Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 98
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Testo completo
N. 19671/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 maggio 2024 da
1) Parte_1
Nato a RHO (MI) il 18/06/1983 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Sala presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a RHO (MI), il 25/06/1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Coccè e Silvia Paola Teodora Zannini presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 13 dicembre 2014 in Vanzago (Mi)
(anno 2014 atto n. 13 parte I)
con i seguenti figli: , nato a [...], il [...] e , nato a [...]_1
Rho (Mi), il 22 ottobre 2015 entrambi cittadini italiani
coniugi separati con decreto n. 9242/2022 del 25.02.2022 del Tribunale di Milano
FATTO
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 il signor chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio dalla moglie signora e di disporre: In via Parte_2 principale 1) l'assegnazione allo stesso della casa familiare;
2)l'affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna e diritto di visita della madre ai figli a settimane alternate e il mercoledì di tutte le settimane;
3) assegno di mantenimento per figli minori a carico della signora
di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale Pt_2 di Milano e AU al 50% tra i genitori;
In via subordinata: 1) l'assegnazione allo stesso della casa familiare;
2)l'affido condiviso con collocamento paritetico a settimane alterne;
3) mantenimento diretto, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano e AU al
50% tra i genitori.
In data 1 ottobre 2024 la signora si costituiva in giudizio depositando comparsa di Pt_2 costituzione e risposta, con la quale si univa all'istanza di divorzio del ricorrente e formulava le seguenti conclusioni: 1) affido condiviso;
2) collocamento paritetico;
3) conferma dell'assegnazione della casa familiare al piano terra alla moglie o assegnazione del piano seminterrato;
4) assegno perequativo di € 200,00 per ciascun figlio a carico del signor ;
5) divisione al 50% Pt_1 dell'assegno unico. All'udienza del 29 novembre 2024, i coniugi chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 collocamento paritario secondo le seguenti modalità: fine settimana alternati, dal venerdì con prelevamento a scuola a domenica con accompagnamento
a scuola il giorno successivo;
lunedì e giovedì con prelevamento a scuola da parte della madre e accompagnamento il giorno successivo a scuola;
il martedì ed il mercoledì con prelevamento a scuola da parte del padre e accompagnamento il giorno successivo a scuola.
Precisando che nei giorni in cui non c'è scuola i genitori terranno con sé i figli dalla mattina dei giorni di loro spettanza sopra precisati.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente tra loro i seguenti periodi e giorni:
24 dicembre, 25 dicembre, il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio ed il periodo dal 2 gennaio sino all'inizio della scuola.