Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 13
TRIB Monza
Sentenza
3 gennaio 2025
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3 gennaio 2025
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3 gennaio 2025
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Testo completo
R.G.n. 1295/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 1295 / 2022 Ruolo Generale tra:
IN SI PA (P. IVA 07666760728), con sede in Gioia del Colle (BA) alla via
Federico II di Svevia Km. 35,45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
IN Giovanni, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele DELLA CHIESA del foro di
Bari (C.F. [...]), con studio in Bari al corso Giuseppe Mazzini n. 83 PEC dellachiesa.michele@avvocatibari.legalmail.it)
-attore contro
MA OM GI S.r.l., (P.IVA: 02604690962), con sede in Arcore (MB), Via
Achille Grandi 70, rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Giacco (C.F.:GCC CLD 65H26
Z112M), presso lo studio del quale elegge domicilio, in Milano, Via Alfonso Lamarmora
40, . PEC: cataldo.giacco@milano.pecavvocati.it
-convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
• Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis:
A) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, l'inadempimento della convenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c.. ovvero ai sensi degli artt. 1490, 1493 e
1497 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attrice da quantificarsi in complessivi euro 153.203,06 o nella diversa somma ritenuta
1
di giustizia, oltre gli interessi moratori e gli ulteriori accessori nonché, infine, il danno non patrimoniale da determinarsi equitativamente;
B) il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
• Conclusioni di parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emesso ogni opportuno provvedimento di legge:
IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto, non essendo provata la provenienza della merce sequestrata dalla TE;
IN SUBORDINE, nel denegato e non creduto caso che la merce sequestrata sia accertata di provenienza TE, attestata la conformità delle mascherine alla normativa CE, e quindi la loro vendibilità solo dopo aver apposto sulla confezione le istruzioni in italiano e la dicitura “made in Cina”, condannare TE a pagare i soli costi di cambio “packaging”, già offerto prima della causa;
IN ESTREMO SUBORDINE, qualora la merce, oltre che essere riconosciuta di provenienza di TE, e regolarmente certificata, non fosse comunque vendibile per la sola mancanza delle istruzioni in italiano e la dichiarazione di provenienza dalla Cina, salvo gravame, ridurre la domanda avversaria al costo di vendita della sola merce effettivamente accertata di provenienza TE (€.0,75 cadauna), maggiorato del danno da lucro cessante (€.0,55 cadauna), decurtato dei benefici fiscali per la mancata tassazione dell'utile e l'abbattimento delle poste attive dai costi di acquisto della merce.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese di lite.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
2
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883;
conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242;
Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002;
Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014;
Tribunale Bari sez. III 19.09.2013;
Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012;
Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con atto di citazione datato 03/02/2022 IN ES spa conveniva, avanti il
Tribunale di Monza, TE Promotional Gifts srl, al fine di sentir accertare e dichiarare l'invalidità del contratto intercorso tra le parti ovvero il grave inadempimento della 3
convenuta ed il conseguente risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale lamentato, il tutto con vittoria di spese e competenze processuali;
TE Promotional Gifts srl si è costituita in data 15/6/2022 respingendo in via principale le domande formulate dall'attrice adducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo in subordine per il solo pagamento dei costi di cambio packaging ed in estremo subordine chiedendo di ridurre la domanda avversaria al costo di vendita della sola merce effettivamente accertata di provenienza TE (€.0,75 cadauna), maggiorato del danno da lucro cessante (€.0,55 cadauna), decurtato dei benefici fiscali per la mancata tassazione dell'utile e l'abbattimento delle poste attive dai costi di acquisto della merce;
Descrivendo i presupposti di fatto della vicenda, parte attrice ha rappresentato che:
- IN design spa è operatore del settore degli eventi e allestimenti di design e dei servizi di lavanderia industriale a favore di strutture ricettive;
-con l'acuirsi dell'emergenza epidemiologica convertiva parte della sua attività al comparto della commercializzazione di dispositivi di sicurezza e, nella specie, di mascherine filtranti
