Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 223
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 23804/2023
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
INPS, rappresentato e difeso dall'Avv.to FADDILI ALESSIA
Ricorrente
Contro
RE NI, rappresentata e difesa dall'Avv.to LATTANZI
FABRIZIO
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2023 e ritualmente notificato, l'INPS conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, proponendo opposizione al d.i. n. 2725/2023, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2725/2023 emesso nei confronti dell'INPS in data 2.5.2023 e notificato il 6.6.2023 in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo “.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, che contestava in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Formulava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE.
1) Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 2725/2023;
2) Con vittoria di spese di lite, del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Lattanzi.
IN VIA SUBORDINATA.
1) In caso di revoca del decreto ingiuntivo emettere sentenza di condanna dell'Inps al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria
a decorrere dal 18.09.2021 come specificato nel punto A) dei motivi.
3) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio
Lattanzi.
IN ESTREMO SUBORDINE.
1) In ogni caso di revoca del decreto ingiuntivo emettere sentenza di condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale, da distrarsi, come specificato nel punto B) dei motivi. Nel caso, se non fosse intervenuto il pagamento dell'Inps nelle more del deposito del decreto ingiuntivo, deposito avvenuto dopo trascorsi i 120 giorni dall'invio dei