Trib. Venezia, sentenza 10/01/2024, n. 709
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa A MZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1904/2021 R.G., promossa con ricorso depositato in data
16.11.2021
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato C G, come da mandato in calce al
ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirano (VE), via Belvedere n. 2/A,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato F D R, come da mandato in calce alla
memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dolo (Venezia),Via
Matteotti n. 15/M int.1
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente –
1
rappresentata e difesa dall'Avvocato M B, come da mandato in calce alla
memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dolo (VE), via
Mazzini n. 44
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato M B, come da mandato in calce alla
memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dolo (VE), via
Mazzini n. 44
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
- contumace –
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
- contumace –
O G G ETTO : retri buzi one.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
-accertato e dichiarato che le resistenti , in persona del leg. rapp. p.t, con CP_6 CP_1
sede legale in35028 –Piove di Sacco (PD)via C n. 66/1, P. IVA ;
P.IVA_1 CP_3
, in persona del leg. rapp. p.t, con sede in 35013 –Cittadella (PD) via Riva dell'Ospedale n.
[...]
12, P.IVA ,in persona del Curatore Fallimentare P.IVA_2 Controparte_5
p.t.,con sede in 36016 –Thiene (VI), via K n. 25, P.IVA ;
, P.IVA_3 CP_4
in persona del leg. rapp. p.t, con sede in 33100 –Udine, Viale G. Tullio n. 7, P. PartitaIVA_4
e , in persona del leg. rapp. p.t, con sede in 35031 –Abano Terme (PD) via CP_2
Giovanni B M n. 1, P. IVA , ai fini del rapporto di lavoro, sono P.IVA_5
riconducibili ad un unico centro d'imputazione di interessi, sotto la denominazione/marchio
[...
[...]
e che per i fatti esposti in narrativa sono solidalmente responsabili nei confronti del CP_7
ricorrente per l'intero periodo di causa (dicembre 2013-novembre 2017);
-accertato e dichiarato che il ricorrente, per l'intero periodo di causa, ha svolto mansioni di
impiegato addetto al marketing e mansioni complementari, tutte riconducibili al livello 3del
CCNL “Studi Professionali -Confprofessioni”(doc. 35);
-accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno (40 ore settimanali) e indeterminato a far data dicembre 2013, ovvero
successiva data iniziale ritenuta in corso di causa, sino al 30.11.2017, data di cessazione del
rapporto;
-per l'effetto, per i motivi e fatti esposti in ricorso, condannare CP_1 CP_3 CP_4
tutte in persona dei relativi legali rappresentanti p.t., e in CP_2 Controparte_5
persona del Curatore Fallimentare p.t., tutte in solido tra loro, a corrispondere a favore del
ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base ai
conteggi prodotti in causa e dalla corretta applicazione delle componenti retributive previste dal
CCNL applicato Studi Professionali 2015, salvo errori ed omissioni, o da Controparte_8
determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione, la somma
complessiva di Euro 56.403,82, a titolo di differenze retributive, ratei tredicesima e
quattordicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né percepiti, TFR, assistenza
sanitaria e rivalse, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, e comunque di
quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato
disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data
di maturazione ed interessi ex art. 1284 c.c. dall'introduzione della domanda sino all'effettiva
soddisfazione;
-per l'effetto, per i motivi e fatti esposti in ricorso, condannare CP_1 CP_3 CP_4
tutte in persona dei relativi legali rappresentanti p.t., e in CP_2 Controparte_5
persona del Curatore Fallimentare p.t. tutte in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente a titolo
di risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, la somma di €
10.310,11, ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione
3
monetaria e interessi legali dalla data di maturazione ed interessi ex art. 1284 c.c.
