Trib. Messina, sentenza 04/06/2024, n. 1123

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 04/06/2024, n. 1123
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1123
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico V T ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7305/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. G M che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato a Messina presso la sede di quest'ultimo ufficio, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa A M ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.,
resistente
oggetto: pubblico impiego privatizzato – personale a tempo determinato – Carta Elettronica del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 dicembre 2022 ha adito questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze del quale Controparte_1
docente in virtù di plurimi incarichi annuali e/o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e venendo sottoposto ai medesimi obblighi formativi, ha lamentato di non aver potuto usufruire dell'erogazione di 500 euro annui destinati alla sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta Elettronica del docente), poiché riservata ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 al solo personale di ruolo, anche se a tempo parziale o in periodo di formazione e prova (art. 2 d.P.C.M. n. 32313/2015), o ancora in posizione di comando, distacco, fuori ruolo (d.P.C.M. del 28 novembre2016). Ha lamentato l'irragionevolezza di tale esclusione, posto che
gli artt. 63 e 64 c.c.n.l. del 2007 non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato quanto agli obblighi di formazione, nonché l'illegittimità della stessa, poiché contrastante con gli artt.
3, 35 e 97 Cost. (come rilevato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022) e con la normativa eurounitaria (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, clausole 4 e 6 della Direttiva 1999/70).
Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico in questione per detti anni e, per l'effetto, di condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in proprio favore della somma di 3.000 euro, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, a titolo di contribuito alla formazione professionale;
in subordine, alla corresponsione di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Nella resistenza delle convenute, sostituita l'udienza del 28 maggio 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 (resa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.), va anzitutto premesso che l'istituto della “carta docente” si colloca nel sistema della formazione degli insegnanti scolastici delineato dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994.
La norma stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica
”.
L'art. 63 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 dispone poi che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”;
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, la quale si realizza anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”.
Il successivo art. 64 del c.c.n.l. prevede, inoltre, che la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione
e allo sviluppo delle proprie professionalità.
In tale contesto, l'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, ha stabilito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La norma, al comma 121, ha introdotto l'istituto della carta docente “per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado, al dichiarato fine di sostenerne la formazione continua e valorizzarne le competenze professionali (…) La carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi anche in formato digitale, di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha specificato che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro Controparte_3
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di tale disposizione, l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente d.P.C.M. del 23 settembre 2015, ha statuito che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
[...]
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”;
il successivo art.
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