Trib. Perugia, sentenza 07/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 07/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 8
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5972/2022 promossa da:
RD SPV S.R.L. (CF 14239001002) Rappresentata e difesa dall'Avv Fabrizio Baldelli (CF [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv Confidati in Perugia, Via Cesare 4
ATTORE/I contro
ON CO nato a [...] il [...] e residente in Gubbio (PG) C.f. [...], domiciliato in Gubbio (PG) Via Madonna di Mezzopiano n. 45 presso e nello studio dell'Avv. Antonella Rossi (c.f [...])
ON FA (C.F.: [...]) nato a [...] il [...] ed ivi res., in Strada Dritta, 7, elett.te dom.to in 06024 Gubbio (PG), Via Dante n. 14/a, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Pascolini (C.F. [...]) ON FA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per NI SPV Srl:
rigettare l'opposizione, accertando e dichiarando il diritto di NI SPV a procedere ad esecuzione
forzata. Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi
Per PE MA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia adito, contrariis reiectis, così decidere:
1) IN VIA PRELIMINARE:
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Accertata e dichiarata l'infondatezza delle deduzioni e domande spiegate da NI ed in particolare
accertata l'illegittimità ed infondatezza della esecuzione dalla stessa intrapresa, rilevata invero la
fondatezza della opposizione proposta da PE MA per tutte le ragioni esposte in narrativa e
provate dalla documentazione in atti, respingere le domande ex adverso spiegate e pronunciare e
confermare la sospensione della procedura esecutiva RG 451/2021 e per l'effetto del titolo costituito da
decreto ingiuntivo n. 523/2016 del 25.03.2016 emesso dal Tribunale di Ancona nell'ambito del
giudizio RG 16666/2016;

2) NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditizia di
NI SPV s.r.l. dichiarare che nulla è dovuto dal sig. PE MA alla NI s.p.v. s.r.l. per
tutte le ragioni spiegate in narrativa e per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione,
dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare RG 451/2021 con
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