Trib. Vicenza, sentenza 25/10/2024, n. 1810

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 25/10/2024, n. 1810
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 1810
Data del deposito : 25 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 5590/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 25 ottobre 2024, alle ore 10,04 innanzi alla dr.ssa Elisa Zambelli, sono comparsi: per VE OV, l'Avv. PARROZZANI FEDERICA, in sostituzione dell'Avv. ROSA ANDREA;

per AGENZIA DEL DEMANIO, la Dr.ssa RUGGIERI ROBERTA, su delega dell'Avvocatura
Distrettuale.
Il Giudice invita le parti alla discussione e a precisare le conclusioni.
L'Avv. Parrozzani si riporta integralmente agli scritti difensivi depositati e, in particolare, all'atto di citazione e precisa come da note conclusive depositate in data 07.10.2024.
La Dr.ssa Ruggieri chiede il rigetto delle domande avversarie, sulla scorta delle difese svolte, e si riporta alle conclusioni precisate nella memoria depositata in data 30.09.2024.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio e provvede come da sentenza di seguito estesa, della quale dà lettura in aula alle ore 15.45.
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5590/2021 promosso da:
VE OV (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. ROSA ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Thiene, Corso Garibaldi n. 75
ATTRICE contro
AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), con il patrocinio dell'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in
Venezia, Piazza San Marco n. 63
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza di discussione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. OD VE conveniva in giudizio l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale
Veneto.
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 11.10.2021 al n. R.G. 5590/2021.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che con provvedimento n. 0014574.31-08-2021, notificato in data 07.09.2021, l'Agenzia del Demanio
– Direzione Regionale Veneto aveva intimato a OD VE il pagamento dell'importo di €
6.148,05 a titolo di indennizzo “per l'utilizzo senza titolo” nell'anno 2018 di un compendio immobiliare sito in Comune di Cogollo del Cengio nel provvedimento descritto come segue:
pagina 2 di 19 “VIB0702 OPIFICIO CON ABITAZIONE;

VI0491007 TERRENO MAPP. 580;

VI0491006 TERRENO MAPP. 728;

VI0491005 TERRENO MAPP. 727;

VI0491004 TERRENO MAPP. 456;

VI0491003 TERRENO MAPP. 270;

VI0491002 TERRENO MAPP. 469;

VI0491001005 PARTICELLE N. 578-754-755-756-757-758-759-760-761-764-765-766 PER UNA
SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ.6150;

VI0491001004 ABITAZIONE SUB. 6 MAPP. 578 FG. 34;

VI0491001003 OPIFICIO SUB. 5 MAPP. 578 FG. 34;

VI0491001002 MAGAZZINO SUB. 4 MAPP. 578 FG. 34;

VI0491001001 OPIFICIO SUB. 7 MAPP. 578 FG. 34” (doc. 1 attrice);

- che la richiesta di pagamento aveva fatto seguito a precedente richiesta n. 0010940.25-06-2021, di identico tenore, notificata all'attrice in data 13.07.2021 (doc. 2 attrice);

- che il provvedimento faceva riferimento a “parte dei beni immobili già di proprietà del sig.
RA TI”, pervenuti mortis causa alla moglie OD VE (atto di citazione, pag. 1).
1.2. Tanto premesso, in atto di citazione veniva dedotto che l'intimazione di pagamento doveva dirsi illegittima, poiché:
- l'Agenzia del Demanio non aveva provato di essere proprietaria dei beni indicati nell'intimazione;

- l'Agenzia del Demanio era invero mera comproprietaria di taluni dei beni predetti;

- altri beni (quelli identificati con i mappali n. 750, 751, 752, 753, 757759, 760, 761, 762, 763, 764 e
766) erano per contro nella piena proprietà dell'attrice, siccome già di proprietà del TI per l'intero;

- l'attrice aveva occupato sin dal 1990, prima con il marito ed ora con i due figli, il solo bene di cui al mappale n. 578, sub. 6, adibito a residenza familiare e che costituiva una “parte minima” del compendio (atto di citazione, pag. 2);

- la predetta occupazione non era stata affatto sine titulo, poiché essa era stata esercitata in conformità all'art. 1102 c.c.;

