Trib. Rimini, sentenza 16/05/2024, n. 529
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Testo completo
N. R.G. 3775/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3775/2021 tra DE RS
ATTORE/I e
PREFETTURA DI RIMINI
COMUNE DI RICCIONE
CONVENUTO/I
Oggi 16 maggio 2024 ad ore 12:27 innanzi al Dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per DE RS l'avv. ARCECI LEANNE nonché la parte personalmente
Per PREFETTURA DI RIMINI l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA nessuno compare Per COMUNE DI RICCIONE l'avv. FLAMIGNI NICOLETTA, oggi sostituito dall'avv. Marco de Pascale per delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Arceci insiste nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiede il rigetto delle istanze avverse e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. L'Avv. De Pascale si riporta alle note conclusionali depositate in data 6 maggio 2024.
Il Giudice dà atto che le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 14 TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3775/2021 tra
RS DE, C.F. [...], nato a [...], il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Leanne Arceci del Foro di
Rimini (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Rimini (RN), Via Lavatoio n. 56, PEC: leanne.arceci@ordineavvocatirimini.it, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
COMUNE DI RICCIONE, (P.IVA 00324360403), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, n. 2, PEC nicoletta.flamigni@ordineavvocatirimini.it, giusta procura in atti;
Appellato
CONTRO
PREFETTURA U.T.G. DI RIMINI, (CF 91044110400), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla
Via Alfredo Testoni nr. 6, giusta procura in atti;
Appellato
Conclusioni: l'appellante ha concluso come al verbale d'udienza del 16.05.2024, che sono qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte
pagina 2 di 14 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. SC ID ha proposto appello avverso la sentenza adottata dal Giudice di Pace di Rimini
n. 345/2021 resa nel giudizio intrapreso dall'odierno appellante avverso i seguenti provvedimenti:
a) provvedimento n. 200044192 – Prot. n. M_IT PR_RNSPC 00042494 del 12.08.2020 notificato in data 02.09.2020, disponente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
b) verbale di contestazione n. 101642 del 26.07.2020 emesso dal Corpo Intercomunale di Polizia
Municipale Riccione – Coriano – Misano Adriatico, notificato all'odierno appellante in pari data
e recante l'intimazione di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della somma di € 1.816,00 per sanzione amministrativa pecuniaria (o nella misura ridotta del 30%, per un importo pari ad € 1.271,20, da pagarsi entro 5 giorni dalla contestata violazione, ai sensi dell'art.
202, comma I, C.d.S.), a fronte della violazione di cui all'art. 86, comma II, C.d.S;
c) verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia Prot. n. 211/2020 (qv) – prot.
SDI n. RNEV13- 2020-144 del 26.07.2020.
Si duole l'attore di quanto statuito in sentenza laddove è stato ritenuto legittimo il verbale di contestazione nella parte in cui gli agenti hanno inserito la dicitura “importo da pagare entro 5 giorni (ridotto del
30% ai sensi dell'art. 202 c. 1 C.d.S.) Euro 1.271.20” sebbene la violazione contestata (art 86, comma 2, C.d.S.) esuli dall'ambito di applicazione della disciplina ex art. 202 C.d.S. trattandosi di fattispecie per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Detto errore nella redazione del verbale ha fuorviato il sig. SC sul contenuto dei propri diritti e delle proprie prerogative. Il verbale, pertanto, è afflitto da nullità assoluta ed è errata la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha omesso di analizzare detto profilo, limitandosi ad affermare che “il ricorrente è tenuto a conoscere la legge italiana e in particolare, in quanto conducente o proprietario di veicoli, tutte le norme relative alla guida e al possesso di veicoli, ivi comprese quelle che regolano le sanzioni amministrative o penali” e non valutando, pertanto, la illegittimità del verbale.
Il sig. SC ha altresì impugnato il capo della sentenza del Giudice di Pace che ha concluso in ordine alla correttezza della contestazione fatta nei suoi confronti disponendo che “nel caso di specie, gli agenti verbalizzanti, durante l'espletamento di un ordinario servizio di controllo del territorio del Comune di Riccione, hanno personalmente accertato che il ricorrente aveva caricato a bordo del proprio veicolo alcuni ragazzi per trasportarli, dietro pagamento di corrispettivo, ad una discoteca”. Tale conclusione è errata, in quanto non corrisponde al vero che il sig. SC abbia caricato a bordo del proprio veicolo alcuni ragazzi per trasportarli, dietro pagamento di un corrispettivo, ad una discoteca e abbia, di conseguenza, tenuto una condotta contraria all'art. 86 C.d.S.
