Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 12425
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 4.12.2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 21018/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. stabilito RECCIA ACHILLE e con l'avv. Parte_1
DI TELLA CIPRIANO
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: personale educativo-Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 22.6.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui “tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per un importo
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complessivo di € 1.000,00, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, oltre accessori come per legge. La ricorrente, premesso di aver lavorato e di lavorare tuttora per il
in qualità di docente con contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, di aver insegnato in particolare negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, ha dedotto di essere stata esclusa, per tali anni, dalla possibilità di fruire della “Carta elettronica del docente” ovverosia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui come previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. Dunque, premesso di aver svolto attività di docente, più esattamente, per l'a.s. 2020/2021, dal 11.11.2020 al 15.11.2020, dal 16.11.2020 al 20.11.2020, dal 24.11.2020 al 21.12.2020 e dal 22.12.2020 al 8.6.2021, e, per l'a.s. 2022/2023, dal 8.10.2022 al 30.6.2023, e considerato quanto segue:
- l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- il legislatore ha, quindi, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il
[...]
e con il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, il compito di definire i “criteri e le
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modalità di assegnazione e utilizzo della Carta…, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima” (art. 1 cit., comma 122);
- è, inoltre, stabilito che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria” (art. 1 cit., comma 124);
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR per il Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione dei docenti con contratti a tempo determinato dal beneficio della “Carta del docente”, ha ritenuto che il sistema adottato dal determini una Controparte_1 sorta di formazione “a doppia trazione”, quella dei docenti di ruolo,
“la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” e che un sistema siffatto collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia sotto il profilo della discriminazione in danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti;
- dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile un'interpretazione della normativa primaria in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione;
- si deve tener conto anche, come osserva il massimo organo di giustizia amministrativa, della disciplina prevista in tema di
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formazione dei docenti dal CCNL di categoria e, più esattamente, delle regole dettate dagli artt. 63 e 64 di tale contratto collettivo che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così al comma 1 dell'art. 63 cit.) e non v'è dubbio che, fra questi strumenti, sia compresa la Carta del docente;
si sottolinea come possa per tal via colmarsi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo;
- sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia U.E. (Sesta Sezione), con ordinanza del 18 maggio 2022, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli, la quale ha affermato la incompatibilità dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con l'ordinamento comunitario e, segnatamente, con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE) in ragione della discriminazione che esso introduce in danno dei docenti a tempo determinato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio facendo rilevare, in primo luogo, il
[...] difetto di legittimazione della ricorrente “ad agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dall'abuso dei contratti a termine” e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:
- la parte avversa è “stabilizzata” da diversi anni e “l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato assorbe ogni altra pretesa risarcitoria ed esclude la legittimità di azioni volte a conseguire ulteriori risarcimenti”;
- il legislatore, con l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ha inteso istituire, per i soli docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno strumento per l'autoaggiornamento e l'autoformazione, “che va ad aggiungersi ai normali canali attraverso i quali i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e quelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato partecipano alle attività di formazione e aggiornamento stabilite dalle singole istituzioni scolastiche o dalle loro reti”;
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- è evidente dalla ratio legis che si è ritenuto “idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo” senza escludere in alcun modo l'attività di “eteroaggiornamento ed eteroformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche in forma singola o in forma associata (reti di scuole) e rivolta a tutto il personale docente”;
- nella fattispecie, il diverso trattamento tra personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato rientra tra le “ragioni oggettive” e le “motivazioni oggettive” che, alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea, consentono trattamenti differenziati non discriminatori;
si sottolinea come una differente interpretazione dell'assetto normativo condurrebbe ad incerte applicazioni legate alla durata minima che il rapporto di lavoro dovrebbe avere per consentire l'accesso al beneficio. All'udienza del 3.4.2024, la parte ha dichiarato di rinunciare alla domanda per l'a.s. 2020/2021 in cui è stata destinataria di supplenze brevi. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
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La ricorrente, premesso di essere “docente con contratti a
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