Trib. Chieti, sentenza 10/12/2024, n. 467

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 10/12/2024, n. 467
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 467
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

“Trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.

Sentenza con motivazione contestuale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1208/2023 R.G.A.C. promossa da (avv. Vincenzo Di Lorenzo) contro Parte_1 [...]
(avv.Giovanni Angelucci) e avente ad oggetto: crediti da lavoro Controparte_1 subordinato, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 22.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva di “1)- accertare e dichiarare che nel periodo sopra indicato, tra le parti in causa si è svolto un rapporto di lavoro subordinato con prestazione resa dal ricorrente inquadrabile nel 4 livello retributivo del CCNL di settore;
2)-per l'effetto, dunque, condannare i resistenti, in solido tra loro e salvo il beneficio della preventiva escussione, al pronto ed immediato pagamento, in favore del ricorrente e per le causali di cui all'allegato prospetto riepilogativo, della complessiva somma di € 6.958,71 di cui € 1.438.05 a titolo di trattamento di fine rapporto o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con interessi (ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)-condannare, infine, i resistenti in solido tra loro e salvo il beneficio della preventiva escussione al pagamento delle spese e competenze del giudizio
.”. A fondamento della sua pretesa lo stesso deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 09.02.2022 con part time al 60% pari a 24 ore settimanali sino all'08.07.2023, svolgendo presso il punto vendita sito in Francavilla al mare alla via
Nazionale Adriatica Nord 1, e con inquadramento al 4 livello del ccnl commercio, le mansioni di tagliatore di macelleria;
di essere “rimasto creditore delle somme dovutegli a titolo di: a)- mensilità giugno 2023 pari ad € 989,25;
b)-mensilità luglio 2023 pari ad € 266,34;
c)-rateo di tredicesima anno 2022 pari ad € 890,31;
d)-rateo di quattordicesima anno 2022 pari ad €

539,58;
e)-rateo di tredicesima 2023 pari ad € 494,62, f)-rateo di quattordicesima anno 2023
pari ad € 989,25;
g)-spettanze di fine rapporto (indennità ferie, festività e permessi non goduti) pari ad € 1.351,31;
h)-trattamento di fine rapporto pari ad € 1.438,05, per complessivi €

6.958,71”.
Si costituiva tardivamente in giudizio la C.DI.F. Controparte_1 CP_1 deducendo: che “le somme rivendicate dal prestatore di lavoro sono superiori rispetto a quelle ed esso realmente spettanti”;
che il ricorrente aveva “sempre regolarmente percepito settimanalmente l'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in contanti che gli veniva corrisposto brevi manu dal di lui fratello SI. , anch'egli impiegato presso la Persona_1 medesima macelleria di Francavilla al Mare”, il quale “a sua volta agiva in nome e per conto della avendone ampio mandato verbale”;
che Controparte_1
nulla è stato corrisposto al lavoratore a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi