Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/02/2024, n. 195
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Testo completo
R.G. N. 4738/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4738/2020 vertente tra: TRA
, con l'avv. BONFIGLIOLI;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, con l'avv. TASSI;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 01/06/2009 a SCICLI. Dal matrimonio è nata in [...] (30/01/2012) la figlia . La casa Per_1 coniugale è di proprietà del resistente ed è sita in San Rio. ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che Parte_1 sia arazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che la crisi è stata causata dal resistente, che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna;
▶che il padre è sempre stato poco presente nella vita della figlia;
▶che il padre è in buone condizioni economiche e ha sempre contribuito ad assicurare un tenore di vita adeguato alla famiglia. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, e che sia posto
a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un importo mensile di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la crisi è stata causata dalla ricorrente, che sarebbe venuta meno ai doveri morali e affettivi scaturenti dal matrimonio;
▶che la ricorrente ostacola il rapporto padre-figlia;
▶di trovarsi in grave difficoltà economica, in quanto il suo reddito mensile di circa € 1.500 è gravato da una rata di mutuo a tasso variabile in continuo aumento. Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione alla moglie, la nomina di un coordinatore genitoriale, e ha offerto di pagare alla ricorrente la somma di € 100. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori del 1/10/2021, espletata una CTU, ha temporaneamente disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, e posto a carico del padre la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione Sulla domanda di separazione si è già pronunciato il Collegio con sentenza parziale.
2. Richiesta di addebito L'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013);
la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, parte ricorrente ha inizialmente chiesto l'addebito della separazione al resistente, prospettando che la crisi sarebbe stata causata da una relazione extraconiugale del marito. Tuttavia, tale domanda non è stata riproposta in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e di precisazione delle conclusioni, sicché – visto anche il contegno processuale della ricorrente, che non ha avanzato richieste istruttorie né dedotto nulla nelle memorie istruttorie – deve intendersi rinunciata, come confermato nella memoria di replica. Diversamente, parte resistente risulta aver introdotto, nella memoria integrativa, una propria domanda di addebito, che non è stata oggetto di rinuncia in quanto riproposta in sede di comparsa conclusionale. Si tratta, in ogni caso, di una domanda senz'altro infondata, in quanto formulata in modo assolutamente generico e non supportata da alcuna prova. In particolare, il lamenta violazione di obblighi di “assistenza CP_1 morale” che, in difett legazioni più specifiche, sembrano doversi
individuare esclusivamente nell'asserita distanza emotiva manifestata dalla al momento della morte della madre del condotta che è stata Pt_1 CP_1 in modo generico e che, in ogni caso, ò essere considerata rilevante ai fini dell'addebito.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4738/2020 vertente tra: TRA
, con l'avv. BONFIGLIOLI;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, con l'avv. TASSI;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 01/06/2009 a SCICLI. Dal matrimonio è nata in [...] (30/01/2012) la figlia . La casa Per_1 coniugale è di proprietà del resistente ed è sita in San Rio. ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che Parte_1 sia arazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che la crisi è stata causata dal resistente, che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna;
▶che il padre è sempre stato poco presente nella vita della figlia;
▶che il padre è in buone condizioni economiche e ha sempre contribuito ad assicurare un tenore di vita adeguato alla famiglia. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, e che sia posto
a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un importo mensile di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la crisi è stata causata dalla ricorrente, che sarebbe venuta meno ai doveri morali e affettivi scaturenti dal matrimonio;
▶che la ricorrente ostacola il rapporto padre-figlia;
▶di trovarsi in grave difficoltà economica, in quanto il suo reddito mensile di circa € 1.500 è gravato da una rata di mutuo a tasso variabile in continuo aumento. Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione alla moglie, la nomina di un coordinatore genitoriale, e ha offerto di pagare alla ricorrente la somma di € 100. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori del 1/10/2021, espletata una CTU, ha temporaneamente disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, e posto a carico del padre la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione Sulla domanda di separazione si è già pronunciato il Collegio con sentenza parziale.
2. Richiesta di addebito L'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013);
la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, parte ricorrente ha inizialmente chiesto l'addebito della separazione al resistente, prospettando che la crisi sarebbe stata causata da una relazione extraconiugale del marito. Tuttavia, tale domanda non è stata riproposta in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e di precisazione delle conclusioni, sicché – visto anche il contegno processuale della ricorrente, che non ha avanzato richieste istruttorie né dedotto nulla nelle memorie istruttorie – deve intendersi rinunciata, come confermato nella memoria di replica. Diversamente, parte resistente risulta aver introdotto, nella memoria integrativa, una propria domanda di addebito, che non è stata oggetto di rinuncia in quanto riproposta in sede di comparsa conclusionale. Si tratta, in ogni caso, di una domanda senz'altro infondata, in quanto formulata in modo assolutamente generico e non supportata da alcuna prova. In particolare, il lamenta violazione di obblighi di “assistenza CP_1 morale” che, in difett legazioni più specifiche, sembrano doversi
individuare esclusivamente nell'asserita distanza emotiva manifestata dalla al momento della morte della madre del condotta che è stata Pt_1 CP_1 in modo generico e che, in ogni caso, ò essere considerata rilevante ai fini dell'addebito.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei
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