Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 140

TRIB Padova
Sentenza
24 gennaio 2025
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TRIB Padova
Sentenza
24 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 140
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 140
Data del deposito : 24 gennaio 2025

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4737/2023 R.G promosso con ricorso depositato in data
11.08.2023
da
, con l'avv. DELL'AGNESE CRISTINA, come da procura in Parte_1
atti;

- Ricorrente-
nei confronti di
, con l'avv. CHIES ALICE, come da procura in atti;
Controparte_1
- Resistente-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio.
conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
15.01.2025, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
2
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 9 novembre
2019 nel Comune di Padova e registrato al n.239 Parte I vol.01 del Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Padova, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;

- attesa l'obiettiva distanza geografica tra le rispettive residenze, affido esclusivo della minore alla madre, con conferma del collocamento presso quest'ultima e con impegno della madre a comunicare periodicamente al padre le scelte svolte nell'interesse della minore;

- quanto al diritto di visita del padre, lo stesso vedrà la minore: o almeno 4 giorni ogni due mesi quando il padre si recherà in Italia per visitare la minore con un preavviso alla madre di tre settimane rispetto alle date di visita previste;
o una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di
Natale ed il 31.12, per il 2025 nella settimana di Natale la minore starà con il padre;

o le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, Pasqua 2025 la minore starà con la madre;
o durante le vacanze estive tre settimane consecutive da concordare con l'altro genitore entro il 30.04 di ogni anno;
o con facoltà delle parti di accordarsi diversamente nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore .
− il resistente verserà alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10
di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento della minore, oltre la rimborso del 50% delle Spese
Straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del
2017 con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio:
2
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− conferma per il resto le condizioni di separazione.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio, depositato in data 11.08.2023, conveniva in giudizio Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE
Che il Tribunale di Padova adito, previa comparizione delle parti avanti a sé,
constatata la separazione di fatto già esistente tra i coniugi e l'impossibilità della ripresa della convivenza tra essi, dichiari la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati e nel Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto;

affidi la figlia in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
con collocazione prevalente presso di essa;

preveda in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di euro 350,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul c/ che la signora Pt_1
comunicherà, oltre al 50% delle spese straordinarie quali identificate dal
[...]
protocollo utilizzato dal Tribunale di Padova;

assegni la casa coniugale sita in Padova, via Saetta n. 24 alla proprietaria Pt_1
che già vi abita insieme alla figlia ;

[...] Per_1
Disciplini il diritto di visita del padre nei seguenti termini;
Persona_1
trascorrerà con la madre i giorni di lunedì, mercoledì, venerdì;
con il padre i giorni
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di martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 con riaccompagno a casa della madre;
in periodo non scolastico dalle ore 9,30 alle 21,00, con prelevamento e riaccompagno da e presso la madre;
i week-end saranno alternati tra il padre e la madre. Il padre prenderà con sé la figlia alle 9,00 del sabato fino alle ore 21,00
della domenica con riaccompagno presso la madre;
Quanto alle vacanze estive, il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia una settimana consecutiva.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro dove la bambina trascorre le vacanze ed eventuali trasferimenti anche brevi all'estero. Durante le vacanze pasquali e natalizie la bambina trascorrerà metà del periodo con ciascuno dei genitori alternando le principali festività come d'uso Il giorno del compleanno della bambina il genitore che non l'ha con sé potrà recarsi a salutarla presso l'altro genitore. E' prevista la possibilità del genitore che non ha con sé la bambina di telefonarle almeno una volta al giorno.
Esistendone le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 9 novembre 2019 nel Comune di Padova e registrato al n.239
Parte I vol.01 del Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Padova,
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con memoria di costituzione, depositata in data 30.10.2023, si costituiva il resistente rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione, anche istruttoria, anche assumendo provvedimenti temporanei urgenti:
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-pronunciare e dichiarare la separazione personale dei coniugi CP_1
e ,
[...] Parte_1
-autorizzare i coniugi a vivere separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove crede con il solo obbligo per ciascun coniuge di comunicare preventivamente all'altro eventuali mutamenti di residenza,
-disporre che i coniugi prestino il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento o permesso valido per l'espatrio, e consegnino tali documenti al coniuge che non li tenga presso di sé senza indugio alla richiesta,
-disporre l'affido condiviso della minore con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa famigliare sita in Padova, via Saetta 24, con facoltà del padre di tenerla con se il lunedì e giovedì
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