Trib. Brescia, sentenza 05/02/2024, n. 327

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 05/02/2024, n. 327
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 327
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo


R e p u b b l i c a I t a l i a n a

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. A T Presidente dott.ssa C G Giudice dott. F R Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 01/02/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 7270/2017, promossa da:
, nata in ROMANIA il 19/11/1978, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PERRONE JESSICA MARIA RICORRENTE contro nato a BRESCIA (BS) il 12/08/1966, CP_1 con il patrocinio dell'Avv. BOTTURI MONICA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A di separazione personale dei coniugi
Con ricorso depositato il 03/05/2017, ha chiesto la separazione Parte_1 personale dal coniuge, CP_1
1.

1.1. Le parti contraevano matrimonio civile il 28.1.2006 a Cellatica-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cellatica al numero 1, parte I, dell'anno 2006), scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nasceva la figlia JESSICA, a Brescia il 10.5.2011.

1.2. Il resistente ha depositato la memoria difensiva il 27.9.2017.
I coniugi sono comparsi il 2.10.17 per l'udienza presidenziale, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Con successiva ordinanza emessa il 13.12.17, autorizzati i coniugi a vivere separati, sono stati disposti, quali provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c., il collocamento della minore presso la madre e un contributo paterno al suo mantenimento di € 450, oltre al 50% delle spese straordinarie. È stato inoltre conferito incarico ai Servizi Sociali per fornire una valutazione sul nucleo familiare.
Pag. 1 di 11 Tribunale Ordinario di Brescia
Dal 27.3.2018, i Servizi Sociali hanno depositato una lunga serie di relazioni (il 20.4.2018, il 27.6.2018, il 9.7.2018, il 12.7.2018, il 5.8.2019, da ultimo il 22.9.2023).
L'8.5.2018, la ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale, per permettere l'accesso della minore al C.B.F. ( ) di Bergamo per una valutazione psicofisica. Organizzazione_1
All'udienza del 19.7.2018 è stato disposto l'avvio di tale percorso. Inoltre, si sono previsti – con conferma delle statuizioni economiche provvisorie – l'affidamento esclusivo della minore alla madre e incontri protetti con il padre.
La causa è stata successivamente avviata alla fase istruttoria.
Il 31.10.2018 la ricorrente ha depositato la memoria integrativa.
Il 27.11.2018 il C.B.F. di Bergamo ha depositato la propria relazione.
Il resistente si è costituto in giudizio il 30.11.2018.
All'udienza del 6.12.2018 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
È seguito lo scambio di memorie istruttorie.
Con ordinanza del 28.11.2019, il giudice ha disposto una c.t.u. sistemica sul nucleo familiare, affidata alla dott.ssa Marialuisa Gennari, riservando all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
La relazione è stata depositata il 9.11.2021.
Con ordinanza del 13.12.2021, sono state ammesse alcune delle prove orali articolate dalle parti.
Alle udienze del 26.1.2022 e del 9.5.2022 si è proceduto all'escussione dei testi.
Il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto relatore il 12.12.2022.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 4.7.2023. Il giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., ordinato il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi (avvenuto l'8-15.9.23) e chiesto una relazione di aggiornamento da parte del i Bolgare. CP_2
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro il termine del 23.10.23.

1.3. Le conclusioni della ricorrente (come da foglio di p.c. del 29.6.23) sono state:
«In via principale e nel merito:
- Disporsi con sentenza la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per la violazione dei doveri nascenti dal rapporto di coniugio e con diritto della sig.ra al risarcimento dei danni nella misura che sarà stabilita in via Pt_1 equitativa dall'Intestato Tribunale;
- Disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
Persona_1

- Disporsi la sospensione degli incontri protetti padre - figlia perché pregiudizievoli, allo stato, per la minore;

- Disporsi il diritto di visita del padre in favore della minore solo nella forma protetta;

- Disporre l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento della figlia minore mediante la Persona_1 corresponsione mensile di un assegno, entro il giorno 5 di ogni mese, in misura di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, con obbligo di versarle a rimborso alla coniuge antistataria entro 10 giorni dalla richiesta;

