Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 241
TRIB Torino
Sentenza
16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 19147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 19147/2024 promossa da:
DI NA, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Folco
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
DI NA ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, accertarsi e dichiararsi lo status di cittadino italiano in capo alla ricorrente con disapplicazione di qualsiasi atto ad esso contrario e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno e/o ogni altra autorità Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti”
MOTIVI IN FATTO Premesso:
− che la ricorrente è discendente diretta di AR AN IU, nato a
Pinerolo (TO) il 16.10.1866 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina;
− che dall'unione tra AR AN IU e VE RI nasceva AR NA, nata in [...] il [...] (cfr. doc. 4);
1
− che dall'unione tra AR NA e DI LA nasceva il nonno della ricorrente, DI OT RT, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 6);
− che dall'unione tra DI OT RT e BA IA UI nasceva il padre della ricorrente, DI EL LB, nato in [...] il [...]
(cfr. doc. 8);
− che dall'unione tra DI EL LB e TA LI AR nasceva in data
30.8.1994 la ricorrente DI NA (cfr. il passaporto argentino in atti);
− che AR AN IU, ascendente diretto del ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi discendenti.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
La ricorrente ha adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.1.2024, il giudice dichiarava la contumacia del Ministero convenuto e la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
2
europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Pinerolo, che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 19147/2024 promossa da:
DI NA, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Folco
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
DI NA ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, accertarsi e dichiararsi lo status di cittadino italiano in capo alla ricorrente con disapplicazione di qualsiasi atto ad esso contrario e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno e/o ogni altra autorità Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti”
MOTIVI IN FATTO Premesso:
− che la ricorrente è discendente diretta di AR AN IU, nato a
Pinerolo (TO) il 16.10.1866 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina;
− che dall'unione tra AR AN IU e VE RI nasceva AR NA, nata in [...] il [...] (cfr. doc. 4);
1
− che dall'unione tra AR NA e DI LA nasceva il nonno della ricorrente, DI OT RT, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 6);
− che dall'unione tra DI OT RT e BA IA UI nasceva il padre della ricorrente, DI EL LB, nato in [...] il [...]
(cfr. doc. 8);
− che dall'unione tra DI EL LB e TA LI AR nasceva in data
30.8.1994 la ricorrente DI NA (cfr. il passaporto argentino in atti);
− che AR AN IU, ascendente diretto del ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi discendenti.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
La ricorrente ha adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.1.2024, il giudice dichiarava la contumacia del Ministero convenuto e la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
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europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Pinerolo, che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
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