- il bene era stato per altro posseduto per un trentennio, con esercizio di un “possesso esclusivo utile all'usucapione” (atto di citazione, pag. 2).
pagina 3 di 19 1.3. L'attrice concludeva pertanto chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento delle due intimazioni di pagamento o, in via gradata, la limitazione della condanna al pagamento dell'indennizzo “nella misura … rigorosamente dimostrata in giudizio” (atto di citazione, pag. 3).
2. L'Agenzia del Demanio si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare che la notifica dell'atto di citazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale di Venezia (e non presso essa Agenzia) e che la competenza a conoscere della causa promossa dall'attrice andava ravvisata in capo al Tribunale di Venezia a norma dell'art. 25 c.p.c.
Sempre in via preliminare, l'Agenzia del Demanio rilevava che i beni indicati nel provvedimento impugnato erano invero di proprietà “dello Stato … e per esso del MEF”, che essa indicava quale “contraddittore necessario ex artt. 81 e/o 102 cpc” art. 102 c.p.c.”, insistendo affinché il contraddittorio fosse integrato nei suoi confronti (comparsa, pag. 2).
2.1. Nel merito, la convenuta deduceva:
- che con decreto n. 2258/04/B Cron. Rep. n. 726/04 emesso nella procedura esecutiva iscritta al n.
R.G. 210/98 promossa in danno di TI RA per “debito d'imposta” (comparsa, pag. 1), il
Tribunale di Vicenza, Sezione di Schio, ai sensi dell'art. 85 del DPR n. 602/1973 aveva devoluto allo
Stato i beni meglio indicati nel decreto, siti in Cogollo del Cengio e compendiati da un fabbricato corrente alla via Ponte Pilo e da circostanti aree e terreni (doc. 4 convenuta);

- che lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, era così divenuto “proprietario nella misura del 50%” del compendio immobiliare, che era “stato assunto nella consistenza patrimoniale dello Stato con verbale prot. n. 13785/08 Filiale Veneto” e “allibrato alla scheda n.
VIB702” (comparsa, pagg. 2 e 3);

- che l'acquisto era stato trascritto nei Registri Immobiliari in data 15.02.2008 (doc. 14 convenuta);

- che nel corso di un sopralluogo effettuato in data 13.07.2016 l'ispettore demaniale incaricato aveva constatato “l'occupazione dell'intero fabbricato (particella mappale n. 578 sub-6 e sub-7 e dell'area pertinenziale)” da parte del TI e della sua famiglia (comparsa, pag. 3, con rinvio al doc. 11);

- che con “valutazione tecnico - estimativa” del 31/08/2016 l'Agenzia del Demanio aveva calcolato “il corrispettivo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'edificio demaniale e del terreno di pertinenza, ridotto al 50% (in forza della perdurante proprietà indivisa”, quantificando in € 6.015,00 annui il canone locativo (quanto alla quota di 1/2) del fabbricato e dell'area scoperta ad esso pertinenziale
pagina 4 di 19
(comparsa, pag. 3, con rinvio al doc. 5);

- che con “inviti bonari” (comparsa, pag. 3) del 19.09.2016 e del 14.03.2017 l'Agenzia del Demanio aveva richiesto al TI il pagamento di una indennità di occupazione quantificata in € 81.939,27
(quanto al periodo luglio 2004 / agosto 2016: doc. 6 convenuta) ed in € 2.005,00 (quanto al periodo settembre 2016 / dicembre 2016: doc. 7 convenuta);

- che, stante il mancato pagamento e in ragione dell'intervenuto decesso del TI, l'Agenzia del
Demanio a norma dell'art. 1, co. 274 della L. n. 311/2004 aveva indirizzato a sua moglie OD
VE le due richieste di pagamento indicate in atto di citazione, relative alla indennità dovuta quanto al periodo gennaio 2018 / dicembre 2018.
2.2. Tanto dedotto, la convenuta rilevava che il diritto di (com)proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quanto ai beni oggetto di causa, era provato dal sopra menzionato decreto di devoluzione, regolarmente trascritto, e che l'occupazione dei beni da parte del TI giustificava il pagamento della relativa indennità, in ossequio ai principi ritraibili proprio dall'art. 1102
c.c.
invocato dall'attrice.
Aggiungeva, poi, la convenuta che con ordinanza del 02.11.2020 emessa ai sensi dell'art. 192, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 il Comune di Cogollo del Cengio aveva ordinato al TI e al Demanio, quali comproprietari dei beni, di procedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel fabbricato e nell'area ad esso pertinenziale (doc. 9 convenuta) e che l'Agenzia del Demanio si era
fatta carico” dell'esecuzione dell'intervento, sostenendo “ingenti spese pari ad un importo complessivo di circa € 71.000” – che, quanto alla quota del 50% e a mente degli articoli 1101 e 1104
c.c.
dovevano essere “ripartire con la comproprietaria” attrice (comparsa, pag. 5).
2.3. Sulla scorta di tali argomenti la convenuta concludeva insistendo nelle eccezioni spiegate in via preliminare e chiedendo nel merito, anche in via riconvenzionale, il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attrice al pagamento della somma oggetto delle richieste di pagamento impugnate;
dell'importo di € 81.939,27 di cui all'invito bonario del 2016, “nei limiti della prescrizione decennale interrotta nel 2016”;
dell'importo di € 35.500,00, pari al 50% delle spese di bonifica ambientale – chiedendo infine che l'attrice fosse condannata “al rilascio di metà del compendio occupato
(comparsa, pag. 5).
3. Con ordinanza del 10.03.2022 veniva disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 05.06.2024
pagina 5 di 19
la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
3.2. Si è dunque tenuta in data odierna l'udienza di discussione.
L'attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “1) Nel
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