Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 53

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 53
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

n. 5117/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5117/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA IN ACIREALE (CT), IL 10 NOVEMBRE 1954 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. VALENTINA A. DI GRAZIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 7 NOVEMBRE 1957 (CF: ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 8 marzo 1997, in Acireale. Parte_1 Controparte_1
Dalla coppia è nato un figlio, , nato a [...] il [...]. Persona_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 4264/2018, emessa il 5 ottobre 2018 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, con previsione a carico del Candura di un contributo di mantenimento per il figlio di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno di €
200,00 per il mantenimento del coniuge.
Con ricorso depositato il 28.3.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio e di confermare l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, un contributo di € 300,00 per il figlio e un assegno divorzile di € 200,00 per la stessa;
inoltre, ha chiesto di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n.
898
, a carico del resistente ed in favore della ricorrente l'attribuzione della quota del quaranta per cento (40%) del Tfr.
Con ricorso ex art. 671 c.p.c. del 24.6.2021 la ricorrente ha chiesto il sequestro conservativo dell'indennità di fine rapporto dovuta al resistente da parte dell'ASP, accolto con ordinanza del
15.11.2021.
Non si è costituito in giudizio , e all'udienza presidenziale del 13.1.2021 non è Controparte_1
stato possibile esperire il tentativo di conciliazione da parte del Presidente.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 14.2.2024, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
La ricorrente ha concluso come da ricorso e memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. insistendo anche nel ricorso per sequestro conservativo.
Con atto conclusivo ha reiterato le richieste di cui all'atto introduttivo, ed è stato acquisito il parere del pubblico ministero.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di
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