Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 636

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 636
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 636
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 473/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ANICHINI ROMINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del
matrimonio depositata il 07/02/2024 dai coniugi predetti;

- vista la sentenza non definitiva di separazione;

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- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;

- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;

- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898
, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di
comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella
presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 5/03/2024 sentenza di separazione
consensuale n. 39/2024, passata in giudicato che recepiva le seguenti condizioni:
“- le parti saranno autorizzate a vivere separatamente, continuando ad osservare l'obbligo
del mutuo rispetto;

- la casa familiare, posta a Maranello (MO) in via Carlo Goldoni n. 23 int. 4, è assegnata
alla signora già titolare del contratto di locazione, la quale provvederà, in Parte_1
via esclusiva, a pagarne il canone;

- le figlie e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocate in modo paritetico a seconda dei tempi consentiti dai turni lavorativi della
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