Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 12
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 2238/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2238 del Registro Generale Contenzioso 2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.08.1954, elettivamente domiciliato in Polistena (RC), via Trieste n. 52 presso lo studio dell'Avv.
Arcangelo Guerrisi che lo rappresenta e difende per procura in atti;

-ricorrente – contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Bruno Buozzi, 4 presso lo studio degli avvocati Natale Polimeni e Cinzia Coluccio che la rappresentano e difendono per procura in atti;

-resistente-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate nel verbale d'udienza del 28.06.2024.
In fatto ed in diritto

1.Con ricorso depositato in data 30.12.2021, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario nel Comune di Vibo Valentia (VV), in data 02.01.1993, con LE
matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 1993 - CP_1
Atto Numero 3 – Parte II - Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nati due figli,
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) e che il Per_1 Per_2
rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che il 5.11.2015 aveva depositato ricorso per la separazione personale ed il Tribunale di Palmi, con sentenza 470/2020 del 20.07.2020, aveva così deciso: “ dichiara la separazione personale dei coniugi (nato a [...]
Delianuova il 12.8.1954) e (nata a [...] il [...]), in data Controparte_1
02.01.1993;
rigetta la domanda di addebito della separazione personale formulata da entrambe le parti;
dispone che corrisponda a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma pari a € 400,00, a tiolo di contributo economico al mantenimento dei figli

e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti che convivono con il Per_1 Per_2
padre, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsate dal SSN, per esigenze di studio e/o formazione al lavoro, compresi testi scolastici), preventivamente concordate
o urgenti;
rigetta la domanda della LE di assegnazione della casa familiare;
dichiara non luogo a provvedere sulle domande relative all'affidamento e alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli attesa la maggiore età conseguita dal figlio in corso di causa
”. Considerato il Per_2
tempo passato e la mancata ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione personale contenute nella sentenza n. 470/2020 R.S., essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti e non avendo reciprocamente titolo alcuno per eventuale assegno divorzile.
La resistente con memoria difensiva, depositata il 05.02.2022, aderiva alla Controparte_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la richiesta di controparte di conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione. Evidenziava che non vi erano più i presupposti affinchè i figli maggiorenni percepissero un contributo al mantenimento: infatti, del figlio non era a conoscenza se collaborasse ancora presso la farmacia del padre, Per_1 mentre dell'altro figlio nulla sapeva circa l'evoluzione del suo percorso universitario, anzi dubitando anche della sua iscrizione in quanto mai provata in sede di separazione. Pertanto, chiedeva al Tribunale di non disporre alcun assegno di mantenimento o, in via subordinata, di ridurlo nella misura di € 200,00 solo per il mantenimento del figlio . Inoltre, LE Persona_3
contestava la ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella CP_1
misura del 50%, in quanto il ricorrente presentava una maggior capacità reddituale rispetto alla
LE e, pertanto, poteva addossarsi interamente le suddette spese considerando che queste non erano mai state concordate con l'altro genitore, ma prese solo sulla base delle possibilità economiche del . Esemplare a proposito l'avvenuta conoscenza dell'iscrizione del figlio Pt_1 all'Università di Siena solo a seguito alla notifica di un atto di precetto, decisione che se Per_2
fosse stata concordata avrebbe visto l'opposizione della madre relativamente ad una sede fuori regione preferendo, per ragioni economiche, un' Università più vicina.
In conclusione, la resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il
02.01.1993 in Vibo Valentia e trascritto nei registri dello Stato civile al n. 3/1993 Serie A Parte II, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;



2. rigettare la richiesta di controparte che lo scioglimento del matrimonio avvenga alle stesse condizioni della separazione personale contenute nella sentenza n. 470/2020;



3. dichiarare che lo scioglimento del matrimonio avvenga a condizioni differenti da quelle pregresse di separazione, e precisamente:

- non determinare alcun assegno a carico della sig.ra LE per il mantenimento dei figli maggiorenni per insussistenza dei presupposti o, in via subordinata, ridurre l'attuale assegno di mantenimento di euro 400,00 alla somma di euro 200,00, accertando e confermando solo la somma riconosciuta in sede di separazione a titolo di contributo mensile mantenimento figlio NE
;
Persona_3

- disporre a carico solo del dott. le spese straordinarie dei figli Parte_1 Per_1
e , maggiorenni e conviventi con lui o, in via subordinata, disporre che le suddette spese Per_2
vengano sopportate dal dott. nella misura del 70%, data la maggiore Parte_1
capienza economica del medesimo, e dalla sig.ra nella misura del 30%, Controparte_1
preventivamente concordate dai medesimi;

- disporre a carico esclusivo del dott. le spese straordinarie per esigenze di studio e/o Pt_1
formazione lavoro mai comunicate preventivamente, mai preventivamente assentite dalla sig.ra
LE su richiesta espressa di parere e mai preventivamente concordate dalla medesima.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”
Al'udienza del 15.02.2022 i coniugi comparivano dinanzi alla Presidente del Tribunale, insistendo nelle domande avanzate negli atti introduttivi. Quindi, fallito il tentativo di conciliazione, la
Presidente, non essendo necessario assumere in via provvisoria alcun provvedimento urgente – fermo restando nelle more il regolamento stabilito in sede di separazione giudiziale – nominava il
G.I. davanti al quale rinviava la causa per comparizione e trattazione, assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L. 898/1970.
Nella memoria integrativa, depositata il 15.03.2022, il ricorrente ribadiva Parte_1
che la misura del contributo stabilita nella sentenza di separazione appariva giusta ed equa e che i
figli maggiorenni non erano autosufficienti economicamente. In particolare, il primogenito,
essendo affetto da ritardo cognitivo, con disturbi del comportamento, da anni era Per_1
sottoposto a trattamenti terapeutici e non aveva potuto nemmeno conseguire il diploma di scuola superiore, ma solo un attestato di credito formativo;
mentre il secondogenito, risultava Per_2 iscritto all'Università di Siena, non per capriccio, ma perché la facoltà di farmacia era a numero chiuso e le sedi dipendevano dal test preselettivo, disponibilità dei posti e quindi l'accesso non era dovunque libero. Pertanto, entrambi i figli maggiorenni risultavano, senza alcuna colpa, non economicamente autosufficienti integrando così i requisiti individuati dalla Suprema Corte per quanto riguarda il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. Infine, circa il riparto delle spese straordinarie ribadiva che esse dovevano essere a carico di entrambi i genito ri, avendo già la Guardia di Finanza nel giudizio di separazione appurato che i redditi delle parti in causa sono compatibili con la situazione professionale e familiare di entrambi. Pertanto, insisteva nelle proprie richieste, chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 02/01/1993 in Vibo Valentia, trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 anno 1993 Serie A Parte II, ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
rigettare ogni avversa eccezione e/o richiesta, anche istruttoria, e confermare le statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione n. 470/2020.
La convenuta nella comparsa di costituzione, ribadiva che, per i figli Controparte_1 maggiorenni bisognava provare che questi si fossero adoperati a reperire un'occupazione e di non aver raggiunto l'autosufficienza economica per fatto a costoro non imputabile. Nel caso di specie, il figlio aveva terminato, ormai da anni, il proprio percorso di studi e doveva essersi Per_1 adoperato per cercare una occupazione, nulla rilevando l'esistenza di un deficit cognitivo, che se poteva rendere problematico il raggiungimento dell'indipendenza economica non escludeva “in radice la “colpa” del mancato recepimento dell'autosufficienza economica” considerata la vigente normativa in materia di “accesso a forme di occupazione lavorativa protetta” per le c.d. “categorie protette”. Per quanto
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