Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 79
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Testo completo
N. R.G. 6816/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6816/2022 promossa da:
TA MA, (C.F. [...]), domiciliata come in atti;
rappresentata e
difesa dall'avv. CARMELO PLATANIA e dall'avv. NICOLA PLATANIA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
TA IU (C.F. [...]), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. CESARE SANTUCCIO e dall'avv. GAETANO SCIACCA giusta
procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/06/2024 le parti hanno concluso come in verbale e
note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Appare innanzitutto utile premettere che l'art. 132 c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.c. impongono
che la motivazione della sentenza consista nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e
delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Per i fini della
motivazione il giudice del merito non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le
risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo
sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui
intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti
incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 24331/2007;
Cass. n. 12123/2013).
Ciò posto, tutte le domande di parte attrice non sono fondate e non possono trovare
accoglimento.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice AT TA ha
chiesto in primo luogo di accertare che l'atto di divisione del 15/10/2014 era un atto parzialmente
simulato, in particolare nella parte in cui i germani AT e PP TA si accordavano
affinché l'immobile di Viale Libertà 18, ubicato al secondo piano e composto da nove vani più
accessori, riportato nel catasto fabbricati al foglio 69, particella 14929, subalterno 20, P. 2, Categoria
A/2, classe 4, vani 12, R-C- Euro 1.365,45, fino a quel momento di fatto e diritto, in comproprietà tra i
fratelli, diveniva di esclusiva “proprietà” del sig. PP TA.
Orbene, appare in proposito sufficiente evidenziare che nella simulazione relativa, anche
parziale, a fronte di un contratto simulato, di cui non si vogliono gli effetti, deve ricorrere un contratto
dissimulato a cui le parti intendono vincolarsi.
pagina 2 di 7
Nel caso in esame, alla luce dell'esame dell'atto di divisione del 15/10/2014, difetta già la prova
del contratto simulato descritto da parte attrice, in quanto i germani AT e PP TA
non si sono realmente accordati affinché l'immobile di Viale Libertà 18, ubicato al secondo piano e
composto da nove vani più accessori, riportato nel catasto fabbricati al foglio 69, particella 14929,
subalterno 20, P. 2, Categoria A/2, classe 4, vani 12, R-C- Euro 1.365,45, fino a quel momento di fatto
e diritto, in comproprietà tra i fratelli, divenisse di esclusiva “proprietà” di PP TA.
L'atto in questione prevede infatti due assegnazioni, con le quali, tra l'altro, al punto 4 è stata
assegnata al convenuto PP TA la quota di un mezzo indiviso della nuda proprietà, non
la proprietà esclusiva, di un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6816/2022 promossa da:
TA MA, (C.F. [...]), domiciliata come in atti;
rappresentata e
difesa dall'avv. CARMELO PLATANIA e dall'avv. NICOLA PLATANIA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
TA IU (C.F. [...]), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. CESARE SANTUCCIO e dall'avv. GAETANO SCIACCA giusta
procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/06/2024 le parti hanno concluso come in verbale e
note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Appare innanzitutto utile premettere che l'art. 132 c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.c. impongono
che la motivazione della sentenza consista nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e
delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Per i fini della
motivazione il giudice del merito non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le
risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo
sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui
intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti
incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 24331/2007;
Cass. n. 12123/2013).
Ciò posto, tutte le domande di parte attrice non sono fondate e non possono trovare
accoglimento.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice AT TA ha
chiesto in primo luogo di accertare che l'atto di divisione del 15/10/2014 era un atto parzialmente
simulato, in particolare nella parte in cui i germani AT e PP TA si accordavano
affinché l'immobile di Viale Libertà 18, ubicato al secondo piano e composto da nove vani più
accessori, riportato nel catasto fabbricati al foglio 69, particella 14929, subalterno 20, P. 2, Categoria
A/2, classe 4, vani 12, R-C- Euro 1.365,45, fino a quel momento di fatto e diritto, in comproprietà tra i
fratelli, diveniva di esclusiva “proprietà” del sig. PP TA.
Orbene, appare in proposito sufficiente evidenziare che nella simulazione relativa, anche
parziale, a fronte di un contratto simulato, di cui non si vogliono gli effetti, deve ricorrere un contratto
dissimulato a cui le parti intendono vincolarsi.
pagina 2 di 7
Nel caso in esame, alla luce dell'esame dell'atto di divisione del 15/10/2014, difetta già la prova
del contratto simulato descritto da parte attrice, in quanto i germani AT e PP TA
non si sono realmente accordati affinché l'immobile di Viale Libertà 18, ubicato al secondo piano e
composto da nove vani più accessori, riportato nel catasto fabbricati al foglio 69, particella 14929,
subalterno 20, P. 2, Categoria A/2, classe 4, vani 12, R-C- Euro 1.365,45, fino a quel momento di fatto
e diritto, in comproprietà tra i fratelli, divenisse di esclusiva “proprietà” di PP TA.
L'atto in questione prevede infatti due assegnazioni, con le quali, tra l'altro, al punto 4 è stata
assegnata al convenuto PP TA la quota di un mezzo indiviso della nuda proprietà, non
la proprietà esclusiva, di un
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