- Disporre che gli assegni familiari vengano percepiti per intero dalla sig.ra a decorrere dalla data dell'ordinanza Pt_1 presidenziale di autorizzazione alla vita separata, con detrazioni fiscali spettanti alla stessa nella misura del 100%;

- Disporre l'assegnazione della casa coniugale al sig. unitamente ad arredi e corredi ivi staggiti;
CP_1

- Disporre l'obbligo del sig. in considerazione dell'assegnazione in suo favore dell'ex casa coniugale, comprensiva di CP_1
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arredi e corredi ivi staggiti, di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'appartamento condotto dalla coniuge, per la residenza anche della minore, nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese;
- Disporre che il sig. versi alla sig.ra il corrispettivo degli assegni familiari percepiti dal mese di febbraio CP_1 Pt_1
2017 sino al mese di dicembre 2017, data dell'ordinanza presidenziale di autorizzazione alla vita separata. Si chiede sin d'ora l'emissione di un ordine di esibizione al convenuto o al suo datore di lavoro avente ad oggetto le buste paga Org_2 relative alle suindicate mensilità;

- Disporre l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della coniuge nella misura mensile di € 250,00 CP_1 Org (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sino a quando la coniuge non avrà raggiunto l'autosufficienza economica percependo uno stipendio mensile netto di € 1500,00;
- Disporre l'assegnazione dell'autovettura Ford Focus targata DC718VD alla sig.ra come da intestazione Pt_1
PRA;

- Respingere tutte le avverse domande perché destituite di fondamento;

- Respingere la domanda di pagamento della somma di € 5687,67 poiché oltre che infondata è inammissibile nel giudizio de quo volto ad addivenire alla separazione coniugale delle parti;
[…] In ogni caso: spese di lite interamente rifuse».

1.4. Le conclusioni del resistente (come da foglio di p.c. del 28.6.23) sono state:
«Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie e conseguente risarcimento dei danni, avendo quest'ultima violato i doveri nascenti dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) vita separata con l'obbligo di mutuo rispetto;
Per_

2) affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con collocamento presso lo stesso, prevedendo le modalità di visita della figlia alla madre, avendo quest'ultima posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la crescita della minore ed avendo impedito e reso difficoltoso il rapporto della figlia con il padre e con la famiglia di origine di quest'ultimo;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;

4) in estremo subordine, affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre alla figlia un giorno infrasettimanale da stabilirsi compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e lavorativi del padre ed un fine settimana alternato dal sabato dall'uscita da scuola alla domenica verso le ore 20,30 quando il padre la riaccompagnerà a casa;
Natale e Capodanno ad anni alterni, Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternati e quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive;

5) nei casi di cui ai punti 2 e 3, la madre verserà al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al Org mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
6) in subordine, nel caso di cui al punto 4, il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso Org al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
7) i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese scolastiche ed universitarie, dentistiche, mediche non mutuabili e straordinarie, queste ultime tutte previamente concordate e sempre documentate, sostenute nell'interesse della figlia, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;

8) nella casa coniugale, di cui il sig. risulta nudo proprietario e di cui la sig.ra (madre del CP_1 Persona_2 sig. è usufruttuaria, rimarrà a vivere il sig. con gli arredi ivi esistenti, stante l'abbandono e CP_1 CP_1
l'allontanamento volontario della stessa da parte della ricorrente;
9) rigettare le domande tutte formulate da parte della ricorrente, anche in merito alla richiesta di restituzione delle somme sostenute per l'acquisto dei mobili e le migliorie della casa coniugale, essendo inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;

Pag. 3 di 11 Tribunale Ordinario di Brescia
10) condannare la sig.ra a restituire al sig. la somma di € 5.687,67 per tutte le Parte_1 CP_1 spese sostenute per l'acquisto, per le tasse automobilistiche e per le riparazioni effettuate sull'autovettura Ford Focus targata DC718VD intestata alla ricorrente, o qualsiasi altra somma maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di
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