L'attore ha dedotto di aver fatto salire i ragazzi a bordo della propria vettura per dargli un passaggio senza pretendere alcun pagamento. La sola fattispecie che, in via residuale, poteva essergli contestata era quella di pagina 3 di 14
cui all'art. 83, comma 4, C.d.S., in quanto lo stesso non era stato rintracciato fermo in una piazzola adibita al transito dei taxi, ma stava transitando in una pubblica via. L'art. 86 C.d.S. trova applicazione solo in relazione a quei soggetti che operano quali taxisti pur essendo privi della relativa licenza e non nei confronti di colui che utilizza la propria vettura per trasportare dei passeggeri pur essendo sfornito della licenza. Di conseguenza, la qualifica fatta dagli agenti e confermata dal Giudice di Pace è errata, poiché non corrispondente all'esatto e concreto svolgimento dei fatti.
L'attore ha impugnato la sentenza del Giudice di prime cure in quanto basata su una erronea valutazione delle risultanze documentali prodotte in atti. In particolare, l'attore ha argomentato in ordine alla erroneità della qualifica del trasporto quale oneroso e della statuizione del Giudice di primo grado, secondo la quale “in ogni caso, sono stati versati in atti i verbali contenenti le dichiarazioni dei ragazzi trovati a bordo dell'autovettura condotta da SC ID, dalle quali si evince chiaramente che il trasporto era a titolo oneroso”. La natura onerosa del trasporto è stata desunta avendo ascoltato solo tre dei quattro ragazzi che erano saliti a bordo della vettura condotta dal sig. SC e, in particolare, senza aver raccolto le deposizioni di colui che aveva per primo preso contatto con l'attore. Gli agenti hanno quindi contestato la violazione dell'art.
86, comma 2, C.d.S. senza aver svolto una completa attività istruttoria, con conseguente illegittimità del verbale di contestazione n. 101642 e del conseguente provvedimento di sequestro del veicolo.
L'attore ha altresì appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle doglianze del ricorrente relative alla illegittimità del provvedimento prefettizio n. 200044192 – Prot. n.
M_IT PR_RNSPC 00042494 del 12.08.2020, con il quale gli è stata comminata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 12 mesi. Il provvedimento prefettizio ha fatto erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 86, comma 2, C.d.S., in quanto tra la data della prima contestazione (25.06.2017) e quella della seconda (26.07.2020) è intercorso un lasso di tempo eccedente il triennio, mentre ai fini dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio occorre che la medesima violazione sia compiuta non oltre tre anni dalla prima.
Da ultimo, l'attore ha eccepito la carenza argomentativa della sentenza di primo grado, in quanto il
Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi su innumerevoli eccezioni formulate negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, tra le quali anche quelle concernenti le irregolarità amministrative relative alla compilazione del verbale di contestazione.
Si è regolarmente costituito in giudizio il Comune di Riccione, il quale ha pregiudizialmente eccepito riguardo alla inammissibilità dell'atto di appello, in quanto contrario agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. In particolare, l'appellato ha evidenziato che l'atto di appello non contiene censure specifiche alla sentenza di primo grado, ma costituisce un mero duplicato di quelle che sono le contestazioni già fatte valere nel ricorso proposto nel precedente grado di giudizio. Difetta una specifica e puntuale indicazione di quelli che sono i punti contestati e le statuizioni impugnate, con conseguente inammissibilità dell'appello ex art 342 pagina 4 di 14
c.p.c. L'appellato ha altresì dedotto in ordine alla inammissibilità dell'appello per contrarietà all'art. 348 bis
c.p.c., in quanto si tratta di un atto che non ha ragionevole e alta probabilità di accoglimento.
Il Comune di Riccione ha altresì contestato le deduzioni di controparte relative alla invalidità del verbale di contestazione in conseguenza della indicazione di pagare la sanzione in misura ridotta, in quanto tale dicitura non è lesiva del diritto di difesa e non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo.
