Trib. Bari, sentenza 18/07/2024
TRIB Bari
Sentenza
18 luglio 2024
Sentenza
18 luglio 2024
0
0
05:06:40
TRIB Bari
Sentenza
18 luglio 2024
Sentenza
18 luglio 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 7685/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Enzo Davide Ruffo - Presidente dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. dr. Lorenzo Mennoia - Giudice nel procedimento recante il n. 7685/2023 di r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d.lgs. 25/2008, depositato in data 22 giugno 2023 da
SO HA OM (alias SO OM), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo, giusta mandato in atti
(ricorrente)
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI
(resistente non costituito)
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
a scioglimento di riserva, letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'attività istruttoria delegata al GOP avv. Anna Quaranta e vista la trasmissione degli atti da parte della Cancelleria il 1°.7.2024, ha pronunciato il seguente
DECRETO
I - Il ricorrente, cittadino della Guinea Conakry, ha impugnato il provvedimento reso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari il 13 aprile
2023, notificatogli il 25 maggio 2023, che, riconosciuta la c.d. protezione speciale ex art. 19, comma 1, d.l. 286/1998, recava il diniego dell'istanza di protezione internazionale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previo annullamento del provvedimento avversato, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione
1
sussidiaria.
Con decreto del 23 luglio 2023 è stata fissata l'udienza del 9 gennaio 2024 per la comparizione delle parti.
Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito.
Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va poi evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia
(sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della cd Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236;
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza
13 dicembre 2018 n. 32319;
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
In ogni caso, nell'odierna fattispecie, la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso
l'audizione del richiedente”; conforme Cass. N. 8931/2020).
2
II - Il ricorso è infondato.
II.
1 - Venendo alle risultanze di causa, in sede di audizione personale dinanzi alla
Commissione Territoriale, il ricorrente (celibe, due fratelli e una sorella, pastore) ha esposto d'aver lasciato il suo Paese nel 2016, poiché stanco dei continui litigi con i due figli e il nipote di uno zio paterno, seguendo i consigli di un vicino di casa che conosceva la sua situazione familiare.
II.
2 - Avuto riguardo al contenuto delle dichiarazioni innanzi sintetizzate sulle ragioni che avrebbero spinto il ricorrente ad un allontanamento dalla Guinea, non si rinvengono elementi per ritenere che il medesimo, se ivi facesse ritorno, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Sicché, non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione ai sensi dell'art. 7, d.lgs.
n. 251/2007, atteso che non sono state neppure dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile.
Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Enzo Davide Ruffo - Presidente dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. dr. Lorenzo Mennoia - Giudice nel procedimento recante il n. 7685/2023 di r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d.lgs. 25/2008, depositato in data 22 giugno 2023 da
SO HA OM (alias SO OM), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo, giusta mandato in atti
(ricorrente)
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI
(resistente non costituito)
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
a scioglimento di riserva, letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'attività istruttoria delegata al GOP avv. Anna Quaranta e vista la trasmissione degli atti da parte della Cancelleria il 1°.7.2024, ha pronunciato il seguente
DECRETO
I - Il ricorrente, cittadino della Guinea Conakry, ha impugnato il provvedimento reso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari il 13 aprile
2023, notificatogli il 25 maggio 2023, che, riconosciuta la c.d. protezione speciale ex art. 19, comma 1, d.l. 286/1998, recava il diniego dell'istanza di protezione internazionale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previo annullamento del provvedimento avversato, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione
1
sussidiaria.
Con decreto del 23 luglio 2023 è stata fissata l'udienza del 9 gennaio 2024 per la comparizione delle parti.
Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito.
Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va poi evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia
(sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della cd Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236;
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza
13 dicembre 2018 n. 32319;
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
In ogni caso, nell'odierna fattispecie, la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso
l'audizione del richiedente”; conforme Cass. N. 8931/2020).
2
II - Il ricorso è infondato.
II.
1 - Venendo alle risultanze di causa, in sede di audizione personale dinanzi alla
Commissione Territoriale, il ricorrente (celibe, due fratelli e una sorella, pastore) ha esposto d'aver lasciato il suo Paese nel 2016, poiché stanco dei continui litigi con i due figli e il nipote di uno zio paterno, seguendo i consigli di un vicino di casa che conosceva la sua situazione familiare.
II.
2 - Avuto riguardo al contenuto delle dichiarazioni innanzi sintetizzate sulle ragioni che avrebbero spinto il ricorrente ad un allontanamento dalla Guinea, non si rinvengono elementi per ritenere che il medesimo, se ivi facesse ritorno, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Sicché, non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione ai sensi dell'art. 7, d.lgs.
n. 251/2007, atteso che non sono state neppure dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile.
Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi