Trib. Roma, sentenza 23/07/2024, n. 12457
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18686 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020,
trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente;
T R A
ATEN@ SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Battista Collareta ed elettivamente domiciliata, in Roma in via Nomentana n° 222, in
virtù di procura in atti;
-ATTORE -
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Dominici ed elettivamente domiciliata in
Milano, Piazza Borromeo 1, come a procura allegata;
CONVENUTO
AUTORITA' GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale ex art. 617, comma 1 e 615,comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: per l'attore ;
1) in via preliminare accertare l'inesistenza della notifica
effettuata dal concessionario Agenzia della entrate riscossione con la PEC notifica. acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it per violazione del D.L. 179/2012 art 16 ter;
2) (...)
accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia della cartella di
pagamento n. 0972020003563584000 per difetto degli elementi prodromici e del contraddittorio
procedimentale, per intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo, per carenza di motivazione e
per l'effetto annullare la suddetta cartella di pagamento;
3)(...) dichiarare la nullità ed
illegittimità della intimazione del concessionario per violazione dell'art. 3 comma 4 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente – L. n. 212 del 2000
nonché dichiarare la nullità della cartella 4)(...) annullare la cartella esattoriale per incongruità
ed illegittimità di tutte le somme per un totale di € 360,00 richieste a titolo di compensi di
riscossione del Concessionario per violazione dell'art. 107 del rattato di Funzionamento
dell'Unione Europea 5)condannare l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del l.r.p.t. a
rifondere spese, competenze ed onorari in favore dell'Avv. Giovanni Battista Collareta che si
dichiara antistatario.”
Per parte convenuta: Voglia il Tribunale di Roma, in via preliminare:
1- autorizzare, ai sensi
dell'art. 106 e 269 c.p.c., nonché dell'art. 39 D.Lgs. n. 112/99 la chiamata in causa del Garante
per la Protezione dei Dati Personali – codice fiscale 97139590588 – con sede in Piazza Venezia
11, Roma;
2- rigettare l'istanza di sospensione come ex adverso formulata stante l'attuale
carenza di interesse ad agire dell'attrice e/o la mancanza dei presupposti del fumus e del
periculum per i motivi esposti in narrativa;
nel merito 3- rigettare l'opposizione in quanto
infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto;
4- condannare la
ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate -Riscossione le spese sostenute per la sua difesa
nel presente giudizio, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore a norma
dell'art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Aten@, in persona del legale
rappresentate pro tempore, proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2020
2
003563584/000 con la quale le veniva chiesto il pagamento di sanzione amministrativa interessi e
sanzioni per un totale di €13.596.00 di cui €360 per compensi di riscossione, notificata via pec il
22.02.2020.
A sostegno dell'opposizione la società invocava l'inesistenza della notifica della cartella
effettuata via pec da indirizzo del notificante acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it non inserito
in alcuno dei pubblici registri riconosciuti come dotati di validità o nei pubblici elenchi
riconosciuti, privo di validità legale per gli scopi di notifica e, comunque, diverso da quelli
predisposti dal Ministero della Giustizia, ovvero INDICE PA., REGINDE e INI PEC.;
- la non
conformità della copia cartella con l'originale e per l'effetto ne disconosceva il contenuto;
-
difetto di attestazione da parte del pubblico ufficiale autorizzato ai fini della conformità con
l'originale;
- nullità ed illegittimità della cartella per violazione art. 7 dello Statuto del
contribuente Legge n. 212/2000;
- Difetto di motivazione;
contestava, inoltre, le somme calcolate
dall'agenzia entrate riscossione a titolo di aggio e compensi di riscossione in quanto nulle in
relazione all'importo calcolato;
nel merito eccepiva la validità del titolo esecutivo emesso
dall'Autorità Garante dei dati personali, a titolo di sanzioni amministrative, quale atto prodromico
sotteso alla cartella di pagamento.