FFp2;
-nel novembre 2020, IN ES spa acquistava da TE Promotional Gifts srl
145.000 mascherine FFp2, consegnatele in data 24/11/2020 e regolarmente pagate con bonifici bancari del 10/11/2020 e del 07/12/2020;
- nell'aprile 2021, IN ES spa subiva un controllo da parte del Nucleo PEF della
Guardia di Finanza di Bari in materia di tutela della sicurezza dei prodotti e della privativa industriale e intellettuale;
- all'esito di tale accesso, i Militari della GDF di Bari rilevavano che, tra le mascherine in disponibilità della IN ES spa, quelle acquistate da TE Promotional Gifts srl risultavano prive delle indicazioni in lingua italiana, dell'indicazione del Paese di origine nonchè carenti in tema di certificazione del rispetto dei requisiti di sicurezza;
-con verbale del 27/04/2021 il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari sottoponeva a sequestro amministrativo nr. 59.450 mascherine vendute da TE Promotional Gifts srl a IN ES spa;
- con PEC del 29/04/2021, IN comunicava quanto innanzi a TE, invitandola a rendere, in merito alle contestazioni della GDF, tutti gli opportuni chiarimenti, corredati dalla necessaria documentazione;
4
- con PEC del 04/05/2021 TE riscontrava detta nota allegando la certificazione CE 2163 relativa alle mascherine vendute e comunicando “per quanto concerne la contestazione relativa alle mancate indicazioni in lingua italiana e l'indicazione del paese di origine” che
“siamo disponibili alla sostituzione completa delle confezioni con le diciture in italiano”;
- con successiva PEC del 07/05/2021, IN ES spa, riservata ogni richiesta risarcitoria all'esito degli accertamenti ancora in corso da parte della GDF, comunicava a
TE che non poteva dare corso alla proposta di sostituzione delle (sole) confezioni, essendo state le stesse, unitamente alle mascherine, rese oggetto di sequestro;
- con PEC del 12/05/2021 TE negava ogni altra interlocuzione con IN, sostenendo che “la merce venduta da TE a voi” era “in regola con le certificazioni di legge, anche doganali”;
-con PEC del 19/05/2021 IN dava seguito alla comunicazione del 12/05/2021 e, rimarcato che alla luce del verbale fidefaciente della Guardia di Finanza doveva considerarsi oggettivamente incontrovertibile la circostanza che le mascherine oggetto di sequestro erano quelle acquistate dalla venditrice e che, stante il sequestro in atto, non poteva all'evidenza farsi luogo alla sostituzione delle sole confezioni;
preannunciava l'esercizio di ogni
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 1295 / 2022 Ruolo Generale tra:
IN SI PA (P. IVA 07666760728), con sede in Gioia del Colle (BA) alla via
Federico II di Svevia Km. 35,45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
IN Giovanni, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele DELLA CHIESA del foro di
Bari (C.F. [...]), con studio in Bari al corso Giuseppe Mazzini n. 83 PEC dellachiesa.michele@avvocatibari.legalmail.it)
-attore contro
MA OM GI S.r.l., (P.IVA: 02604690962), con sede in Arcore (MB), Via
Achille Grandi 70, rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Giacco (C.F.:GCC CLD 65H26
Z112M), presso lo studio del quale elegge domicilio, in Milano, Via Alfonso Lamarmora
40, . PEC: cataldo.giacco@milano.pecavvocati.it
-convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
• Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis:
A) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, l'inadempimento della convenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c.. ovvero ai sensi degli artt. 1490, 1493 e
1497 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attrice da quantificarsi in complessivi euro 153.203,06 o nella diversa somma ritenuta
1
di giustizia, oltre gli interessi moratori e gli ulteriori accessori nonché, infine, il danno non patrimoniale da determinarsi equitativamente;
B) il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
• Conclusioni di parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emesso ogni opportuno provvedimento di legge:
IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto, non essendo provata la provenienza della merce sequestrata dalla TE;
IN SUBORDINE, nel denegato e non creduto caso che la merce sequestrata sia accertata di provenienza TE, attestata la conformità delle mascherine alla normativa CE, e quindi la loro vendibilità solo dopo aver apposto sulla confezione le istruzioni in italiano e la dicitura “made in Cina”, condannare TE a pagare i soli costi di cambio “packaging”, già offerto prima della causa;
