Trib. Messina, sentenza 19/02/2024, n. 357
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente est. dott. C M Gdice dott. V C Gdice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4325 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F. , nata a Messina il Parte_1 C.F._1
10.10.1956, residente a Santa T d R, Via Savoca n. 63, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. A P
(cod. fisc. , fax 090 8887256, pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio sito in Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 134;
PARTE
RICORRENTE
E
nata a Messina il 20/11/1977, residente in Santa Controparte_1
T d R (Me) alla Via Sparagonà 105 (CF C.F._3
elettivamente domiciliata in Santa T d R, Via Francesco Crispi n.
227, presso e nello studio dell'Avv. A C, (c.f.
) il quale la rappresenta e difende giusta procura in C.F._4
atti, e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente
1
indirizzo di PEC: pec: PARTE Email_2
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 09.11.2023, premesso Parte_1
che con decreto del 05.07.2017, emesso ai sensi dell'art. 316 bis c.c., il
Tribunale di Messina aveva condannato la deducente e CP_2
nonni paterni dei minori e Persona_1 Persona_2 Persona_3
a versare alla madre di questi ultimi, ciascuno la Controparte_1
somma mensili di € 90,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
, per il mantenimento dei predetti nipoti;
che la Org_1 CP_1
all'epoca non aveva mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli ed il marito non le versava alcunché per il Parte_2
mantenimento della prole;
che, successivamente, le condizioni economiche delle parti erano, però, mutate, in quanto la aveva aperto uno CP_1
studio legale ed aveva mostrato adeguata capacità economica, tanto che aveva acquistato in data 12.05.2020 un appartamento a Santa Teresa di
Riva, ove viveva insieme ai figli ed aveva altresì acquistato nel mese di maggio 2023 un motociclo;
che la era beneficiaria CP_1
dell'assegno unico;
che l'ex marito ormai contribuiva al mantenimento dei figli;
che le proprie condizioni economiche erano rimaste immutate, in quanto continuava a lavorare come impiegata presso il Comune di Santa
T d R con uno stipendio mensile di € 1.325,35, ma era prevedibile che in breve tempo le proprie condizioni economiche sarebbero peggiorate leggermente, a seguito del collocamento in quiescenza;
che, comunque, erano venuti meno i presupposti per il contributo degli ascendenti al
2
mantenimento dei minori;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico con decreto del
05.07.2017.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 05.01.2024, si costituiva contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda avversaria. Evidenziava che il padre dei minori, Parte_2
si era sempre sottratto all'obbligo di versare il contributo per il mantenimento dei figli, pari ad € 450,00 mensili oltre rivalutazione in base agli indici , tanto che ella aveva dovuto notificare, in data Org_1
27.03.2023, atto di precetto e poi pignoramento presso terzi per il pagamento della somma di € 6.390,00 riferibile agli anni 2021 e 2022, ed anche recentemente lo stesso, con riferimento ai mesi di maggio e giugno
2023, non aveva corrisposto nulla a titolo di mantenimento, pur percependo
l'assegno unico. Rilevava che ella esercitava la professione di avvocato collaborando in uno studio legale di cui era titolare l'avv. C, ma da tale attività traeva solo modestissimi guadagni. Osservava che l'acquisto dell'immobile ove era andata a vivere con i figli era stato reso possibile solo grazie all'aiuto economico della propria madre, che aveva interamente pagato il corrispettivo a titolo di liberalità, mentre il motociclo menzionato in ricorso era stato acquistato usato, sempre con denaro della madre, che ne aveva voluto fare donazione in favore della nipote C, Per_1
pertanto, il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, tenuto conto del fatto che la ricorrente non pagava l'assegno dal mese di novembre 2023, che fosse posto direttamente a carico del terzo Comune di
Santa T d R l'obbligo di corrispondere la somma mensile di €
90,00 in favore della deducente.
3
All'udienza del 13.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e