Trib. Fermo, sentenza 30/01/2025, n. 41
TRIB Fermo
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1797/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1797/2022
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 13.02 innanzi alla dott.ssa Mariannunziata Taverna, sono comparsi:
Per RA PE l'avv. PAGLIALUNGA FRANCESCA anche in sostituzione dell'avv.to GIAMPIERI CRISTIAN;
Per IFIS NPL INVESTING SPA l'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Alberto Renzi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni discutendo oralmente la causa. I procuratori delle parti discuto oralmente riportandosi ai propri scritti in atti e alle conclusioni ivi rassegnate e, impugnando quanto dalle rispettive controparti dedotto, chiedono l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Mariannunziata Taverna
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariannunziata
Taverna, all'udienza del 30.01.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1797/2022 promossa da:
RA PE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CRISTIAN GIAMPIERI e dell'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE CONTRO
IFIS NPL INVESTING SPA (C.F. 04494710272), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, IFIS NPL Investing S.p.a. chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 508/2022 nei confronti di RA IN e EN ER, intimante il pagamento della somma di euro 22.399,94, oltre interessi moratori e spese di procedura, risultante da finanziamento personale a titolo di rate insolute.
2
Avverso detto d.i., ritualmente notificato, RA IN proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti
- nel merito: per le ragioni ed eccezioni tutte sovra esposte ed in esito alla loro positiva delibazione, annullare
e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 508/2022 (R.G. n. 1360/2022) del Tribunale di Fermo emesso il
24/8/2022 e notificato il 9/9/2022 nel rigetto di ogni avversaria domanda. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna della parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali. In ogni caso, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 22.399,94 o della diversa somma eventualmente risultante come dovuta.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del
30.01.2025 le parti discutevano oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, quale unico motivo di opposizione contestava la titolarità, in capo alla Ifis NPL Investing S.p.a., del diritto di credito, relativo al contratto di credito al consumo n. 15897047 stipulato con Linea S.p.A., già Compass S.p.A., in data 04.03.2016, portato dal decreto opposto.
In particolare, veniva eccepita la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito in questione nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pro-soluto intervenuta, in data 9 luglio
2019, tra la Compass Banca S.p.A. e la IFIS NPL S.p.A., richiamata in sede monitoria dall'odierna opposta.
A sostegno del motivo di opposizione spiegato, la parte opponente rappresentava come la controparte avesse prodotto la comunicazione inoltratale da IFIS NPL Investing S.p.a., ai sensi dell'art. 1264 c.c., a mezzo di raccomandata a/r del 09.07.2019 e come la stessa avesse mero valore di notifica per il debitore ceduto, senza peraltro costituire prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientrasse tra quelli oggetto del trasferimento.
3
Ed invero, ancora, la parte opponente contestava che la suddetta inclusione potesse essere accertata sulla scorta del contratto di cessione versato in atti dall'asserita creditrice, il quale risultava del tutto indeterminato e palesemente inidoneo a fornire una simile prova. Lo stesso, infatti, mancava degli allegati contenenti l'elenco delle posizioni creditorie cedute.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava, innanzitutto, che la parte opponente non aveva contestato di aver sottoscritto il contratto, poi, azionato in via monitoria, di aver ricevuto le somme erogate, né di aver adempiuto all'obbligazione restitutoria a mezzo del pagamento delle rate previste.
In questi termini, doveva ritenersi provato il credito nella misura azionata in via monitoria, nonché il titolo dell'obbligazione, essendo stato allegato, altresì, l'inadempimento della controparte.
Quanto all'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato, la stessa era infondata.
Il contratto, infatti, era stato sottoscritto dalla opponente con la Linea S.p.a., successivamente, fusa per incorporazione in Compass S.p.a. la quale aveva, a sua volta, sottoscritto il contratto di cessione con la IFIS NPL S.p.a., versato in atti.
