentrata nella titolarità del ruolo – pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento degli importi relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità avendo parte resistente – come era, d'altronde, suo onere – fornito prova dell'avvenuta dazione di tali emolumenti i quali risultano essere stati pagati mensilmente mediante corresponsione della relativa quota. È principio noto quello in virtù del quale il lavoratore che lamenti l'omessa corresponsione della retribuzione per lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità è tenuto soltanto a fornire prova dell'esistenza del rapporto potendo limitarsi a semplicemente allegare l'altrui inadempimento;
con riguardo a tale tipologia di emolumenti è, infatti, onere del datore di lavoro fornire prova dell'adempimento ovvero del pagamento delle spettanze rivendicate dal dipendente. E, nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze delle buste paga prodotte da parte datoriale – buste paga non contestate dal – Pt_1 emerge in modo inequivoco che l'odierno ricorrente si sia visto regolarmente corrispondere le somme dovute a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità sì che la domanda in parte qua deve essere rigettata.
Lamenta, altresì, il di aver osservato per tutta la durata del rapporto di lavoro (pur avendo Pt_1
limitato le proprie richieste agli ultimi cinque anni nel rispetto del termine prescrizionale) un orario decisamente superiore a quello ordinario ovvero addirittura pari a ben settanta ore settimanali.
Domanda, quindi, il pagamento dell'importo a tale titolo dovuto. Domanda, inoltre, il compenso per le ferie non godute in misura pari a quanto risultante dai conteggi allegati.
Come è noto, in punto di prova circa l'espletamento di lavoro straordinario, è dominante nella giurisprudenza tanto di legittimità che di merito l'orientamento in virtù del quale il lavoratore è tenuto a provare in modo rigoroso sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, essendo preclusa al giudice la possibilità di far ricorso all'equità ai fini della sua determinazione. In particolare, la Corte di legittimità è oramai costante nell'affermare che “il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, e' altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009;
Cass. 12434/2006;
Cass. 2144/2005;
Cass. 1389/2003). Il
Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n.
3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova). Sul lavoratore grava, dunque, un onere di specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr. Sent. n. 13150/2018;
n.
4076/2018 e Cass. N. 9791/2020). E' stata, pertanto, ritenuta generica la deduzione di aver
"lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost. (vedi anche Cass. N.
26985/2009). Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003;
Cass. n.
6623/2001;
Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, pertanto, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro "straordinario" presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore
di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre lo stesso.
Analogamente, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attivita' lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attivita' lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennita' suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilita' nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto, si veda Cass. 8521/2015). Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e,
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