Si costituiva in data 31.12.2020 l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando analiticamente
ogni avversa domanda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18686 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020,
trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente;
T R A
ATEN@ SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Battista Collareta ed elettivamente domiciliata, in Roma in via Nomentana n° 222, in
virtù di procura in atti;
-ATTORE -
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Dominici ed elettivamente domiciliata in
Milano, Piazza Borromeo 1, come a procura allegata;
CONVENUTO
AUTORITA' GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale ex art. 617, comma 1 e 615,comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: per l'attore ;
1) in via preliminare accertare l'inesistenza della notifica
effettuata dal concessionario Agenzia della entrate riscossione con la PEC notifica. acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it per violazione del D.L. 179/2012 art 16 ter;
2) (...)
accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia della cartella di
pagamento n. 0972020003563584000 per difetto degli elementi prodromici e del contraddittorio
procedimentale, per intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo, per carenza di motivazione e
per l'effetto annullare la suddetta cartella di pagamento;
3)(...) dichiarare la nullità ed
illegittimità della intimazione del concessionario per violazione dell'art. 3 comma 4 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente – L. n. 212 del 2000
nonché dichiarare la nullità della cartella 4)(...) annullare la cartella esattoriale per incongruità
ed illegittimità di tutte le somme per un totale di € 360,00 richieste a titolo di compensi di
riscossione del Concessionario per violazione dell'art. 107 del rattato di Funzionamento
dell'Unione Europea 5)condannare l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del l.r.p.t. a
rifondere spese, competenze ed onorari in favore dell'Avv. Giovanni Battista Collareta che si
dichiara antistatario.”
Per parte convenuta: Voglia il Tribunale di Roma, in via preliminare:
1- autorizzare, ai sensi
dell'art. 106 e 269 c.p.c., nonché dell'art. 39 D.Lgs. n. 112/99 la chiamata in causa del Garante
per la Protezione dei Dati Personali – codice fiscale 97139590588 – con sede in Piazza Venezia
11, Roma;
2- rigettare l'istanza di sospensione come ex adverso formulata stante l'attuale
carenza di interesse ad agire dell'attrice e/o la mancanza dei presupposti del fumus e del
periculum per i motivi esposti in narrativa;
nel merito 3- rigettare l'opposizione in quanto
infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto;
4- condannare la
ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate -Riscossione le spese sostenute per la sua difesa
nel presente giudizio, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore a norma
dell'art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Aten@, in persona del legale
rappresentate pro tempore, proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2020
2
003563584/000 con la quale le veniva chiesto il pagamento di sanzione amministrativa interessi e
sanzioni per un totale di €13.596.00 di cui €360 per compensi di riscossione, notificata via pec il
22.02.2020.
A sostegno dell'opposizione la società invocava l'inesistenza della notifica della cartella
effettuata via pec da indirizzo del notificante acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it non inserito
in alcuno dei pubblici registri riconosciuti come dotati di validità o nei pubblici elenchi
riconosciuti, privo di validità legale per gli scopi di notifica e, comunque, diverso da quelli
predisposti dal Ministero della Giustizia, ovvero INDICE PA., REGINDE e INI PEC.;
- la non
conformità della copia cartella con l'originale e per l'effetto ne disconosceva il contenuto;
-
difetto di attestazione da parte del pubblico ufficiale autorizzato ai fini della conformità con
l'originale;
- nullità ed illegittimità della cartella per violazione art. 7 dello Statuto del
contribuente Legge n. 212/2000;
- Difetto di motivazione;
contestava, inoltre, le somme calcolate
dall'agenzia entrate riscossione a titolo di aggio e compensi di riscossione in quanto nulle in
relazione all'importo calcolato;
nel merito eccepiva la validità del titolo esecutivo emesso
dall'Autorità Garante dei dati personali, a titolo di sanzioni amministrative, quale atto prodromico
sotteso alla cartella di pagamento.
Si costituiva in data 31.12.2020 l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando analiticamente
ogni avversa domanda
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