Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2024, n. 1012
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
06.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 2737/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rinaldi del Foro di NI
Ricorrente
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Mariafrancesca Calabrini del
Foro di NI
Resistente
OGGETTO: differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato (a seguito di riassunzione del ricorso iscritto presso il
Tribunale di NI, sul quale il Giudice del Lavoro, con ordinanza del 27.09.2022, aveva dichiarato la propria incompetenza “in favore del Tribunale di Siracusa o di Enna dinanzi ai quali la causa può essere riassunta nei termini di legge”) esponeva: - di Parte_1
essere stato assunto in data 25.09.1985 dalla società e di essere poi Controparte_2
transitato senza interruzione di anzianità in ed, infine, in con CP_3 Controparte_1 sede operativa in NI, Via D'Amico 181, con mansioni di conducente di linea bus;
- che il rapporto di lavoro era cessato in data 11.09.2020 per dimissioni, in quanto, con nota del
30.01.2020, veniva comunicato al ricorrente che, a seguito di giudizio di idoneità con limitazioni, lo stesso sarebbe stato posto in malattia, con conseguente decurtazione della retribuzione al 50% sino al 17.04.2020 ed in aspettativa non retribuita per ulteriori mesi sei, avendo a tale data il ricorrente raggiunto il periodo di comporto contrattuale;
- di aver
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contestato la decisione datoriale con pec del 07.02.2020, evidenziando che la malattia era cessata e di essere dunque idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, con limitazioni temporali, o comunque di aver diritto al ricollocamento con salvaguardia del trattamento retributivo in godimento;
- che la missiva non era stata riscontrata e di aver, pertanto, subito la decurtazione e la privazione della retribuzione;
- di essere stato posto in Cassa
Integrazione COVID dal 02.03.2020 all'11.06.2020;
- che, non sussistendo lo stato di malattia, giusto certificato di guarigione del medico di famiglia del 29.12.2019, la società resistente lo aveva esonerato dal servizio, applicando il trattamento delle assenze per malattia, senza alcun fondamento fattuale e giuridico;
- che l'impossibilità di un suo utilizzo era priva di fondamento e di comprovata motivazione e, semmai, l'eventuale valida ricorrenza di detta impossibilità avrebbe giustificato la risoluzione del rapporto, non certo il collocamento in malattia prima ed aspettativa non retribuita dopo;
- di aver diritto all'integrale trattamento retributivo nel periodo dall'01.01.2020 al 28.02.2020 ed al trattamento retributivo dal 12.06.2020 all'11.09.2020 e, precisamente, al pagamento complessivo di € 7.688,66 a titolo di retribuzioni non versate, oltre € 591,43 per ratei 13^ mensilità ed € 613,34 per differenze su TFR, per un totale differenze retributive pari a €
8.893,43.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del lavoro di condannare “la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma di € 8.893,43, o dell'altra somma anche maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio, previa, ove occorra, CTU contabile. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, entro il limite dello scaglione sino ad € 26.000, e la rifusione degli esborsi di contributo unificato, compensi, spese forfettarie iva e cpa del giudizio da distrarre in favore del difensore”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che il rapporto di lavoro degli era fortemente caratterizzato da un intervento di tipo “pubblicistico‟ Parte_2
finalizzato anche a garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto e il quadro normativo di riferimento di tale rapporto di lavoro era contenuto nella disciplina speciale prevista dal R.D. 148/1931, in deroga alla normativa generale sul rapporto di lavoro, soprattutto in riferimento alle garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici;
- che il ricorrente, a seguito di intervento chirurgico, era stato posto in malattia ininterrottamente dal 18.10.2018 al
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02.01.2020 ed aveva percepito, come previsto dal CCNL di riferimento, l'indennità di malattia a carico dell' e l'integrazione da parte del datore di lavoro fino al limite di CP_4
giorni 180 nei 42 mesi di riferimento;
- che, superato tale limite, a decorrere dall'1 luglio
2019 il lavoratore era stato posto in aspettativa per motivi di salute ai sensi dell'art. 24 del
R.D. n. 148/1931 (l'aspettativa viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare
l'esonero definitivo dal servizio), disciplina speciale del rapporto degli Parte_2 con erogazione del trattamento economico previsto dal comma 7 (“Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della
Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio
o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due”);
- che, dunque, la società resistente aveva legittimamente posto il in aspettativa per motivi di salute applicando le norme di Pt_1
legge di cui al R.D. e che, avendo il lavoratore richiesto di rientrare in servizio a seguito di un periodo di malattia protrattosi per più di 18 mesi, l' aveva l'obbligo di Controparte_1
mandare il dipendente a visita medica, in esito alla quale il medico aveva emesso un giudizio di “idoneità con limitazioni” alla mansione di guida, mai impugnato dal lavoratore;
- che l' non aveva la possibilità di assegnare al ricorrente turni di servizio, presso la CP_1
sede di assegnazione di Siracusa (Pachino-Avola), con un nastro lavorativo di durata inferiore alle 8 ore, né poteva assegnare il dipendente a mansioni differenti, non possedendone le professionalità e, pertanto, aveva legittimamente posto il dipendente in aspettativa per come previsto dall'art. 24 del R.D. n. 148/1931;
- che nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 l'azienda, avendo subito il blocco dei servizi di trasporto, aveva posto il ricorrente, al pari di tutti gli altri dipendenti, in Cassa Integrazione Covid 19
e, terminato il periodo di C.I., dal 10.07.2020 all'11.11.2020 (data delle dimissioni volontarie) il era stato posto nuovamente in aspettativa al 50%;
- che, superato il Pt_1
periodo di comporto, il avrebbe potuto essere licenziato, come prevede la normativa Pt_1 di settore ma, tuttavia, l'azienda, nella speranza di una sua guarigione, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 24 del R.D. 148 del 1931, lo aveva posto in aspettativa, erogandogli il trattamento economico previsto dalla legge;
- che il ricorrente,