Trib. Enna, sentenza 11/03/2025, n. 203

TRIB Enna
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Enna
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Enna, sentenza 11/03/2025, n. 203
Giurisdizione : Trib. Enna
Numero : 203
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

Proc. n. 1447/2020 R.G.

IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;

previa espunzione dal fascicolo della memoria di costituzione depositata in data 24.01.2024,
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 marzo 2025.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.1447/2020 R.G. promossa da
LF LO, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. [...],
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Clemente Massimiani (Cod. Fisc. [...]), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) clemente.massimiani@pec.ordineavvocaticatania.it ed al numero di Fax 095/8991644, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore e difensore in Catania, Via Vincenzo De
Simone n. 7;
ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, c.f. 06363391001,
che, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., chiede di ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai recapiti PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it , con domicilio digitale eletto come da PEC di cui ai Registri di Giustizia, rappresentata e difesa nel presente giudizio ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417-bis
del c.p.c.
, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal dott. Salvatore Aprile (c.f.
[...]) e dal dott. Emanuele Santulli (c.f. [...]), in
servizio presso la Direzione Centrale Affari Legali;

resistente
Avente ad oggetto: mobbing e risarcimento danni.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Enna, depositato in Cancelleria in data 30.09.2020, il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l'agenzia resistente per ottenere l'accertamento del compimento di distinte e reiterate pratiche vessatorie ai suoi danni, e per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danno esistenziale, ed all'immagine) cagionatigli dalla condotta asseritamente mobbizzante praticata nei suoi confronti.
Elencava tutta una serie di atti e comportamenti posti in essere nei suoi confronti in particolare nell'arco temporale intercorrente tra il mese di ottobre dell'anno 2015 e la fine dell'anno 2016.
Dette condotte, perpetrate dall'Amministrazione resistente, venivano sì riassunte:
• • illegittimo trasferimento dall'Ufficio Provinciale del Territorio di Catania all'Ufficio
Provinciale di Enna (cfr. nota prot. n. 66589 del 28.10.2015), in aperta violazione dell'art. 33, co.
5, L. n. 104/1992 (in ragione dell'assistenza prestata a persona portatrice di handicap in condizione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992), oltretutto perpetrato nei confronti di soggetto già
riconosciuto invalido civile al 50% e mantenuto, a fronte delle diverse istanze dell'interessato,
financo a fronte di vacanza di posizioni dirigenziali per pensionamenti;

• • illegittimo e gravoso procedimento disciplinare avviato senza alcun fondamento e
difatti poi archiviato con nota prot. n. 183300 del 2.11.2016;
• • illegittima privazione della retribuzione di risultato per gli anni 2015 e 2016.
Adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare, nei confronti del ricorrente, la nullità e/o illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per
- nullità e/o illegittimità del trasferimento disposto con nota prot. n. 66589 del 28.10.2015;
- illegittimo esercizio dei poteri di controllo e disciplinare confluiti nel procedimento disciplinare disposto con nota prot. n. 121011 del 28.07.2016, archiviato con nota prot. n. 183300 del 2.11.2016;
- illegittima valutazione e privazione della retribuzione di risultato degli anni 2015 e 2016;
- accertare e dichiarare la sussistenza di una condotta di mobbing od in subordine di straining nei confronti del ricorrente;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto della condotta dell'Amministrazione resistente, come esposti in narrativa e complessivamente quantificati nell'importo di Euro 63.924,13 a titolo di danni patrimoniali – di cui Euro 33.282,44 per illegittima privazione della retribuzione di risultato degli anni 2015 e 2016, ed Euro 30.641,69 per pregiudizio alla professionalità – ed Euro 42.000,00 a titolo di danni non patrimoniali – di cui Euro 28.000,00 quale voce di pregiudizio esistenziale ed Euro
14.000,00 per pregiudizio all'immagine, alla dignità, all'onore ed alla reputazione – o nelle diverse voci e/o nei diversi importi maggiori o minori ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al ristoro, nei confronti del ricorrente, dei suddetti pregiudizi;

- in ogni caso, accertare e dichiarare nulle e/o illegittime le schede di valutazione del ricorrente degli anni 2015 e 2016;
- accertare e dichiarare, indi, il diritto del ricorrente alla retribuzione di risultato degli anni 2015 e
2016, e, per l'effetto, ove non già riconosciuta quale posta risarcitoria, condannare l'Amministrazione
resistente alla corresponsione, nei confronti del ricorrente, della retribuzione di risultato degli anni
o minore ritenuto di giustizia, anche a mezzo disponenda CTU e/o anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

- in via gradata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla nuova e legittima valutazione per gli anni 2015 e 2016, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla suddetta valutazione e ad ogni conseguente statuizione in punto di attribuzione della retribuzione di risultato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente che contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Ammessa in parte ed espletata la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente, all'odierna udienza previsa espunzione della memoria di costituzione depositata in data 24.01.2024 lo scrivente giudice ha emesso la seguente sentenza.

********
Preliminarmente si da atto, in accoglimento dei rilievi di parte ricorrente di cui alle note sostitutive d'udienza del 06.02.2024, della inutilizzabilità della memoria di costituzione depositata dall'agenzia resistente in data 24 gennaio 2024.
Se ne rileva la assoluta irritualità ed inammissibilità in ragione del fatto che l'agenzia risultava già
costituita con memoria del 05.11.2021, motivo per cui tale ulteriore deposito costituisce un'indebita duplicazione di atti difensivi.
Né tale atto può valutarsi alla stregua di note difensive giacchè, a parte l'inequivoco nomen impiegato di “memoria di costituzione nel giudizio ex art. 414 c.p.c.”, si rileva per un verso, come tale deposito non siano mai stato autorizzato (l'udienza del 07.02.2024 successiva al deposito della memoria, costituiva rinvio d'ufficio dell'udienza del 08.03.2023 fissata per comparizione delle parti dopo l'esperimento della prova delegata al gop, mentre il decreto che prevedeva la trattazione scritta dell'udienza del 07.02.2024 ed il deposito di note in sostituzione d'udienza ex art 127 ter, è successivo
al deposito della memoria incriminata, recando data 30.01.2024) e per altro come l'atto contenga narrazione di fatti ed eccezioni diversi da quelli contenuti nella (prima) memoria di costituzione.
Ne viene dunque disposta la espunzione dal fascicolo.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente chiede che sia accertata la reiterata messa in atto, nell'ambiente di lavoro, e nei propri confronti, di comportamenti e pratiche di tipo persecutorio e vessatorio attuati dai propri superiori integranti nel loro complesso mobbing.
Occorre in primo luogo passare al vaglio i singoli episodi denunciati dal ricorrente.


1. SULL ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO

Il ricorrente, già invalido al 50%, dalla sede di Catania, veniva trasferito ad Enna con provvedimento del 28.10.2015, nonostante l'assistenza prestata a persona portatrice di handicap in condizione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 (dato, quest'ultimo, documentato ed incontestato)
A suo dire, il superiore provvedimento, veniva adottato in spregio della tutela della disabilità
riconosciuta dall'ordinamento in favore del soggetto che assiste congiunta portatrice di handicap in condizione di gravità, nonché del diritto alla sede scolpito nell'art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, e financo nell'assoluta noncuranza delle istanze provenienti dallo stesso interessato e della rispettiva condizione di invalido.
La doglianza è fondata.
La risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma
5
, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b),
della legge 4 novembre 2010, n. 183
, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado
(…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da
assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del
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