Trib. Firenze, sentenza 21/11/2024, n. 1241

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 21/11/2024, n. 1241
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1241
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

Reg. gen. Sez. Lav. N. 1413/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano

in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1413 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MORONI DANIELE, ed elettivamente domiciliata in Corso Matteotti n. 136, Cecina (LI), presso il difensore Avv. MORONI DANIELE
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. , con Controparte_2 domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE

Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI

Tribunale di Firenze

___________________
1. - Con ricorso depositato in data 24/04/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_3 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il
al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_3 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020 al 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza che le fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022.
Il con riferimento all'annualità 2020/2021, Controparte_4 contestava la debenza della Carta elettronica, per aver la ricorrente osservato un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno. Non ha contestato la fondatezza della domanda relativa agli a. s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza fino al termine delle attività didattiche al 30/06, su posto normale, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con orario settimanale rispettivamente di 10 ore e di 7 ore;
ha svolto attività di docenza in supplenza fino al termine delle attività didattiche al 30/06, su posto sostegno negli a. s. 2021/2022,
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