Trib. Bologna, sentenza 06/02/2024, n. 414

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/02/2024, n. 414
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 414
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Migliori Presidente dott.ssa Sonia Porreca Relatore dott.ssa Carmen Giraldi Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8632 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato STANO GIULIA del Foro di Bologna parte attrice contro
(C.F. ) _ Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 1 febbraio 2024
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 27.6.2023 adìva il Parte_1
Tribunale per convenire in giudizio esponendo quanto Controparte_1
segue.
pagina 1 di 8
La ricorrente rappresentava che: dalla relazione sentimentale con
[...]
PE
erano nati due figli, maggiorenne e autosufficiente, e CP_1
nato il [...], ancora minorenne;
dopo la nascita del secondogenito, PE2
il lasciava la casa familiare, interrompendo quasi completamente i CP_1
rapporti con la compagna e i figli, della cui crescita ometteva di interessarsi;
il
versava negli anni modestissime somme a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della prole, tanto che il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
924/2016, lo condannava per i reati di cui agli artt. 533 e 535 c.p.
Ciò posto, dato atto della propria condizione di temporanea disoccupazione, la chiedeva al Tribunale adìto di attribuirle l'affido esclusivo rafforzato del Pt_1 figlio minore con condanna del al pagamento dell'importo PE2 CP_1 di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, la condanna del
al versamento degli arretrati di mantenimento mai corrisposti, a far CP_1
data dal momento dell'abbandono della casa familiare sino all'attualità.
Nessuno si costituiva in giudizio per , pur ritualmente Controparte_1
notiziato del procedimento con notifica effettuata presso la residenza e perfezionatasi per compiuta giacenza.
All'udienza del 7.11.2023 presenziava la sola e, dichiarata la contumacia Pt_1
Org_ del , veniva disposta l'audizione del minore e l'acquisizione da e CP_1
di documentazione relativa al percorso lavorativo e al Organizzazione_2
profilo reddituale del contumace.
Espletati gli incombenti istruttori, all'udienza del 1.2.2023 la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie domande riportandosi alle note conclusive autorizzate già depositate in atti. La causa era, quindi, rimessa al
Collegio per la decisione, senza ulteriori termini a difesa.
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che l' è Controparte_2
stato ritualmente notiziato del presente procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 3.7.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria nei registri informatici.
pagina 2 di 8
Il Pubblico Ministero non ha inteso concretamente esercitare il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti, il contraddittorio deve ritenersi integro.
È infatti consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Collegio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre
l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/2005;
conf. Cass. n. 1345/2005;
Cass. n.
21065/2006;
Cass. n. 22567/2013;
Cass. n. 6136/2015;
Cass. n. 2381/2020;
Cass.
n. 12254/2020).
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
È principio consolidato quello secondo cui “il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e famigliare che è i n grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità …. i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass., sez. 1, ord. n. 30191/2019;
conf. Cass., sez. 6-1, ord. n. 28244/2019: “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole,
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