Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 26222 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
NI RG (avv. PETRENGA GIUSEPPE ) ricorrente contro
Il Ministero dell'Istruzione e del merito – US Regionale per il Lazio contumace
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 09/07/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero in epigrafe richiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per il periodo indicato in ricorso, cioè per
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gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, dell'importo pari alla carta del docente non goduta, oltre accessori come per legge.
Non si costituiva in giudizio la parte resistente.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.

1.In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c.
e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

2.Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, sulla base della prospettazione operata in ricorso, la materia oggetto di giudizio interessa questioni attinenti al rapporto di pubblico impiego, devolute ex art. 63 del
TUPI a questo plesso giurisdizonale (“sono devolute al giudice ordinario,
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in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2”).

3.Nel merito, si osserva quanto segue.
In primis, si rileva che i fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono pacifici e comunque risultano per tabulas.
In diritto, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto
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