Trib. Rovigo, sentenza 27/05/2024, n. 98
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta: dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente - dott.ssa Federica Abiuso - Giudice - dott. Nicola Del Vecchio - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.° 1195/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
(C.F. ), nata il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Vanzella, C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio sito in San Bonifacio (VR), via Camporosolo n. 19, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29 maggio
2010 tra i signori e presso il Comune di Melara (RO), come risulta dal Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune (Anno 2010, Numero 1, Parte II Serie A), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, e ciò alle seguenti condizioni: 1) Nulla dovrà l'un ricorrente all'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) l'abitazione destinata
a domicilio coniugale, sita in Bergantino (RO), via Roma n.185, rimarrà al signor , Parte_2
proprietario della stessa, il quale continuerà a viverci assumendo ogni onere e spesa;
3) il figlio minore il quale manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Bergantino Per_1
(RO), via Roma n. 185, verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, come già richiesto e disposto in sede di separazione. L'affidamento condiviso, con collocamento paritetico ed alternato,
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una settimana con un genitore ed una settimana con l'altro, viene infatti considerato dai genitori lo strumento migliore per garantire al minore pari opportunità di frequentare sia la mamma che il papà,
e quindi di avere, nella quotidianità, la presenza qualificata dei genitori. Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse possibile l'alternanza settimanale, in ogni settimana, frequenterà in egual Per_1
misura entrambi i genitori, ai quali è lasciata la programmazione di settimana in settimana, considerando le esigenze e gli impegni quotidiani sia propri che del bambino. Detto affidamento risulta concretamente praticabile e non pregiudizievole per gli interessi del figlio in ragione del fatto che: a) ha trovato attuazione sin dal momento in cui la signora ha lasciato il domicilio Pt_1
coniugale trasferendo la propria residenza in Melara (RO) e si è quindi protratto per tutto il periodo della separazione coniugale in totale osservanza del provvedimento adottato in tal senso dall'intestato Tribunale;
il bambino, quindi, è già abituato a trascorrere il proprio tempo in egual misura con entrambi i genitori;
b) i genitori abitano a pochi km di distanza l'uno dall'altro e quindi lo spostamento del figlio da una abitazione all'altra non comporta particolari difficoltà organizzative
e logistiche;
c) tra i genitori non sono mai sorti contrasti in merito alla gestione ed alla educazione del bambino;
d) la situazione economica dei genitori presenta differenze minime e pertanto il bambino non risente, né risentirà di alcuna differenza di trattamento in tal senso. Durante le festività natalizie e pasquali il periodo di rispettiva permanenza di presso i genitori comprenderà la Per_1
metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale
e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Quanto alle vacanze estive, Per_1
trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori. 4) I genitori si consulteranno sulle questioni più importanti, in particolare quelle concernenti la salute e l'istruzione del figlio, e le relative decisioni saranno assunte di comune accordo,
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