Inoltre, la cessione era stata comunicata personalmente all'opponente sia dalla cedente, sia dalla cessionaria, con raccomandata del 06.09.2019 da intendersi ricevuta a seguito della compiuta giacenza.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
4
È di tale credito
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1797/2022
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 13.02 innanzi alla dott.ssa Mariannunziata Taverna, sono comparsi:
Per RA PE l'avv. PAGLIALUNGA FRANCESCA anche in sostituzione dell'avv.to GIAMPIERI CRISTIAN;
Per IFIS NPL INVESTING SPA l'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Alberto Renzi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni discutendo oralmente la causa. I procuratori delle parti discuto oralmente riportandosi ai propri scritti in atti e alle conclusioni ivi rassegnate e, impugnando quanto dalle rispettive controparti dedotto, chiedono l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Mariannunziata Taverna
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariannunziata
Taverna, all'udienza del 30.01.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1797/2022 promossa da:
RA PE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CRISTIAN GIAMPIERI e dell'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE CONTRO
IFIS NPL INVESTING SPA (C.F. 04494710272), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, IFIS NPL Investing S.p.a. chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 508/2022 nei confronti di RA IN e EN ER, intimante il pagamento della somma di euro 22.399,94, oltre interessi moratori e spese di procedura, risultante da finanziamento personale a titolo di rate insolute.
2
Avverso detto d.i., ritualmente notificato, RA IN proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti
- nel merito: per le ragioni ed eccezioni tutte sovra esposte ed in esito alla loro positiva delibazione, annullare
e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 508/2022 (R.G. n. 1360/2022) del Tribunale di Fermo emesso il
24/8/2022 e notificato il 9/9/2022 nel rigetto di ogni avversaria domanda. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna della parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali. In ogni caso, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 22.399,94 o della diversa somma eventualmente risultante come dovuta.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del
30.01.2025 le parti discutevano oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, quale unico motivo di opposizione contestava la titolarità, in capo alla Ifis NPL Investing S.p.a., del diritto di credito, relativo al contratto di credito al consumo n. 15897047 stipulato con Linea S.p.A., già Compass S.p.A., in data 04.03.2016, portato dal decreto opposto.
In particolare, veniva eccepita la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito in questione nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pro-soluto intervenuta, in data 9 luglio
2019, tra la Compass Banca S.p.A. e la IFIS NPL S.p.A., richiamata in sede monitoria dall'odierna opposta.
A sostegno del motivo di opposizione spiegato, la parte opponente rappresentava come la controparte avesse prodotto la comunicazione inoltratale da IFIS NPL Investing S.p.a., ai sensi dell'art. 1264 c.c., a mezzo di raccomandata a/r del 09.07.2019 e come la stessa avesse mero valore di notifica per il debitore ceduto, senza peraltro costituire prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientrasse tra quelli oggetto del trasferimento.
3
Ed invero, ancora, la parte opponente contestava che la suddetta inclusione potesse essere accertata sulla scorta del contratto di cessione versato in atti dall'asserita creditrice, il quale risultava del tutto indeterminato e palesemente inidoneo a fornire una simile prova. Lo stesso, infatti, mancava degli allegati contenenti l'elenco delle posizioni creditorie cedute.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava, innanzitutto, che la parte opponente non aveva contestato di aver sottoscritto il contratto, poi, azionato in via monitoria, di aver ricevuto le somme erogate, né di aver adempiuto all'obbligazione restitutoria a mezzo del pagamento delle rate previste.
In questi termini, doveva ritenersi provato il credito nella misura azionata in via monitoria, nonché il titolo dell'obbligazione, essendo stato allegato, altresì, l'inadempimento della controparte.
Quanto all'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato, la stessa era infondata.
Il contratto, infatti, era stato sottoscritto dalla opponente con la Linea S.p.a., successivamente, fusa per incorporazione in Compass S.p.a. la quale aveva, a sua volta, sottoscritto il contratto di cessione con la IFIS NPL S.p.a., versato in atti.
Inoltre, la cessione era stata comunicata personalmente all'opponente sia dalla cedente, sia dalla cessionaria, con raccomandata del 06.09.2019 da intendersi ricevuta a seguito della compiuta giacenza.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
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