Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 125

TRIB Venezia
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Venezia
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 125
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 125
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2421/2024 RG promossa con ricorso da
ER AD con avv.ti GIORGIO LEONCINI e SERGIO PICCHI

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - contumace -
oggetto: carta docenti;

FATTO
La ricorrente è docente precaria, attualmente dipendente del Ministero dell'istruzione e del Merito con contratto a tempo determinato dal 09.09.2024 al 30.06.2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Bruno - Franchetti” di Venezia, e ha in precedenza dal 2020/2021 prestato servizio quale supplente in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato:
➢ contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 16.09.2020 al 30.06.2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Antonio Pacinotti” di Venezia;

➢ contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Bruno - Franchetti” di Venezia;

➢ contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 5.09.2023 al 30.06.2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Bruno - Franchetti” di Venezia.
Per tali quattro aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 di prestazione lavorativa a termine chiede venga accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui
previsto dall'art.1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'erogazione della “Carta Docente” e al pagamento dell'importo di € 500 dovuto per ciascun anno.
Il Ministero dell'Istruzione non si è costituito .
All' esito di odierna prima udienza da remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La controversia appartiene al noto filone sulla spettanza ai docenti precari della cd carta docente, del valore di euro 500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Va data continuità, compatibilmente con i principi espressi da Cass 29961/2023, all' orientamento pressochè unanime della giurisprudenza di merito, espresso dall' Ufficio fin dalla prima sentenza n.
59/2023 est Bortot in causa RG n. 1560/2022, che viene qui recepita ed utilizzata ex art 118 comma 1 disp att cpc, secondo cui :
“ … Quanto ai docenti, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fini di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e
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