Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 1774

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 1774
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1774
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2928 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI VALENTINA
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI: la ricorrente, sola parte costituita, come nel proprio atto introduttivo.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E 1. Le parti hanno contratto a Ezzahra in Tunisia il 20/0882008, trascritto in Italia, e dalla loro unione sono nati i figli il 10/07/2009 e il 06/02/2011, non ascoltati, risultando l'incombente Per_1 Per_2
superfluo per le ragioni di seguito illustrate (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.).
2. Con ricorso del 10/06/2024, la moglie ha domandato la separazione con addebito al marito, oltre a statuizioni accessorie, di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra coniugi, nonché fra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è stato dichiarato contumace all'udienza del 04/12/2024, in cui la ricorrente, personalmente presente, ha confermato la volontà di separarsi;
la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, non necessitando di istruttoria, e decisa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
4. La domanda di separazione personale è fondata, ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco del ricorso della moglie e dalla mancata partecipazione del marito al giudizio.
5. Fondata è, poi, la richiesta della moglie, ai sensi dell'art. 151, secondo comma c.c., di addebitare la separazione al marito, resosi protagonista, a più riprese, di gravi vessazioni e maltrattamenti nei confronti della prima che hanno non solo causato l'irreparabile disgregazione dell'unione coniugale, ma anche portato questo Tribunale, in sede penale, nel maggio scorso, a irrogare all'odierno convenuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a meno di 500 metri ex art. 282 ter c.p.p., con l'ausilio di strumenti di controllo elettronici ex art. 275 bis c.p.p. (doc. 3 della ricorrente).
6. I due figli minori della coppia vengono affidati in via esclusiva rafforzata alla madre, genitore che da tempo sola attende a ogni loro esigenza personale e materiale.
7. e manterranno, di conseguenza, l'attuale collocazione con la madre, cui viene Per_1 Per_2
pertanto assegnata, ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare di Maranello (MO), via Genova, n. 12.
8. I minori
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