Trib. Locri, sentenza 07/01/2025, n. 7
Sentenza
7 gennaio 2025
Sentenza
7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 07/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 887 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Sebastiano Gasparone, con il quale è elettivamente domiciliata in
Condofuri (RC), Via Duca D'Aosta, n. 68
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: Carta del docente
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
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- che svolge la professione di docente, assunta con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “P. Mazzone” di Roccella
Ionica (RC);
- che ha prestato servizio alle dipendenze del , in Controparte_1
virtù di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, pari a € 500 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- che, in attuazione di quanto disposto dal comma 122 del citato articolo, è stato adottato il D.P.C.M del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
- che il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ampliato la platea dei beneficiari del bonus;
- che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Scuola del 29/11/2007 sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza escludere gli insegnanti titolari di contratto a tempo determinato;
- che la legge n. 107/2015, il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, la nota del n. 15219 del 15.10.2015 e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_2
individuano, quali destinatari di tale beneficio, i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
- che tale immotivata esclusione integra una violazione degli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione e delle Clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro C.E.S,
e C.E.E.P sul lavoro a tempo determinato, approvato con la Direttiva CP_3
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
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- che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n.1842/2022, nel fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124 della Legge n. 107/2015, ha chiarito che: “ L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”;
- che la Corte di Giustizia Europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-
450/21 il 18 maggio 2022, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei
500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente;
- che ha maturato il diritto a conseguire la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del Docente”, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal d.p.c.m. del 28 novembre 2016, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
;
2. per l'effetto, condannare il Controparte_4 [...]
, (C.F. ), in persona del pro- Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in via del Plebiscito n.
15, a riconoscere in favore della sig.ra l'importo di € Parte_1
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1.000,00 quale somma dovuta a titolo della “c.d. Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_4
, mediante accredito della predetta somma sulla carta elettronica, con le
[...]
medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condannare, infine, il , Controparte_4
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 CP_5
via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in via del Plebiscito n. 15, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il , Controparte_1
sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_4
, che, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
[...]
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777);
ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
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Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento processuale del convenuto, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse CP_4
pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_6
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_7
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
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di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema