Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 166

TRIB Genova
Sentenza
21 gennaio 2025
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TRIB Genova
Sentenza
21 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 166
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 166
Data del deposito : 21 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 8218/2024 pendente tra

Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv. Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Trieste 17/7, presso il difensore come da procura in atti

E

CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Cristina Caffarata
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Grimaldi 2/1, presso il difensore come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.09.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 23.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con nato CP_1
a Genova, il 6/09/1975;

- Che dall'unione sono nate a Genova due figlie: , il 04.10.2011 Per_1
e il 04.12.2020, riconosciute da entrambi i genitori;
Per_2
- Che le parti sono addivenute alla decisione di porre fine alla loro convivenza;

- Di aver svolto attività lavorativa, prima quale addetta alle pulizie e poi come segretaria, sino al gennaio 2024, di aver lavorato part-time da aprile a giugno 2024 e di essere in cerca di occupazione;

- Di essere proprietaria della casa già familiare e, pro quota al 50% unitamente al fratello, di due fondi ubicati nel Comune di Né e di alcuni terreni ereditati a seguito del decesso del padre, oltre che di due immobili fatiscenti.
Su tali presupposti chiedeva: Per_
- L' affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi di genitori e Per_2 conferma della loro collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre,
- la regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per le figlie da porre a carico del padre nella misura di euro 700,00 mensili, ove il padre confermi la propria rinuncia al 50% dell'assegno unico, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Con vittoria delle spese.
da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in giudizio CP_1 allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver lasciato la casa famigliare in accordo con a Parte_1 fine dicembre 2023 per trasferirsi dai genitori e di abitare ora in immobile concesso in comodato d'uso gratuito da ;
Parte_2
- Di aver mantenuto ottimi rapporti con le figlie, frequentandole
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