Trib. Roma, sentenza 17/05/2024, n. 8411
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa C P Giudice
dott.ssa S C Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54201 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
OMA (RM), 29/05/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TOMASSINI ANTONELLA e dell'avv. FURNARO
VINCENZINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/08/1973), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MISTRETTA ILARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2024 le parti discutevano oralmente la causa e
precisavano le conclusioni come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, - premesso che dalla relazione Parte_2
sentimentale con sono nati i figli (06/09/2009) CP_1 Persona_1
e (21/06/2013), riconosciuti da entrambi i genitori, e che Persona_2
con decreto del 22/06/2018 il Tribunale di Roma, recependo le condizioni
congiuntamente indicate dalle parti, ha disciplinato l'affidamento e il
mantenimento dei predetti disponendone l'affidamento condiviso ad
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di
permanenza presso il padre e obbligo di costui di corrispondere l'assegno
perequativo mensile di euro 800,00, oltre al 50% delle spese extra, assegno
ridotto ad euro 600,00 mensili su richiesta congiunta delle parti da giugno
2021 allorché con accordo a altere del provvedimento le parti hanno
rimodulato i tempi di permanenza dei figli presso il padre in senso
pressoché paritario - ha chiesto all'intestato Tribunale “
1. di Voler
CP_ accertare le gravi inadempienze - poste in essere dalla Signora n.q. di
genitore esercente la potestà sui figli minori – afferenti la distrazione delle
somme dai c/c intestati ai figli minori, per fini diversi a quelli per cui dette
somme vengono erogate;
2. sempre previo accertamento delle inadempienze
CP_ di cui al precedente punto, statuire che la Sig.ra i) è tenuta a rendere
il conto, ex art. 263 c.p.c., della gestione dei libretti postali rispettivamente
3
intestati a nonché a e quindi è tenuta ad Persona_1 CP_2
esibire i giustificativi delle spese effettuate con gli importi prelevati, a far
data dall'erogazione dell'indennità e sino all'attualità;
ii)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa C P Giudice
dott.ssa S C Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54201 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
OMA (RM), 29/05/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TOMASSINI ANTONELLA e dell'avv. FURNARO
VINCENZINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/08/1973), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MISTRETTA ILARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2024 le parti discutevano oralmente la causa e
precisavano le conclusioni come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, - premesso che dalla relazione Parte_2
sentimentale con sono nati i figli (06/09/2009) CP_1 Persona_1
e (21/06/2013), riconosciuti da entrambi i genitori, e che Persona_2
con decreto del 22/06/2018 il Tribunale di Roma, recependo le condizioni
congiuntamente indicate dalle parti, ha disciplinato l'affidamento e il
mantenimento dei predetti disponendone l'affidamento condiviso ad
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di
permanenza presso il padre e obbligo di costui di corrispondere l'assegno
perequativo mensile di euro 800,00, oltre al 50% delle spese extra, assegno
ridotto ad euro 600,00 mensili su richiesta congiunta delle parti da giugno
2021 allorché con accordo a altere del provvedimento le parti hanno
rimodulato i tempi di permanenza dei figli presso il padre in senso
pressoché paritario - ha chiesto all'intestato Tribunale “
1. di Voler
CP_ accertare le gravi inadempienze - poste in essere dalla Signora n.q. di
genitore esercente la potestà sui figli minori – afferenti la distrazione delle
somme dai c/c intestati ai figli minori, per fini diversi a quelli per cui dette
somme vengono erogate;
2. sempre previo accertamento delle inadempienze
CP_ di cui al precedente punto, statuire che la Sig.ra i) è tenuta a rendere
il conto, ex art. 263 c.p.c., della gestione dei libretti postali rispettivamente
3
intestati a nonché a e quindi è tenuta ad Persona_1 CP_2
esibire i giustificativi delle spese effettuate con gli importi prelevati, a far
data dall'erogazione dell'indennità e sino all'attualità;
ii)
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