IN ESTREMO SUBORDINE, qualora la merce, oltre che essere riconosciuta di provenienza di TE, e regolarmente certificata, non fosse comunque vendibile per la sola mancanza delle istruzioni in italiano e la dichiarazione di provenienza dalla Cina, salvo gravame, ridurre la domanda avversaria al costo di vendita della sola merce effettivamente accertata di provenienza TE (€.0,75 cadauna), maggiorato del danno da lucro cessante (€.0,55 cadauna), decurtato dei benefici fiscali per la mancata tassazione dell'utile e l'abbattimento delle poste attive dai costi di acquisto della merce.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese di lite.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
2
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883;
conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242;
Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002;
Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014;
Tribunale Bari sez. III 19.09.2013;
Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012;
Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Con atto di citazione datato 03/02/2022 IN ES spa conveniva, avanti il
Tribunale di Monza, TE Promotional Gifts srl, al fine di sentir accertare e dichiarare l'invalidità del contratto intercorso tra le parti ovvero il grave inadempimento della 3
convenuta ed il conseguente risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale lamentato, il tutto con vittoria di spese e competenze processuali;
TE Promotional Gifts srl si è costituita in data 15/6/2022 respingendo in via principale le domande formulate dall'attrice adducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo in subordine per il solo pagamento dei costi di cambio packaging ed in estremo subordine chiedendo di ridurre la domanda avversaria al costo di vendita della sola merce effettivamente accertata di provenienza TE (€.0,75 cadauna), maggiorato del danno da lucro cessante (€.0,55 cadauna), decurtato dei benefici fiscali per la mancata tassazione dell'utile e l'abbattimento delle poste attive dai costi di acquisto della merce;
Descrivendo i presupposti di fatto della vicenda, parte attrice ha rappresentato che:
- IN design spa è operatore del settore degli eventi e allestimenti di design e dei servizi di lavanderia industriale a favore di strutture ricettive;
-con l'acuirsi dell'emergenza epidemiologica convertiva parte della sua attività al comparto della commercializzazione di dispositivi di sicurezza e, nella specie, di mascherine filtranti
FFp2;
-nel novembre 2020, IN ES spa acquistava da TE Promotional Gifts srl
145.000 mascherine FFp2, consegnatele in data 24/11/2020 e regolarmente pagate con bonifici bancari del 10/11/2020 e del 07/12/2020;
- nell'aprile 2021, IN ES spa subiva un controllo da parte del Nucleo PEF della
Guardia di Finanza di Bari in materia di tutela della sicurezza dei prodotti e della privativa industriale e intellettuale;
- all'esito di tale accesso, i Militari della GDF di Bari rilevavano che, tra le mascherine in disponibilità della IN ES spa, quelle acquistate da TE Promotional Gifts srl risultavano prive delle indicazioni in lingua italiana, dell'indicazione del Paese di origine nonchè carenti in tema di certificazione del rispetto dei requisiti di sicurezza;
-con verbale del 27/04/2021 il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari sottoponeva a sequestro amministrativo nr. 59.450 mascherine vendute da TE Promotional Gifts srl a IN ES spa;
- con PEC del 29/04/2021, IN comunicava quanto innanzi a TE, invitandola a rendere, in merito alle contestazioni della GDF, tutti gli opportuni chiarimenti, corredati dalla necessaria documentazione;
4
- con PEC del 04/05/2021 TE riscontrava detta nota allegando la certificazione CE 2163 relativa alle mascherine vendute e comunicando “per quanto concerne la contestazione relativa alle mancate indicazioni in lingua italiana e l'indicazione del paese di origine” che
“siamo disponibili alla sostituzione completa delle confezioni con le diciture in italiano”;
- con successiva PEC del 07/05/2021, IN ES spa, riservata ogni richiesta risarcitoria all'esito degli accertamenti ancora in corso da parte della GDF, comunicava a
TE che non poteva dare corso alla proposta di sostituzione delle (sole) confezioni, essendo state le stesse, unitamente alle mascherine, rese oggetto di sequestro;
- con PEC del 12/05/2021 TE negava ogni altra interlocuzione con IN, sostenendo che “la merce venduta da TE a voi” era “in regola con le certificazioni di legge, anche doganali”;
-con PEC del 19/05/2021 IN dava seguito alla comunicazione del 12/05/2021 e, rimarcato che alla luce del verbale fidefaciente della Guardia di Finanza doveva considerarsi oggettivamente incontrovertibile la circostanza che le mascherine oggetto di sequestro erano quelle acquistate dalla venditrice e che, stante il sequestro in atto, non poteva all'evidenza farsi luogo alla sostituzione delle sole confezioni;
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