dall'introduzione della domanda sino all'effettiva soddisfazione;
-per l'effetto, per i motivi e fatti esposti in ricorso, con costituzione del rapporto contributivo
quale rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, condannare CP_1
tutte in persona dei relativi legali rappresentanti p.t., e CP_3 CP_4 CP_2
tutte in solido tra loro, alla regolarizzazione contributiva per l'intero Controparte_5
periodo di causa;
Nel merito in via subordinata:
qualora non dovesse ritenersi sussistente un unico centro d'imputazione determinante la
costituzione di un unico rapporto di lavoro e la solidarietà tra le resistenti, si chiede di:
-accertare e dichiarare che il ricorrente, ha svolto in favore delle singole resistenti mansioni di
impiegato addetto al marketing e mansioni complementari, tutte riconducibili al livello 3 del
CCNL “Studi Professionali -Confprofessioni” (doc. 35);
-accertare e dichiarare la sussistenza di separati ininterrotti rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale (ciascuno per 8 ore settimanali) e indeterminati in capo alle resistenti secondo le seguenti
distinte decorrenze: per dal 1.12.2013 (v. doc. 26) al 31.05.2017 compreso;
per CP_1
dal 01.01.2015 (v. doc. 28) al 30.11.2017 (doc. 34);
per dal 01.03.2015 (v. CP_5 CP_3
doc. 28) al 30.11.2017(v. doc. 46);
per dal 01.07.2016 (v. doc. 29) al 30.11.2017 (v. CP_2
doc. 54);
per dal 01.11.2016 (v. doc. 29) al 30.11.2017 (v. doc. 61);
CP_4
-accertare e condannare le singole resistenti in CP_1 CP_2 CP_5 CP_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., alle medesime richieste retributive in favore del
ricorrente in merito alle differenze spettanti, sulla base delle medesime dichiarazioni e dei
medesimi accertamenti sopra richiesti, in riferimento ai singoli e distinti rapporti di lavoro e
dunque ciascuna secondo le proprie debenze in base alla durata del rapporto di lavoro subordinato
accertato e detratti i compensi da ciascuna corrisposti al ricorrente;
oltre a rivalutazione monetaria
e interessi legali dalla data di maturazione ed interessi ex art. 1284 c.c. dall'introduzione della
domanda sino all'effettiva soddisfazione;
-per l'effetto, per i motivi e fatti esposti in ricorso, condannare CP_1 CP_3 CP_4
tutte in persona dei relativi legali rappresentanti p.t., e in CP_2 Controparte_5
4
persona del Curatore Fallimentare p.t., a corrispondere ciascuna al ricorrente a titolo di
risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, la somma che si
quantifica in € 3.547,14 (= € 591,19, pari all'ultima retribuzione utile ai fini TFR ricavata dai
cedolini prodotti in causa X 6 mensilità), ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta di
giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione ed interessi ex
art. 1284 c.c. dall'introduzione della domanda sino all'effettiva soddisfazione;
-per l'effetto, per i motivi e fatti esposti in ricorso, con costituzione dei singoli rapporti
contributivo qualir apporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, condannare
tutte in persona dei relativi legali rappresentanti CP_1 CP_3 CP_4 CP_2
p.t., e in persona del Curatore Fallimentare p.t.,alla regolarizzazione Controparte_5
contributiva ciascuna con riferimento al periodo del rapporto di lavoro subordinato accertato
come intercorso;
IN OGNI CASO: Con integrale vittoria di compensi e spese di lite, comprensive del rimborso
spese generali al 15%, oltre accessori di legge, da liquidare al sottoscritto proc. e dom. che si
dichiara antistatario.
Per CP_1
-IN PRINCIPALITÀ: rigettare le domande tutte svolte da perché infondate in Parte_1
fatto e in diritto, accertando che nulla è dovuto dalla Società al sig. CP_1 Pt_1
-IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE: per la denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle avversarie domande ridursi a giustizia l'assunto credito retributivo e
risarcitorio e verificare il grado di imputabilità, titolarità e responsabilità a ogni una delle assunte
coobbligate e in CP_1 CP_3 CP_5 CP_4 CP_2 CP_9
ordine al rapporto di lavoro di cui è causa e rispetto al credito così come venisse accertato
solidalmente dovuto da queste al sig. accertando e dichiarando il diritto di Pt_1 CP_1
ad ottenere la ripetizione dalle convenute con sede in 35013 –Cittadella (PD) via Riva CP_3
dell'Ospedale n. 12, P.IVA con sede in 36016 –Thiene (VI), via P.IVA_2 CP_5
K n. 25, P.IVA con sede in 33100 –Udine, Viale G. Tullio n. P.IVA_3 CP_4
7, P. e con sede in 35031 –Abano Terme (PD) via Giovanni PartitaIVA_4 CP_2
B M n. 1, P. IVA , in proporzione al loro grado di imputabilità e/o P.IVA_5
5
responsabilità, di quando questa sia costretta a corrispondere a , ovvero, Parte_1
alternativamente, ridursi, in ragione del grado della imputabilità e responsabilità nel rapporto di
lavoro dalla società il diritto delle stesse convenute a ripetere da quanto CP_1 CP_1
fossero costrette a corrispondere al sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per
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