Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3210
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Testo completo
N. R.G. 6061/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. FA GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio COSTA nel cui C.F._1 studio in Bologna, via D'Azeglio n. 29, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv. Federico MENIN nel cui studio a Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28 novembre 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Molinella il 3 maggio 2008. Dall'unione è nata il 1° agosto 2009. Per_1
Lo scioglimento del matrimonio tra le parti è stato pronunciato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 2493/2021, pubblicata il 25 ottobre 2021. Con tale provvedimento è stato tra l'altro stabilito che:
- fosse affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
- i Sevizi Sociali vigilassero sul nucleo familiare per tre anni affinché le parti intraprendessero un percorso terapeutico;
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- il padre potesse vedere la figlia: a) tutti i mercoledì dall'uscita di scuola con il pernottamento e l'accompagnamento della ragazzina a scuola il giovedì mattina;
b) a week end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 14,00 fino alla domenica sera alle ore
21,00;
c) la settimana con il week end di competenza materna dal mercoledì al venerdì;
d) nelle festività natalizie alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella di Capodanno;
e) nelle vacanze Pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e suddividendo il tempo in pari misura con la madre;
f) in estate tre settimane di cui due consecutive;
- il signor versasse alla signora la somma mensile di Parte_1 CP_1
400,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia oltre al 70 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
- gli assegni fossero percepiti integralmente dalla madre.
***** Con ricorso depositato il 26 aprile 2024 il signor a chiesto che: Parte_1
- sia disposto il collocamento prevalente della figlia presso di se;
- la madre possa vedere e tenere a) a fine settimana alternanti dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola fino lunedì mattina successivo;
b) nelle festività Natalizie alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
c) nelle vacanze Pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) in estate tre settimane di cui due consecutive;
- a far data dal deposito del ricorso sia revocato l'obbligo a proprio carico di corrispondere il contributo per il mantenimento ordinario della minore;
- sia posto a suo carico il 70% delle spese straordinarie;
- l'assegno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. FA GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio COSTA nel cui C.F._1 studio in Bologna, via D'Azeglio n. 29, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv. Federico MENIN nel cui studio a Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28 novembre 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Molinella il 3 maggio 2008. Dall'unione è nata il 1° agosto 2009. Per_1
Lo scioglimento del matrimonio tra le parti è stato pronunciato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 2493/2021, pubblicata il 25 ottobre 2021. Con tale provvedimento è stato tra l'altro stabilito che:
- fosse affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
- i Sevizi Sociali vigilassero sul nucleo familiare per tre anni affinché le parti intraprendessero un percorso terapeutico;
pagina 1 di 5
- il padre potesse vedere la figlia: a) tutti i mercoledì dall'uscita di scuola con il pernottamento e l'accompagnamento della ragazzina a scuola il giovedì mattina;
b) a week end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 14,00 fino alla domenica sera alle ore
21,00;
c) la settimana con il week end di competenza materna dal mercoledì al venerdì;
d) nelle festività natalizie alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella di Capodanno;
e) nelle vacanze Pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e suddividendo il tempo in pari misura con la madre;
f) in estate tre settimane di cui due consecutive;
- il signor versasse alla signora la somma mensile di Parte_1 CP_1
400,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia oltre al 70 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
- gli assegni fossero percepiti integralmente dalla madre.
***** Con ricorso depositato il 26 aprile 2024 il signor a chiesto che: Parte_1
- sia disposto il collocamento prevalente della figlia presso di se;
- la madre possa vedere e tenere a) a fine settimana alternanti dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola fino lunedì mattina successivo;
b) nelle festività Natalizie alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
c) nelle vacanze Pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) in estate tre settimane di cui due consecutive;
- a far data dal deposito del ricorso sia revocato l'obbligo a proprio carico di corrispondere il contributo per il mantenimento ordinario della minore;
- sia posto a suo carico il 70% delle spese straordinarie;
- l'assegno
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