Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2000

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2000
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 2000
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 256 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa
da
nata il [...] a [...], residente in Parte_1
Vicenza Via Puccini, n, 25/B (C.F. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Federica PARROZZANI
contro
nato il [...] ad [...], residente in Controparte_1
Montegaldella (VI), via Madonnetta 9 (C.F. ), contumace C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
Dichiarare in via giudiziale il divorzio tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1
, ordinandosi le annotazioni di legge alle seguenti Controparte_1
condizioni:
-affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;

-disporre che il padre (salvo diverso accordo in base ai turni di lavoro del genitore non
collocatario) possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
un week end ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;

un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo con la madre;

sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;

tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;

due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della
madre) in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;

-assegnare la casa coniugale, sita in Vicenza via Puccini n. 25/b, alla ricorrente;

-fare obbligo al padre di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di euro
300,00 (trecento), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla
madre entro il giorno 15 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie
relative alla figlia come da protocollo del Tribunale di Vicenza;

-la figlia minore potrà espatriare solo con il consenso di entrambi i genitori;

2
-l'assegno unico verrà ripartito al 50%;

-spese di causa rifuse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi