Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16841
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11023 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/06/1956), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FUSCALDO MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 12/08/1952), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROMANO CLAUDIO e dell'avv. PIETRONIRO RAFFAELLA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2024 le parti discutevano oralmente il
procedimento e precisavano le conclusioni come da note di trattazione
scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
12/03/1988 contraeva in Roma matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione nascevano le figlie (1988), (1991) e Per_1 Per_2
(1996), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Per_3
intollerabile, tanto che il aveva lasciato la casa familiare, immobile CP_1
in locazione, e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale CP_2
dei coniugi con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, obbligo del
di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro CP_1
300,00 mensili nonché di provvedere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11023 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/06/1956), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FUSCALDO MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 12/08/1952), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROMANO CLAUDIO e dell'avv. PIETRONIRO RAFFAELLA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2024 le parti discutevano oralmente il
procedimento e precisavano le conclusioni come da note di trattazione
scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
12/03/1988 contraeva in Roma matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione nascevano le figlie (1988), (1991) e Per_1 Per_2
(1996), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Per_3
intollerabile, tanto che il aveva lasciato la casa familiare, immobile CP_1
in locazione, e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale CP_2
dei coniugi con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, obbligo del
di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro CP_1
300,00 mensili nonché di provvedere
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