Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2024, n. 2119

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2024, n. 2119
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 2119
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1566/2022 vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Ameruso, presso il cui studio in Tarsia, in via Schininà, è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di CP_1 C.F._2
Iacovo, presso il cui studio in Corigliano Rossano, A.U Corigliano, in Via San Francesco
D'Assisi n. 10, è elettivamente domiciliato;

RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , in NO NE in data 03.09.2000 CP_1 pagina 1 di 4
(anno 2000, n. 20,parte II ,serie A);
che dal matrimonio nasceva in data 19.06.2002, un figlio
;
deduceva che con decreto di omologa di questo Tribunale depositato il Persona_1
20.09.2018 veniva pronunciata la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: “- affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre;
- verserà a la somma mensile di Euro 350,00 CP_1 Parte_1

quale contributo al mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
-

Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa reciproca di natura economica”;
che dalla separazione, tra i coniugi, non si era più ricostruita la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, adiva l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 3.09.2000 tra la ricorrente e
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