Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 9838

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 9838
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 9838
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

n. 7369/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa M C Presidente dott.ssa G B Giudice designato dott.ssa S S Gdice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
nato in Ghana il 5.1.1974, rapp.to e difeso dall'avv.to A Parte_1
Copp o elett.nte domicilia, sito a S. Anastasia, via Umberto I n. 32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 281 del 21.11.2022, notificato il 13.2.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 3.10.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso l'8.11.2022 Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 15.3.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunto in Italia nel 2002, dichiarandosi cittadino liberiano perché tanto gli era stato detto di dichiarare al momento dello sbarco in Italia, e di avere chiesto la protezione internazionale, rigettatagli;
di avere dichiarato la cittadinanza ghanese solo nel 2017, in occasione della reiterazione della domanda di protezione internazionale;
di essersi integrato in Italia, svolgendo attività lavorativa irregolare ed anche regolare, nel settore agricolo;
di essere stato assunto nel 2022 da una società di ristorazione;
di lavorare attualmente in modo irregolare come manovale;
di essere attivo membro di un'associazione dedita alla tutela dei diritti dei migranti stranieri, della cui iscrizione possiede la tessera;
di non volere tornare in patria, da cui è sradicato, pur
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avendo mantenuto i contatti con i suoi familiari. Chiedeva, dunque, annullato il provvedimento, di accertare e dichiarare il conseguente diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.2 del Dlgs. 286/98 come modificato dalla L. 173/2020 e per l'effetto farsi ordine alla Questura di Caserta di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e/o comunque e in ogni caso riconoscere il diritto al riconoscimento della Protezione Umanitaria ovvero per “casi speciali” ai sensi della normativa vigente. Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
C le del 14.4.2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il 14.5.2024 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 14.5.2024. Le parti si richiamavano alle rispettive conclusioni. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi al Collegio l'udienza del 12.11.2024 ai sensi degli art. 281terdecies e 275bis c.p.c.. Il ricorrente si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso. All'esito della discussione della causa all'udienza del 12.11.2024 il Collegio si riservava la decisione della causa. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
». Si prevede inoltre che “

1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una
pagina 2 di 7 domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed
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