Trib. Bari, sentenza 17/05/2024, n. 2016
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa M P, ha pronunziato all'udienza del giorno 17/05/2024 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 2599 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. CAROPPO NICOLA MARIA;
Ricorrente
E
, CP_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2022 , collaboratore professionale Parte_1
sanitario – infermiere Sanità presso il del P.O. di Molfetta, Org_1 Organizzazione_2
premetteva che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva lavorato a stretto contatto con pazienti
Covid o presunti tali e con campioni biologici di pazienti Covid, per un totale di 50 turni.
Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegata (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art.
1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 3.8.2020, “giacché palesemente riconducibile nel presidio immunotrasfusionale ovvero nella sezione trasfusionale ivi espressamente previste”.
Ciò posto, rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendole stati esclusivamente corrisposti due acconti, “rispettivamente, nella busta paga mese di agosto 2020 per euro 293,73 lordi e nella busta paga del mese di settembre 2021 per euro 90,77 (cod. 1285)”, per un totale di euro 384,50 lordi.
1
Dunque, richiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma residua di euro
415,50 lordi, con condanna della convenuta al relativo pagamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la non si costituiva in giudizio. Parte_2
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All'odierna udienza, parte ricorrente dava atto di avere percepito nel mese di dicembre 2022 un ulteriore acconto per euro 207,97, e che, pertanto, la somma residua era pari ad euro 212,53;
quindi, all'esito della discussione, la causa è stata decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea
a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un.,
08/05/2014, n. 9936).
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Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità
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