Del tutto infondato è anche il motivo di gravame relativo alla insussistenza della condotta contestata al sig.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3775/2021 tra DE RS
ATTORE/I e
PREFETTURA DI RIMINI
COMUNE DI RICCIONE
CONVENUTO/I
Oggi 16 maggio 2024 ad ore 12:27 innanzi al Dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per DE RS l'avv. ARCECI LEANNE nonché la parte personalmente
Per PREFETTURA DI RIMINI l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA nessuno compare Per COMUNE DI RICCIONE l'avv. FLAMIGNI NICOLETTA, oggi sostituito dall'avv. Marco de Pascale per delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Arceci insiste nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiede il rigetto delle istanze avverse e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. L'Avv. De Pascale si riporta alle note conclusionali depositate in data 6 maggio 2024.
Il Giudice dà atto che le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 14 TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3775/2021 tra
RS DE, C.F. [...], nato a [...], il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Leanne Arceci del Foro di
Rimini (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Rimini (RN), Via Lavatoio n. 56, PEC: leanne.arceci@ordineavvocatirimini.it, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
COMUNE DI RICCIONE, (P.IVA 00324360403), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, n. 2, PEC nicoletta.flamigni@ordineavvocatirimini.it, giusta procura in atti;
Appellato
CONTRO
PREFETTURA U.T.G. DI RIMINI, (CF 91044110400), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla
Via Alfredo Testoni nr. 6, giusta procura in atti;
Appellato
Conclusioni: l'appellante ha concluso come al verbale d'udienza del 16.05.2024, che sono qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte
pagina 2 di 14 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. SC ID ha proposto appello avverso la sentenza adottata dal Giudice di Pace di Rimini
n. 345/2021 resa nel giudizio intrapreso dall'odierno appellante avverso i seguenti provvedimenti:
a) provvedimento n. 200044192 – Prot. n. M_IT PR_RNSPC 00042494 del 12.08.2020 notificato in data 02.09.2020, disponente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
b) verbale di contestazione n. 101642 del 26.07.2020 emesso dal Corpo Intercomunale di Polizia
Municipale Riccione – Coriano – Misano Adriatico, notificato all'odierno appellante in pari data
e recante l'intimazione di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della somma di € 1.816,00 per sanzione amministrativa pecuniaria (o nella misura ridotta del 30%, per un importo pari ad € 1.271,20, da pagarsi entro 5 giorni dalla contestata violazione, ai sensi dell'art.
202, comma I, C.d.S.), a fronte della violazione di cui all'art. 86, comma II, C.d.S;
c) verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia Prot. n. 211/2020 (qv) – prot.
SDI n. RNEV13- 2020-144 del 26.07.2020.
Si duole l'attore di quanto statuito in sentenza laddove è stato ritenuto legittimo il verbale di contestazione nella parte in cui gli agenti hanno inserito la dicitura “importo da pagare entro 5 giorni (ridotto del
30% ai sensi dell'art. 202 c. 1 C.d.S.) Euro 1.271.20” sebbene la violazione contestata (art 86, comma 2, C.d.S.) esuli dall'ambito di applicazione della disciplina ex art. 202 C.d.S. trattandosi di fattispecie per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Detto errore nella redazione del verbale ha fuorviato il sig. SC sul contenuto dei propri diritti e delle proprie prerogative. Il verbale, pertanto, è afflitto da nullità assoluta ed è errata la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha omesso di analizzare detto profilo, limitandosi ad affermare che “il ricorrente è tenuto a conoscere la legge italiana e in particolare, in quanto conducente o proprietario di veicoli, tutte le norme relative alla guida e al possesso di veicoli, ivi comprese quelle che regolano le sanzioni amministrative o penali” e non valutando, pertanto, la illegittimità del verbale.
Il sig. SC ha altresì impugnato il capo della sentenza del Giudice di Pace che ha concluso in ordine alla correttezza della contestazione fatta nei suoi confronti disponendo che “nel caso di specie, gli agenti verbalizzanti, durante l'espletamento di un ordinario servizio di controllo del territorio del Comune di Riccione, hanno personalmente accertato che il ricorrente aveva caricato a bordo del proprio veicolo alcuni ragazzi per trasportarli, dietro pagamento di corrispettivo, ad una discoteca”. Tale conclusione è errata, in quanto non corrisponde al vero che il sig. SC abbia caricato a bordo del proprio veicolo alcuni ragazzi per trasportarli, dietro pagamento di un corrispettivo, ad una discoteca e abbia, di conseguenza, tenuto una condotta contraria all'art. 86 C.d.S.
L'attore ha dedotto di aver fatto salire i ragazzi a bordo della propria vettura per dargli un passaggio senza pretendere alcun pagamento. La sola fattispecie che, in via residuale, poteva essergli contestata era quella di pagina 3 di 14
cui all'art. 83, comma 4, C.d.S., in quanto lo stesso non era stato rintracciato fermo in una piazzola adibita al transito dei taxi, ma stava transitando in una pubblica via. L'art. 86 C.d.S. trova applicazione solo in relazione a quei soggetti che operano quali taxisti pur essendo privi della relativa licenza e non nei confronti di colui che utilizza la propria vettura per trasportare dei passeggeri pur essendo sfornito della licenza. Di conseguenza, la qualifica fatta dagli agenti e confermata dal Giudice di Pace è errata, poiché non corrispondente all'esatto e concreto svolgimento dei fatti.
L'attore ha impugnato la sentenza del Giudice di prime cure in quanto basata su una erronea valutazione delle risultanze documentali prodotte in atti. In particolare, l'attore ha argomentato in ordine alla erroneità della qualifica del trasporto quale oneroso e della statuizione del Giudice di primo grado, secondo la quale “in ogni caso, sono stati versati in atti i verbali contenenti le dichiarazioni dei ragazzi trovati a bordo dell'autovettura condotta da SC ID, dalle quali si evince chiaramente che il trasporto era a titolo oneroso”. La natura onerosa del trasporto è stata desunta avendo ascoltato solo tre dei quattro ragazzi che erano saliti a bordo della vettura condotta dal sig. SC e, in particolare, senza aver raccolto le deposizioni di colui che aveva per primo preso contatto con l'attore. Gli agenti hanno quindi contestato la violazione dell'art.
86, comma 2, C.d.S. senza aver svolto una completa attività istruttoria, con conseguente illegittimità del verbale di contestazione n. 101642 e del conseguente provvedimento di sequestro del veicolo.
L'attore ha altresì appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle doglianze del ricorrente relative alla illegittimità del provvedimento prefettizio n. 200044192 – Prot. n.
M_IT PR_RNSPC 00042494 del 12.08.2020, con il quale gli è stata comminata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 12 mesi. Il provvedimento prefettizio ha fatto erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 86, comma 2, C.d.S., in quanto tra la data della prima contestazione (25.06.2017) e quella della seconda (26.07.2020) è intercorso un lasso di tempo eccedente il triennio, mentre ai fini dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio occorre che la medesima violazione sia compiuta non oltre tre anni dalla prima.
Da ultimo, l'attore ha eccepito la carenza argomentativa della sentenza di primo grado, in quanto il
Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi su innumerevoli eccezioni formulate negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, tra le quali anche quelle concernenti le irregolarità amministrative relative alla compilazione del verbale di contestazione.
Si è regolarmente costituito in giudizio il Comune di Riccione, il quale ha pregiudizialmente eccepito riguardo alla inammissibilità dell'atto di appello, in quanto contrario agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. In particolare, l'appellato ha evidenziato che l'atto di appello non contiene censure specifiche alla sentenza di primo grado, ma costituisce un mero duplicato di quelle che sono le contestazioni già fatte valere nel ricorso proposto nel precedente grado di giudizio. Difetta una specifica e puntuale indicazione di quelli che sono i punti contestati e le statuizioni impugnate, con conseguente inammissibilità dell'appello ex art 342 pagina 4 di 14
c.p.c. L'appellato ha altresì dedotto in ordine alla inammissibilità dell'appello per contrarietà all'art. 348 bis
c.p.c., in quanto si tratta di un atto che non ha ragionevole e alta probabilità di accoglimento.
Il Comune di Riccione ha altresì contestato le deduzioni di controparte relative alla invalidità del verbale di contestazione in conseguenza della indicazione di pagare la sanzione in misura ridotta, in quanto tale dicitura non è lesiva del diritto di difesa e non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo.
Del tutto infondato è anche il motivo di gravame relativo alla insussistenza della condotta contestata al sig.
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