Trib. Messina, sentenza 28/02/2024, n. 390

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 28/02/2024, n. 390
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 390
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 28/02/2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7203/2014 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Gatto;

CONTRO
, c.f. , in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, resistente rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Sorbello e Salvatore Sorbello
E NEI CONFRONTI
, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello
Monoriti.
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2014 premesso di aver lavorato dal 01.09.1999 Parte_1 all'11.12.2012 alle dipendenze della società convenuta, in ragione di contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di “Add. , Livello V del CCNL ratione materiae applicabile, Parte_2 lamentava di aver svolto, nonostante il formale inquadramento, mansioni diverse e promiscue, anche superiori, secondo le necessità giornaliere del punto vendita di adibizione e, in specie, di “cassiere” ed
addetto vendita” (in media per non meno di 10 giorni al mese), di addetto alle operazioni di magazzino
e/o “magazziniere”, di addetto al controllo merci, di responsabile gestione personale, di addetto a servizi vari e, dal gennaio 2000 al 2004, di “responsabile del punto vendita”.
Denunziava, quindi, l'insufficienza della retribuzione lui corrisposta in relazione alle concrete mansioni disimpegnate, inquadrabili quanto meno al livello IV del CCNL.
1
Evidenziava, inoltre, di aver costantemente prestato attività lavorativa straordinaria, avendo lavorato dalle 08.00 (spesso anche da prima) alle 13.00 e poi dalle 15.30 alle 20.30, il tutto dal lunedì al sabato
(o, in base al turno, anche alla domenica) e, inoltre, anche per due domeniche -in media- al mese.
Rilevava di non aver percepito alcunché per riposi compensativi, ROL ed indennità di cassa e deduceva l'inadeguatezza del TFR rispetto a quanto ad egli spettante.
Invocava, quindi, il proprio diritto a ricevere l'importo lordo di € 88.328,16 a titolo di differenze retributive e quello di € 4.009,49 a titolo di differenza sul TFR.
Concludeva chiedendo che parte resistente venisse condannata al pagamento dei superiori importi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La costituitasi con memoria del 03.02.2016, precisava che il ricorrente era Controparte_1 stato assunto il 01.08.1999 ed aveva sempre svolto mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento, al più sostituendo, molto di rado, qualche collega di lavoro assente, non più di 30/60 minuti.
Contestava il presunto svolgimento, da parte del , di lavoro straordinario, per aver egli lavorato Pt_1
7 ore giornaliere dal lunedì al sabato, con l'eccezione del mercoledì ove lo stesso aveva disimpegnato attività per 5 ore lavorative. Confermava il solo svolgimento, talvolta, di attività lavorativa per metà della domenica, rilevando tuttavia di aver lui corrisposto la relativa retribuzione, maggiorata del 30%, con concessione, immediatamente dopo, del relativo riposo compensativo.
Evidenziava la non dovutezza dell'indennità di cassa e l'inesattezza dei conteggi depositati dal Pt_1 in uno al proprio ricorso introduttivo. Circa i conteggi, evidenziava come quanto all'indennità di malattia ed agli A.N.F. la legittimazione passiva spettasse all' mentre per l'infortunio fosse CP_2 legittimato l' . CP_3
Premettendo come il rapporto di lavoro fosse assistito da tutela reale, eccepiva la
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