Trib. Ravenna, sentenza 12/11/2024, n. 954
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Testo completo
N. 2702/2021 R.G. a cui è riunita la causa N. 2809/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A V Presidente dott.ssa E O Giudice dott. P G Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2702/2021 R.G., a cui è riunita la causa N. 2809/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. S B Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Punta Stilo, 28, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Morena Ripa Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Riccione (RN), via Valenza
n. 3, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Parte_1
contratto da e in data 16.06.2012 nel Comune di Manfredonia Parte_1 Controparte_1
(FG), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 64, parte II, Serie A, anno 2012;
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B) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in via Dei Poggi, n. 21/A, int. 1, alla madre, che ivi continuerà ad abitare insieme ai figli minori;
C) affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione principale degli stessi presso la madre;
D) disporre che il padre trascorra con i figli ed - nel rispetto degli impegni Persona_1 Per_2
scolastici, sportivi e di salute dei figli - due pomeriggi a settimana e, preferibilmente, il martedì ed il giovedì, con possibilità di pernottamento presso il medesimo ed accompagnamento a scuola il giorno successivo. Disporre che il padre trascorra con i figli a settimane alterne un fine settimana dalle ore
9.00 della mattina del sabato alle ore 20.30 della domenica prelevando i minori dalla madre e da lei riaccompagnandoli. Disporre, infine, che i genitori trascorrano con i figli e Per_2 Persona_1
i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e negli anni successivi i coniugi alterneranno le suddette festività;
b) durante il periodo Pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua con la madre, quindi da
Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con il padre e nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli e per due settimane Per_2 Persona_1
anche consecutive, previa intesa con la madre e da comunicarsi a quest'ultima entro il 30.6 di ogni anno, tenendo in ogni caso conto delle esigenze dei figli anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori;
E) disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Persona_1
e attraverso il versamento del contributo mensile che si chiede sia revisionato, e x art. 9 Per_2
Legge n. 898/1970, ad € 350,00 (trecentocinquanta,00) per ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT a partire da gennaio 2026, da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban: IT 37 L 0 100 5131 00000000001204 BNL. Disporre che la madre trattenga in via esclusiva gli assegni per il nucleo familiare/assegno temporaneo e percepisca interamente o, in subordine, nella misura del 50%, a partire da gennaio 2022, l'importo dell'assegno unico essendo i minori presso di lei collocati;
F) disporre che il padre versi alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori
e indicate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna. Le spese mediche Per_2 Persona_1
odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore dovranno essere
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rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale;
G) nient'altro disporre in ordine a reciprochi contributi economici tra i coniugi essendo essi dotati di autonomia reddituale;
H) condannare in caso di opposizione o di diverse richieste rispetto a quelle sopra Controparte_1 specificate, a rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento”;
per “In via urgente, acquisire la copia della relazione del percorso di mediazione Controparte_1
familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19, compiuto dai coniugi con numerosi incontri e relazioni delle mediatrici e psicologhe al fine di valutare adeguatamente la richiesta di affidamento con collocamento paritario dei figli e presso entrambe le Per_2 Per_1
case familiari;
Nel merito e in via principale,
1) Pronunciare sentenza sul vincolo coniugale con declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e trascritto nei Controparte_1 Parte_1
registri dello Stato civile del Comune di Manfredonia (FG), al n. 64, parte II, Serie A, anno 2012;
2) Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Manfredonia (FG) l'annotazione della emananda sentenza.
3) Confermare che l'assegno unico, ai sensi del Decreto legge 08.06.2021 n. 79 convertito in legge e della Legge 01.04.2021 n. 46 all'art. 1 comma 2 lettera f) l'assegno unico f) l'assegno di cui al comma
1, attualmente pari ad € 419,20 per entrambi i figli venga ripartito in pari misura tra i genitori.
4) Confermare l' assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sita in Ravenna, via Dei Poggi, n.
21/A, di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, la Controparte_1
cui valutazione commerciale O.M.I. 2024 è pari ad un canone di locazione pari ad € 602,00 mensili;
5) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione paritaria o semi - paritaria dei medesimi presso la casa materna in Ravenna, via Dei
Poggi, n. 21/A e presso la casa paterna in Ravenna, Via Arsiero n 3, secondo le indicazioni della CTU
, Dott.ssa pg 76 , come di seguito riportato: Per_3
Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì;
martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì,
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martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre.
Durante i mesi estivi si suggerisce che ogni genitore trascorra con i minori tre settimane delle quali almeno una non consecutiva per permettere periodi di villeggiatura (comunicate all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico);
le vacanze natalizie che siano suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali divise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
In ogni ipotesi con l'obbligo a carico di ciascun genitore di farsi parte diligente per riaccompagnare i figli minori a casa dell'altro genitore;
6) Disporre che i genitori trascorrano con i figli e i seguenti periodi di Per_2 Persona_1
vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dal 24 al 31 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e negli anni successivi i coniugi alterneranno le suddette festività e potranno concordare modalità diverse di volta in volta. Nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
b) durante il periodo Pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua con la madre, quindi da
Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con il padre e nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli e per n. 4 settimane Per_2 Persona_1
anche consecutive per consentire ai nonni paterni in Puglia di trascorrere le vacanze con i nipoti che non riescono a vedere in altro periodo, previa comunicazione alla madre n. 3 settimane prima della partenza, tenendo in ogni caso conto delle esigenze dei figli anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori;
7) Revocare il contributo per il mantenimento dei figli e essendo la Per_2 Persona_1
permanenza in tempi paritari o semi paritari e disporre che ciascun genitore versi all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori e indicate nel Protocollo del Per_2 Persona_1
Tribunale di Ravenna e di seguito specificate: spese specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.
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8) Disporre che i genitori continuino ad essere monitorati con incontri periodici attraverso un percorso di mediazione familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19 sino al raggiungimento della maggiore età dei figli e ;
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Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di