Trib. Bologna, sentenza 30/07/2024, n. 2214
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Testo completo
N. 14563/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14563/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
01/02/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
AVV. LIUZZI VIVIANA FIORELLA, c.f.: [...], elett.te dom.ta in VIA
DEGLI SCIPIONI 134 00192 ROMA presso il suo studio, che si difende personalmente
- ATTRICE
E
AU RL , c.f.: 03200690372, elett.te dom.to in CORSO CANALGRANDE 88 MODENA, presso lo studio dell'Avv. PINCHIORRI SILVIA, c.f.: [...], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Locazione di beni mobili.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
IN VIA PRINCIPALE
-1-Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di locazione senza conducente celebrato tra parte attrice e parte convenuta;
– 1.1- In caso di accoglimento della domanda di cui al punto 1 accertare e dichiarare inoltre, per tutte le causali esposte in narrativa, la responsabilità ex art. 1338 c.c. ed extracontrattuale ex art.
2043 c.c.della società IA s.r.l , e per gli effetti condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti che fin d'ora si indicano nella misura di Euro 14.000 (quattordicimila/00) o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche, ove occorra, con il ricorso
– IN VIA SUBORDINATA
A- Accertare e dichiarare l'annullamento ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. del contratto di locazione senza conducente celebrato tra parte attrice e parte convenuta.
– A.
1- In caso di accoglimento della domanda di cui alla lettera A accertare e dichiarare inoltre, per tutte le causali esposte in narrativa, la responsabilità ex art. 1338 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della società IA s.r.l. e per gli effetti condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti che fin d'ora si indicano nella misura di Euro 14.000
(quattordicimila/00) o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche, ove occorra, con il ricorso all'equità ed alla restituzione degli importi pagati a titolo di canone di locazione dal giorno 13/09/2017 sino al 31/12/2017.
B- In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Società
IA s.r.l in ordine agli obblighi derivanti dal contratto di locazione senza conducente celebrato tra parte attrice e parte convenuta per i motivi espressi in premessa e per effetto dichiarare lo stesso risolto ex art. 1453 c.c. e per gli effetti condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti da parte attrice che fin d'ora si indicano nella misura di Euro 14.000
(quattordicimila/00) o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche, ove occorra, con il ricorso all'equità ed alla restituzione degli importi pagati a titolo di canone di locazione dal giorno 13/09/2017 sino al 31/12/2017.
In ogni caso condannare la società convenuta, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché delle specifiche e delle spese generali , oltre al rimborso della maggiorazione per il contributo integrativo previdenziale forense, ai sensi degli artt. 11 e 15 della
Legge 20 settembre 1980 n. 576 oltre ad IVA ed il rimborso delle spese non imponibili.”
PARTE CONVENUTA:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, ogni contraria istanza disattesa e rigettata
In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento e, per l'effetto, dichiarare competente il Tribunale di Bologna come da clausola 25) del contratto di noleggio e conseguentemente
Dichiarare nullo l'atto di citazione de quo o, in subordine, dare un termine per riassumere il giudizio avanti al Foro competente.
- 2 - Nel merito in via principale
Accertare e dichiarare, per tutto quanto spiegato in fatto e in diritto, la piena validità e l'efficacia del contratto di noleggio senza conducente sottoscritto dalle parti tra parte attrice e parte convenuta, nonché l'adempimento di IA Srl ai propri obblighi contrattuali;
Accertare e dichiarare quindi insussistente ogni ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di IA Srl nei confronti dell'attrice e conseguentemente
Respingere ogni richiesta di risarcimento e rimborso formulata da controparte nei confronti di
IA Srl;
Respingere la richiesta di annullamento del contratto di noleggio senza conducente, essendo del tutto illegittima come ampiamente dimostrato;
In ogni caso
Condannare parte attrice, al pagamento delle spese, competenze, onorari e oneri di legge della presente procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. VI LA ZI conveniva innanzi al Tribunale di Trento la società IA srl, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nonché legale rappresentante pro-tempore, rappresentando:
- di aver stipulato con quest'ultima, nell'agosto 2017, un contratto di locazione senza conducente relativo all'autovettura Tucson, targata FK115EF, comprendente “immatricolazione e messa su strada dell'autoveicolo”, consegnatale in data 13.9.2017 unitamente alla carta di circolazione;
- che nel dicembre 2017, a seguito di visura effettuata presso il Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), erano emerse svariate irregolarità: il veicolo oggetto di contratto non era stato immatricolato e messo su strada dopo la sottoscrizione del contratto, bensì precedentemente, il
31.7.2017 (nonostante nella carta di circolazione fosse indicata anche una ulteriore data, quella del
31.8.2017);
il veicolo era stato oggetto di cessioni tra IA srl e T-CAR srl, sicchè non poteva ritenersi nuovo;
il veicolo, in violazione dell'art. 84 C.d.S., era registrato come “autovettura / privato trasporto persone” mentre nella carta di circolazione era indicato “autovettura per trasporto di persone- Uso di terzi da locare senza conduc.”;
- che stante il grave inadempimento riscontrato, con missiva del 29.12.2017 comunicava ad
IA srl di aver lasciato, il giorno 14.12.2017, l'autoveicolo in un parking privato e custodito di
Fiumicino affinché provvedesse al ritiro, manifestando al contempo la propria disponibilità a risolvere consensualmente il contratto;
- 3 -
- che, a seguito di corrispondenza intercorsa con IA srl e appurata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione della vertenza, in data 24.1.2018 depositava presso il Tribunale di
Civitavecchia ricorso per sequestro liberatorio dell'autoveicolo, concesso in data 2.2.2018;
In diritto deduceva:
- la nullità del contratto per impossibilità e illiceità dell'oggetto stante la violazione dell'art. 84
c.d.s., la conseguente sussistenza di responsabilità ex art. art. 1338 c.c. e art. 2043 c.c. di IA srl
e il diritto di ripetere quanto pagato;
- l'annullabilità del contratto per dolo di IA srl, la quale aveva occultato che l'autoveicolo oggetto di locazione non fosse nuovo, in quanto immatricolato alla fine del mese di luglio del 2017, la conseguente sussistenza di responsabilità ex art. art. 1338 c.c. e art. 2043 c.c. di IA srl e il diritto di ripetere quanto pagato;
- la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. stante il grave inadempimento posto in essere da
IA in violazione dell'art. 1575 c.c. mediante