Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 13
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 4218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4218/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Zanotto Erika e dell'avv. Luciani Controparte_1
Chiara, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Bernardi Federico, in forza di procura speciale in atti Controparte_2 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale di udienza del 27.11.2024):
“Separazione
Affidamento del figlio congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;

- un pomeriggio tutte le settimane, indicativamente il martedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00;

- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) pagina 1 di 4 - natale 2024 con il papà e così via di seguito ad anni alterni;

- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;

- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;

- durante le vacanze estive il minore trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali
Assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla parte convenuta,
Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1 del figlio minore, l'assegno di €300 euro da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Le parti concordano che l'assegno unico
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