Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 10743

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 10743
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 10743
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. 33653/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott.Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/09/2020, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 30/9/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 04/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LORO MARCO MARIO ETTORE con studio in VIALE SAN
GIMIGNANO, 38 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. DE VELLIS VALERIA con studio in VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
5.11.2020

OGGETTO: Divorzio contenzioso

CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per_
“1) disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_ 2) disporre che sia il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, sia la IG , attualmente Persona_2 diciassettenne, siano liberi di autodeterminarsi riguardo al diritto di visita con il padre;

3) disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di mantenimento dei figli, sino alla loro Pt_1 CP_1 indipendenza economica, l'importo mensile di 1.000,00 euro per ciascun figlio, per un totale di 2.000,00 euro, pagamento che verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato secondo gli indici Istat ogni anno, disporre inoltre che il padre corrisponda altresì il 100% delle spese extra secondo il Protocollo del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano;

4) disporre che i costi della casa familiare di Via Castelfidardo 7 in Milano, dove abitano i figli, sia a titolo di canone che di spese accessorie, che di utenze e, in generale, tutte le spese di godimento quale collaboratrice domestica e giardiniere, siano a poste a carico della SI.ra , rimanendo a carico del SI. solo CP_1 Pt_1 l'abbonamento a Sky;

5) disporre che il SI. continui a farsi carico del pagamento di tutte le spese accessorie e di proprietà e Pt_1 di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della casa di villeggiatura di Montecampione;

6) accertare e dichiarare che nulla deve il SI. alla SI.ra a titolo di assegno di mantenimento e/o Pt_1 CP_1 divorzile e disporre affinché nessuna ulteriore spesa venga sostenuta dal SI. in favore della SI.ra , Pt_1 CP_1 come a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle relative a spese mediche, spese per le autovetture, spese di abbigliamento e spese per il telefono.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Per CP_1
“ Nel Merito In via principale


1.Rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto in via riconvenzionale Per_



2. Confermare l'affidamento condiviso della IG minorenne , con stabile e prevalente collocamento presso la madre come già disposto con provvedimento presidenziale del 20 settembre 2021;



3. considerata l'età della IG (quasi 17 anni) disporre che le frequentazioni avvengano previo accordo tra il padre e la IG;



4. Disporre l'assegnazione alla SI.ra della casa sita in Milano, in via Castelfidardo n.7, da lei CP_1 condotta in locazione, con quanto la arreda,



5. Disporre l'obbligo a carico del SInor di pagare direttamente alla proprietà i canoni di locazione e le Pt_1 spese condominiali dell'appartamento di Milano, in Via Castelfidardo n. 7, ove risiedono la SInora e i CP_1 figli, confermando quanto disposto con ordinanza presidenziale del 20 settembre 2021;



6. porre
a carico del SInor l'obbligo di versare alla SInora , con decorrenza dalla data della Pt_1 CP_1 domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ciascuno di essi,
l'assegno mensile non inferiore a € 9.000,00 (€ 4.500,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;



7. confermare
l'obbligo a carico del SInor di pagare e/o rimborsare il 100% delle spese straordinarie Pt_1 dei figli, come previste dal Protocollo del Tribunale di Milano;



8. porre
a carico del SInor l'obbligo di versare alla SInora , con decorrenza dalla data della Pt_1 CP_1 domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno divorzile, la somma non inferiore a € 10.000,00 mensili, rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;



9. disporre
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, VII comma, l. 898/70 e successive modifiche, il sequestro di tutti i beni mobili e/o immobili di proprietà del SInor e ciò sino alla concorrenza della somma non Parte_1 inferiore a € 1.000.000,00 o a quella che il Tribunale riterrà di giustizia;

10. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in MILANO il Parte_1 CP_1
24/05/2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2008, atto n. 922, parte I;
dal matrimonio nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e , nata Persona_2 Per_1
a Milano il 20/09/2007;
le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale in data
22/02/2013, omologato il 28/03/2013, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati, un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 4.000,00 mensili e per ciascun figlio pari ad € 500,00 oltre al pagamento da parte del padre del 100% delle spese straordinarie, all'interno delle quali venivano inserite anche spese extra protocollo che normalmente vengono considerate ordinarie;
il pagamento a carico del del canone di locazione dell'appartamento in cui vivevano moglie e figli fino al Pt_1 momento dell'acquisto di un immobile da destinare a loro casa di abitazione, da intestare per 1/3 alla moglie e per 2/3 ai minori;
con ricorso del 30.9.2020 il chiedeva al Tribunale la pronunzia dello scioglimento del Pt_1 matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori e dei tempi di permanenza presso di lui come già concordati in separazione, la previsione di un assegno di mantenimento per i figli nella
misura di € 1.000,00 ciascuno oltre alle spese straordinarie al 100% come da protocollo del Tribunale di
Milano, comprese le rette scolastiche per scuole private purché concordate, nulla a titolo di assegno divorzile per la , se non per un limitato periodo di 6 mesi, nulla a titolo di canone di locazione per CP_1
la casa in cui, dopo diversi spostamenti, si erano trasferiti moglie e figli,
a sostegno della domanda asseriva l'indipendenza economica della moglie, grazie anche al patrimonio di cui poteva godere a seguito di proprie elargizioni, nonché per aver acquisito piena capacità lavorativa per gli studi universitari sostenuti con esclusivo pagamento degli stessi a proprio carico, con comparsa del 26.3.2021 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio, di affidamento condiviso dei minori e di regolamentazione del diritto di visita paterno come già concordato in separazione, ma opponendosi alle richieste di tipo economico e formulandone delle proprie in riconvenzionale, asseriva infatti che, dopo la separazione, era intervenuto un importante evento modificativo delle condizioni patrimoniali del marito il quale, a seguito del decesso del padre, aveva ereditato beni, azioni societarie e liquidità per una somma che quantificava non inferiore ad euro € 30.000.0000,00 che già da solo giustificava un cospicuo aumento dell'assegno per i figli, che chiedeva determinarsi in € 9.000,00 onnicomprensivo o, in subordine, € 5.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, e per se stessa chiedendo che venisse rideterminato in € 2.500,00 in virtù della propria rinunzia all'attività lavorativa per potersi occupare della famiglia e della crescita dei figli, istava poi per il rigetto di ogni altra domanda di natura economica avanzata dal Pt_1 all'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 25/06/2021, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, le parti si accordavano provvisoriamente nelle more della successiva udienza come da verbale del 25/06/2021;
il Presidente f.f. rinviava all'udienza del 14/09/2021, all'udienza del 14/09/2021, il Presidente, sentite nuovamente le parti, che non erano riuscite a trovare accordi definitivi, si riservava,
a scioglimento della riserva assunta, dopo aver dettagliatamente esaminato la condizione economica e patrimoniale delle parti, ed aver diffusamente indicato la sorte delle compravendite immobiliari seguite agli accordi separativi, e l'attualità della condizione abitativa delle resistente e dei minori, nonché l'incidenza di tale aspetto sugli oneri economici assunti dal ricorrente , il Presidente con
l'ordinanza presidenziale così disponeva: Per_
“Affida i figli minori ed in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso la madre nell' abitazione di Milano, Via Castelfidardo n. 7, anche ai fini della residenza anagrafica;

2) Salvo migliori accordi fra le parti il padre potrà dunque vedere e tenere con sé i figli anche tutti i giorni durante la giornata con congruo preavviso telefonico ed
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