Trib. Teramo, sentenza 07/05/2024, n. 296
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Testo completo
R.G.N. 420 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/05/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
RI CESARE, cod. fisc. [...], nato il [...] in [...]
SAGE (TE) e residente in [...], rappresentato e difeso
- giusta procura in atti - dall'Avv. Giovanni Gabriele Morra (cod. fisc.
[...]), con studio in Giulianova (TE) alla Via Parma n. 21, indirizzo p.e.c. giovannigabriele.morra@legalmail.it presso cui si dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e/o le notificazioni di legge
RICORRENTE
Contro
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587- PI
0212115001, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana
Mariotti, C.F. [...], procuratore per procura generale alle liti a rogito
Notaio Dottor Roberto Fantini di Fiumicino, Rep. N. 37590 del 23.01.2023, elettivamente domiciliato, con il sottoscritto procuratore, presso la sede dell'Istituto, in Teramo, C.so S.
Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto. Indirizzo di posta elettronica: silvana.mariotti@inps.it;
indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvana.mariotti@postacert.inps.gov.it
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente: “A) In via preliminare: accertare l'avvenuta prescrizione del diritto ex art. 28 Legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o la decadenza per violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981;
B) In via principale: rigettare, revocare e/o annullare in ogni caso il provvedimento impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni ampiamente spiegate in narrativa;
C) In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
Parte resistente: “respingere la avversa istanza di sospensione, stante la carenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare;
Nel merito, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.”
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150 depositato in data 23.2.2024 ZI ES ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001842808 relativa ad atto di accertamento n.
INPS.7900.20/09/2019.0162720 del 20/09/2019 riferito all'anno 2018, con il quale gli veniva ingiunto, quale obbligato solidale ex art. 6 L. 689/1981 nella veste di legale rappresentante della società Prontogel Alimenti S.r.l. (cod. fisc. 00742370679) di pagare l'importo di Euro
4.842,00 per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983,
n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016, con particolare riferimento al periodo di
“ottobre 2018”.
A fondamento della domanda ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, nonché la omessa notifica dell'atto presupposto e quindi la prescrizione quinquennale del credito, oltre alla infondatezza nel merito della pretesa, in ragione dell'omesso versamento integrale della retribuzione relativa all'annualità 2018, come emergente dalle domande di ammissioni al passivo.
1.2. Si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando il fondamento della domanda, ritenendo, da un lato, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, e dall'altro lato, assumendo di aver notificato il provvedimento di accertamento della violazione, giusta raccomandata del 2.10.2019. Nel merito della pretesa riteneva irrilevante la difesa avversaria, atteso che l'omesso pagamento delle retribuzioni non legittimava il mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori.
2
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 7.5.2024, anche in ordine alla istanza di sospensione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-001842808 relativa ad atto di accertamento n. INPS.7900.20/09/2019.0162720 del
20/09/2019 con il quale è stato ingiunto al ricorrente, quale obbligato solidale ex art. 6 L.
689/1981 nella veste di legale rappresentante della società Prontogel Alimenti S.r.l. (cod. fisc.
00742370679) di pagare l'importo di Euro 4.842,00 per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016, con particolare riferimento al periodo di “ottobre 2018”.
Come accennato, l'ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento prot.
n. 7900.20/09/2019.0162720 con cui l'INPS contestava al ZI il mancato versamento della somma di € 219,00 a titolo di somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente, afferenti il mese di ottobre 2018.
Si tratta, quindi, di inadempienze successive al 6.2.2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha previsto la depenalizzazione in illecito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/05/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
RI CESARE, cod. fisc. [...], nato il [...] in [...]
SAGE (TE) e residente in [...], rappresentato e difeso
- giusta procura in atti - dall'Avv. Giovanni Gabriele Morra (cod. fisc.
[...]), con studio in Giulianova (TE) alla Via Parma n. 21, indirizzo p.e.c. giovannigabriele.morra@legalmail.it presso cui si dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e/o le notificazioni di legge
RICORRENTE
Contro
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587- PI
0212115001, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana
Mariotti, C.F. [...], procuratore per procura generale alle liti a rogito
Notaio Dottor Roberto Fantini di Fiumicino, Rep. N. 37590 del 23.01.2023, elettivamente domiciliato, con il sottoscritto procuratore, presso la sede dell'Istituto, in Teramo, C.so S.
Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto. Indirizzo di posta elettronica: silvana.mariotti@inps.it;
indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvana.mariotti@postacert.inps.gov.it
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente: “A) In via preliminare: accertare l'avvenuta prescrizione del diritto ex art. 28 Legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o la decadenza per violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981;
B) In via principale: rigettare, revocare e/o annullare in ogni caso il provvedimento impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni ampiamente spiegate in narrativa;
C) In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
Parte resistente: “respingere la avversa istanza di sospensione, stante la carenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare;
Nel merito, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.”
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150 depositato in data 23.2.2024 ZI ES ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001842808 relativa ad atto di accertamento n.
INPS.7900.20/09/2019.0162720 del 20/09/2019 riferito all'anno 2018, con il quale gli veniva ingiunto, quale obbligato solidale ex art. 6 L. 689/1981 nella veste di legale rappresentante della società Prontogel Alimenti S.r.l. (cod. fisc. 00742370679) di pagare l'importo di Euro
4.842,00 per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983,
n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016, con particolare riferimento al periodo di
“ottobre 2018”.
A fondamento della domanda ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, nonché la omessa notifica dell'atto presupposto e quindi la prescrizione quinquennale del credito, oltre alla infondatezza nel merito della pretesa, in ragione dell'omesso versamento integrale della retribuzione relativa all'annualità 2018, come emergente dalle domande di ammissioni al passivo.
1.2. Si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando il fondamento della domanda, ritenendo, da un lato, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, e dall'altro lato, assumendo di aver notificato il provvedimento di accertamento della violazione, giusta raccomandata del 2.10.2019. Nel merito della pretesa riteneva irrilevante la difesa avversaria, atteso che l'omesso pagamento delle retribuzioni non legittimava il mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori.
2
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 7.5.2024, anche in ordine alla istanza di sospensione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-001842808 relativa ad atto di accertamento n. INPS.7900.20/09/2019.0162720 del
20/09/2019 con il quale è stato ingiunto al ricorrente, quale obbligato solidale ex art. 6 L.
689/1981 nella veste di legale rappresentante della società Prontogel Alimenti S.r.l. (cod. fisc.
00742370679) di pagare l'importo di Euro 4.842,00 per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016, con particolare riferimento al periodo di “ottobre 2018”.
Come accennato, l'ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento prot.
n. 7900.20/09/2019.0162720 con cui l'INPS contestava al ZI il mancato versamento della somma di € 219,00 a titolo di somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente, afferenti il mese di ottobre 2018.
Si tratta, quindi, di inadempienze successive al 6.2.2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha previsto la depenalizzazione in illecito
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